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Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia (con allegati, decisioni e atto finale)

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  • RU 2010 3461in vigore il 21.01.2010
    modificato: art. 1, 4, 21, 29

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Parte IDefinizioni e finalità1–2
  2. Parte IICommercio3–9
  3. Parte IIIPromozione e tutela degli investimenti10–17
  4. Parte IVDisposizioni varie18–25
  5. Parte VSoluzione delle controversie26–28
  6. Parte VIDisposizioni transitorie29–32
  7. Parte VIIStruttura e istituzioni33–37
  8. Parte VIIIDisposizioni finali38–50

Preambolo, Le Parti contraenti del presente Trattato, vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, firmata il 21 novembre 1990; vista la Carta europea dell’energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia, firmata a L’Aia il 17 dicembre 1991; ricordando che tutti i firmatari del documento conclusivo della Conferenza dell’Aia si sono impegnati a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta europea dell’energia e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione quanto prima, negoziando in buona fede un Trattato sulla Carta dell’energia e i relativi protocolli e desiderando dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli obblighi sanciti dalla Carta; desiderosi altresì di istituire l’infrastruttura necessaria per attuare i principi enunciati nella Carta europea dell’energia; nell’intento di attuare il concetto fondamentale dell’iniziativa della Carta europea dell’energia, cioè catalizzare la crescita economica mediante misure per liberalizzare l’investimento e gli scambi nel settore dell’energia; affermando che le Parti contraenti conferiscono la massima importanza all’attuazione effettiva del pieno trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita e che questi impegni generali saranno applicati alla realizzazione di investimenti, in conformità di un trattato aggiuntivo; visto l’obiettivo di una progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale, come enunciato nell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e altresì previsto nel presente Trattato; decisi ad eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro tipo agli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature del settore energetico, tecnologie e servizi; in vista della possibile adesione all’Organizzazione mondiale del commercio delle Parti contraenti che attualmente non sono membri di esso e al fine di fornire accordi commerciali ad interim per assistere dette Parti contraenti e non ostacolarne la preparazione all’adesione; consapevoli dei diritti e degli obblighi di talune Parti contraenti che sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio; viste le norme in materia di concorrenza riguardanti fusioni, monopoli, pratiche contrarie alla concorrenza e abuso di posizione dominante; visto il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli Orientamenti per i fornitori di materie nucleari, e altri obblighi o intese internazionali di non proliferazione nucleare; riconoscendo la necessità che l’esplorazione, la produzione, la conversione, l’immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia si svolgano con la massima efficienza; con riferimento alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e ai suoi protocolli, nonché ad altri accordi internazionali in materia di ambiente con aspetti connessi all’energia; e riconoscendo la necessità sempre più pressante di misure a protezione dell’ambiente, compresi lo smantellamento di impianti dell’energia e l’eliminazione dei rifiuti e la necessità a tal fine di obiettivi e criteri concordati a livello internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Parte I Definizioni e finalità

Art. 1Definizioni

Si applicano, nel presente Trattato, le seguenti definizioni:

  1. 1)

    «Carta»: la Carta europea dell’energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia, firmata a L’Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo è considerata firma della Carta.

  2. 2)

    «Parte contraente»: uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente Trattato e per cui il Trattato è in vigore.

  3. 3)

    «Organizzazione regionale di integrazione economica»: un’organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali sono disciplinate dal presente Trattato, compresa la facoltà di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a dette materie.

  4. 4)

    «Materiali e prodotti energetici», sulla base del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EM I o EM II.

  5. 4bis)

    «Attrezzature del settore energetico», sulla base del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EQ I o EQ II.

  6. 5)

    «Attività economica nel settore dell’energia»: un’attività economica riguardante le attività di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto terrestre, trasmissione, distribuzione, commercio, marketing o vendita di materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all’allegato Nl o riguardanti la distribuzione del calore ad una pluralità di immobili.

  7. 6)

    «Investimento»: ogni tipo di attività, detenuta o controllata, direttamente o indirettamente da un investitore e comprendente:

    1. a)

      beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, proprietà e qualsiasi diritto su beni, quali locazioni (leases), ipoteche, vincoli e pegni;

    2. b)

      una società o un’impresa commerciale, o azioni, quote di capitale, o altre forme di partecipazioni in una società o un’impresa commerciale e obbligazioni e altri debiti di una società o di un’impresa commerciale;

    3. c)

      diritti di credito e diritti a prestazioni, in virtù di contratto aventi valore economico e connessi con un investimento;

    4. d)

      proprietà intellettuale;

    5. e)

      utili;

    6. f)

      qualsiasi diritto conferito per legge o contratto o derivante da qualsiasi licenza e autorizzazione concesse conformemente alla legge a svolgere un’attività economica nel settore dell’energia.

  8. Un mutamento della forma in cui sono investite le attività non ne altera la qualità di «investimenti», termine con il quale si intendono tutti gli investimenti, già in atto oppure effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente Trattato per la Parte contraente dell’investitore che effettua l’investimento ovvero, se successiva, dopo la data di entrata in vigore per la Parte contraente nel cui territorio si effettua l’investimento (in appresso denominata «data effettiva»), fermo restando che il trattato si applica solo a questioni che producano effetti su tali investimenti dopo la data effettiva.

  9. Il termine «Investimento» si riferisce a qualsiasi investimento associato ad un’attività economica nel settore dell’energia ed a investimenti o categorie di investimenti designati da una Parte contraente nella sua area «Progetti di efficienza della carta» e notificati come tali al Segretariato.

  10. 7)

    «Investitore»:

    1. a)

      rispetto ad una Parte contraente,

      1. i)

        una persona fisica avente la cittadinanza o nazionalità di detta Parte contraente, o che vi abbia la residenza permanente, in conformità delle sue leggi applicabili;

      2. ii)

        una società o altro organismo organizzato in conformità alla legge applicabile in detta Parte contraente;

    2. b)

      rispetto ad uno «Stato terzo»: una persona fisica, una società o altro organismo per il quale ricorrono, mutatis mutandis, le condizioni specificate nel sottoparagrafo a) per una Parte contraente.

  11. 8)

    «Investire» o «Realizzare investimenti»: operare nuovi investimenti, acquisire in tutto o in parte investimenti già in atto, o optare per altri settori di investimento.

  12. 9)

    «Utili»: proventi ricavati da, o associati ad un investimento, indipendentemente dalla forma in cui essi sono pagati, compresi profitti, dividendi, interessi, capital gains, royalties, onorari di gestione, commissioni di assistenza tecnica o altre competenze e pagamenti in natura.

  13. 10)

    «Area»: rispetto ad uno Stato che è Parte contraente:

    1. a)

      il territorio su cui esercita la sua sovranità, comprendente la terraferma, le acque interne e territoriali; e

    2. b)

      nel rispetto e in conformità del diritto internazionale marittimo, il mare, il suolo ed il sottosuolo del mare su cui tale Parte contraente esercita diritti sovrani e la giurisdizione.

  14. Rispetto a una Organizzazione regionale d’integrazione economica che sia Parte contraente, con il termine «area» si devono intendere le aree degli Stati membri di detta organizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’accordo che istituisce l’organizzazione.

  15. 11)1 a)

    «OMC»: l’Organizzazione mondiale del commercio istituita dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

    1. b)

      «Accordo OMC»: l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, le decisioni, le dichiarazioni e le intese pertinenti come successivamente rettificato, emendato o modificato.

    2. c)

      «GATT 1994»: l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio come specificato nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio come successivamente rettificato, emendato o modificato.

  16. 12)

    «Proprietà intellettuale»: comprende diritti di autore e diritti correlati, marchi di fabbrica, indicazioni geografiche, progetti industriali, brevetti, schemi di configurazione di circuiti integrati e la tutela delle informazioni non divulgate.

  17. 13)

    a)

    «Protocollo della Carta dell’energia» o «Protocollo»: un trattato il cui negoziato è autorizzato e il cui testo è adottato dalla Conferenza della Carta, sottoscritto da due o più Parti contraenti al fine di completare, integrare, estendere o ampliare le disposizioni del presente Trattato relativamente a qualsiasi settore specifico o categoria di attività rientranti nell’ambito di quest’ultimo, o i settori di cooperazione conformemente al titolo III della Carta.

    1. b)

      «Dichiarazione sulla Carta dell’energia» o «Dichiarazione»: un atto non vincolante la cui negoziazione è autorizzata e il cui testo è approvato dalla Conferenza della Carta al quale hanno aderito una o più Parti contraenti per completare o integrare le disposizioni del presente Trattato.

  18. 14)

    «Valuta liberamente convertibile»: una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).

Art. 2Finalità del trattato

Il presente Trattato istituisce un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell’energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta.

Parte II Commercio

Art. 3Mercati internazionali

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l’accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse1.

  1. Espr. inserita dall’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).

Art. 4Conformità all’accordo OMC1

Nessuna disposizione del presente Trattato deroga, nei rapporti tra Parti contraenti che sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio2, alle disposizioni dell’accordo OMC, quali applicate tra dette Parti contraenti.

  1. Nuovo testo della parte di frase giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo della parte di frase giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).

Art. 5Misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali

1.

Una Parte contraente non applica, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Parte contraente in base all’accordo OMC e all’articolo 29, misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali non conformi al disposto dell’articolo III o XI del GATT 19941.

2.

Queste misure comprendono qualsiasi misura di investimento obbligatoria o esecutoria in virtù nel diritto nazionale o di qualsiasi disposizione amministrativa, ovvero la cui osservanza è necessaria per ottenere un vantaggio e che imponga:

  1. a)

    l’acquisto o l’uso da parte di un’impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da una fonte nazionale, sia che ciò sia specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore dei prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale; o

  2. b)

    che l’acquisto o l’uso da parte di un’impresa di prodotti importati sia limitato ad una quantità riferita al volume o valore dei prodotti locali che essa esporta;

  3. oppure che limiti:

  4. c)

    l’importazione, da parte di un’impresa, di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, in chiave generale o secondo una quantità riferita al volume o valore della produzione locale che esso esporta;

  5. d)

    l’importazione, da parte di un’impresa di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, limitando il suo accesso al cambio estero ad una quantità riferita agli apporti in valuta estera attribuibili all’impresa; o

  6. e)

    l’esportazione o la vendita all’esportazione da parte di un’impresa di prodotti, siano essi specificati in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore di prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale.

3.

Nessuna disposizione del paragrafo 1 può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di applicare le misure relative agli investimenti descritte al paragrafo 2, lettere a) e c), come condizione di ammissibilità per la promozione dell’esportazione, l’aiuto estero, l’appalto pubblico o tariffe preferenziali o programmi di quote.

4.

In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente può temporaneamente continuare a mantenere misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali che erano in atto più di 180 giorni prima della sua firma del presente Trattato, a condizione di osservare le disposizioni di notifica e di soppressione di cui all’allegato TRM.

  1. Cifra inserita dall’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).

Art. 6Concorrenza

1.

Ciascuna Parte contraente si adopera per attenuare le distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell’attività economica nel settore dell’energia.

2.

Ciascuna Parte contraente assicura che, nell’ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell’attività economica nel settore dell’energia.

3.

Le Parti contraenti aventi esperienza nell’applicazione delle norme in materia di concorrenza si adoperano a prestare alle altre Parti contraenti, su richiesta di
quest’ultime e nei limiti delle risorse disponibili, assistenza tecnica in fatto di elaborazione e applicazione di dette norme.

4.

Le Parti contraenti possono cooperare nell’applicazione delle loro norme in materia di concorrenza, mediante consulenze e scambio di informazioni.

5.

Se una parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell’area di un’altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalità identificate nel presente articolo, essa può darne notifica all’altra Parte contraente e chiedere che le sue autorità competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest’ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonché l’offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell’ambito delle sue facoltà. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorità competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorità competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono pienamente conto della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorità competenti in materia di concorrenza nonché, a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell’esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo.

6.

Nessuna disposizione del presente articolo obbliga una Parte contraente a fornire informazioni in contrasto con la sua legge riguardo alla divulgazione di informazioni, alla riservatezza o al segreto commerciale.

7.

Le procedure esposte nel paragrafo 5 e nell’articolo 27, paragrafo 1 sono gli unici mezzi, nell’ambito del presente Trattato per risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente articolo.

Art. 7Transito

1.

Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per agevolare il transito di materiali e prodotti energetici, in conformità al principio della libertà di transito e senza distinzione di origine, destinazione o proprietà di tali materiali e prodotti energetici, senza discriminazioni di prezzo basate su tali distinzioni e senza imporre ritardi, restrizioni o oneri non ragionevoli.

2.

Le Parti contraenti incoraggiano gli enti competenti a cooperare:

  1. a)

    nell’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell’energia, necessarie per il transito di materiali e prodotti energetici;

  2. b)

    nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di trasporto dell’energia operanti nelle aree di più di una Parte contraente;

  3. c)

    nell’adozione di misure intese ad attenuare gli effetti di interruzioni nell’approvvigionamento di materiali e prodotti energetici;

  4. d)

    nell’agevolare l’interconnessione delle infrastrutture di trasporto dell’energia.

3.

Ciascuna Parte contraente s’impegna a non applicare ai materiali e prodotti energetici in transito, disposizioni in materia di trasporto di materiali e prodotti energetici e di utilizzo di infrastrutture di trasporto dell’energia, meno favorevoli di quelle applicate a materiali e prodotti provenienti dalla propria area o a questa destinati, salvo se altrimenti previsto in un accordo internazionale vigente.

4.

Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia realizzabile a condizioni commerciali, mediante infrastrutture di trasporto dell’energia, le Parti contraenti non frappongono ostacoli all’installazione di nuove capacità, salvo se altrimenti previsto nella legislazione applicabile, che è coerente con il paragrafo 1.

5.

Una Parte contraente nella cui area possono transitare materiali e prodotti energetici non è tenuta a:

  1. a)

    consentire la costruzione o la modifica di infrastrutture di trasporto dell’energia, o

  2. b)

    consentire possibilità di transito nuove o supplementari attraverso le infrastrutture di trasporto dell’energia esistenti

se ne dimostra alle altre Parti contraenti interessate la pericolosità per la sicurezza o l’efficienza dei suoi sistemi di energia, ivi compresa la sicurezza dell’approvvigionamento.

Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, le Parti contraenti garantiscono flussi regolari di materiali e prodotti energetici verso, da o tra le aree di altre Parti contraenti.

6.

Una Parte contraente nella cui area transitano materiali e prodotti energetici, in caso di controversia su qualsiasi questione legata a tale transito, non interrompe o limita, né consente ad organi sottoposti al suo controllo di interrompere o ridurre né impone a qualsiasi organo soggetto alla sua giurisdizione di interrompere o limitare il flusso esistente di materiali e prodotti energetici prima della conclusione delle procedure di soluzione della controversia di cui al paragrafo 7, salvo se ciò è specificamente previsto in un contratto o un altro accordo che disciplina tale transito oppure è consentito secondo la decisione del conciliatore.

7.

Le disposizioni seguenti si applicano ad una controversia descritta al paragrafo 6, soltanto dopo aver esaurito tutti i pertinenti rimedi contrattuali o di altro tipo per la soluzione della controversia convenuti in precedenza tra le Parti contraenti parti della controversia o tra qualsiasi organo di cui al paragrafo 6 e un organo di un’altra Parte contraente parte della controversia:

  1. a)

    una Parte contraente parte della controversia può sottoporre quest’ultima al Segretario Generale mediante una notifica che ne riassume il merito. Il Segretario Generale ne informa tutte le Parti contraenti;

  2. b)

    entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Segretario Generale, in consultazione con le parti della controversia e con le altre Parti contraenti interessate, nomina un conciliatore. Quest’ultimo deve avere la necessaria esperienza nella materia oggetto della controversia e non deve avere la nazionalità o la cittadinanza o la residenza permanente di una parte della controversia o di una delle altre Parti contraenti interessate;

  3. c)

    il conciliatore cerca di ottenere l’accordo delle parti della controversia su una soluzione della stessa oppure su una procedura per realizzare tale soluzione. Se, entro 90 giorni dalla sua nomina il conciliatore non è riuscito a raggiungere tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura per realizzare tale soluzione e decide le tariffe interinali e le altre condizioni generali da osservare per il transito a partire da una data che egli indica sino alla soluzione della controversia;

  4. d)

    le Parti contraenti si impegnano ad osservare e assicurano che gli organi sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettino qualsiasi decisione interinale di cui alla lettera c) riguardo alle tariffe e le condizioni generali durante 12 mesi dalla decisione del conciliatore ovvero, sino alla soluzione della controversia se precedente;

  5. e)

    in deroga alla lettera b), il Segretario Generale può decidere di non nominare un conciliatore se a suo giudizio la controversia riguarda un transito che è o è stato oggetto di procedure di soluzione delle controversie indicate nelle lettere da a) a d) che non hanno portato ad una soluzione della controversia;

  6. f)

    la Conferenza della Carta adotta disposizioni standard sulla condotta della conciliazione e la remunerazione dei conciliatori.

8.

Nessuna disposizione del presente articolo costituisce una deroga ai diritti e agli obblighi di una Parte contraente derivanti dal diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale generale, dagli accordi bilaterali o multilaterali vigenti, ivi comprese le norme relative a cavi o condotte sottomarini.

9.

Il presente articolo non può essere interpretato come un obbligo per qualsiasi Parte contraente che non possiede un determinato tipo di infrastrutture di trasporto dell’energia utilizzate per il transito ad adottare, rispetto a detto tipo di infrastrutture, alcuna misura ai sensi del presente articolo. Tale Parte contraente è tuttavia tenuta a rispettare il disposto del paragrafo 4.

10.

Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni:

  1. a)

    «Transito»:

    1. i)

      il trasporto attraverso l’area di una Parte contraente o verso o dagli impianti portuali nella sua area, per operazioni di carico e di scarico, di materiali e prodotti energetici originari dell’area di un altro Stato e destinati all’area di uno Stato terzo, nella misura in cui l’altro Stato o lo Stato terzo è una Parte contraente; o

    2. ii)

      il trasporto attraverso l’area di una Parte contraente di materiali e prodotti energetici originari dell’area di un’altra Parte contraente e destinati all’area di detta Parte contraente a meno che le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e provvedano congiuntamente ad inserire questa decisione nell’allegato N. Le due Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nell’allegato N mediante notifica congiunta delle loro intenzioni al Segretariato generale che trasmette la notifica a tutte le altre Parti contraenti. La soppressione prende effetto quattro settimane dopo la prima notifica.

  2. b)

    «Infrastrutture di trasporto dell’energia»: gasdotti di trasmissione ad alta pressione, reti e linee di trasmissione dell’elettricità ad alta tensione, oleodotti per il trasporto del greggio, condotte per i fanghi di carbone, condotte per prodotti petroliferi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici.

Art. 8Trasferimento di tecnologia

1.

Le Parti contraenti convengono di promuovere l’accesso alla tecnologia energetica e il suo trasferimento su base commerciale e non discriminatoria per favorire l’efficienza degli scambi di materiali e prodotti energetici e l’investimento e per realizzare gli obiettivi della Carta, nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti rispettivi nonché per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

2.

Le Parti contraenti di conseguenza, nella misura necessaria a dare esecuzione al paragrafo 1, eliminano pertanto gli ostacoli esistenti, astenendosi altresì dal crearne di nuovi, ai trasferimenti di tecnologia nel campo dei materiali e prodotti energetici e relative apparecchiature e servizi, fermi restando l’obbligo di non proliferazione e altri obblighi internazionali.

Art. 9Accesso al capitale

1.

Le Parti contraenti riconoscono l’importanza di mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e di prodotti energetici e la realizzazione di investimenti e assistenza nell’attività economica del settore dell’energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato dei capitali delle società e dei cittadini di altre Parti contraenti, per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell’attività economica del settore dell’energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini ovvero alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo.

2.

Una Parte contraente può adottare e mantenere programmi relativi all’accesso a prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intese a facilitare gli scambi o l’investimento all’estero. Essa mette dette strutture a disposizione, conformemente agli obiettivi, ai vincoli e ai criteri di tali programmi (compresi qualsiasi motivo, obiettivi, vincoli o criteri relativi alla sede di affari di un richiedente per qualsiasi struttura o la sede di consegna di merci o servizi forniti con il supporto di detta struttura) per investimenti nell’attività economica nel settore dell’energia di altre Parti contraenti o per il finanziamento di scambi di materiali e prodotti energetici con altre Parti contraenti.

3.

Le Parti contraenti nell’attuare programmi di attività economica nel settore dell’energia, atti a migliorare la stabilità economica e il clima di investimento delle Parti contraenti, si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare le operazioni e avvalersi della competenza delle pertinenti istituzioni finanziarie internazionali.

4.

Nessuna disposizione del presente articolo impedisce:

  1. a)

    alle istituzioni finanziarie di applicare le proprie prassi in materia di concessione di credito o sottoscrizioni, basate su principi di mercato e considerazioni prudenziali; ovvero

  2. b)

    ad una Parte contraente di decidere misure:

    1. i)

      per motivi prudenziali, compresa la tutela di investitori, consumatori, depositanti, titolari di polizze o persone cui è dovuto da un fornitore di servizi finanziari un onere fiduciario, oppure

    2. ii)

      per garantire l’integrità e la stabilità del suo sistema finanziario e dei mercati di capitale.

Parte III Promozione e tutela degli investimenti

Art. 10Promozione, tutela e disciplina degli investimenti

1.

Ciascuna Parte contraente, in conformità al disposto del presente Trattato, incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Queste condizioni comprendono l’impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti di investitori di altre Parti contraenti un trattamento giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l’impiego, il godimento o l’alienazione degli stessi. In nessun caso tali investimenti sono sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello prescritto dal diritto internazionale, compresi gli obblighi pattizi. Ciascuna Parte contraente adempie eventuali obblighi assunti riguardo ad un investitore o un investimento effettuato da un investitore di una qualsiasi altra Parte contraente.

2.

Ciascuna Parte contraente si adopera per concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella propria area, il trattamento descritto al paragrafo 3.

3.

Ai fini del presente articolo, si intende per «trattamento”, il trattamento concesso da una Parte contraente che non è meno favorevole di quello più favorevole previsto per i propri investitori o per gli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o qualsiasi Stato terzo.

4.

Un trattato aggiuntivo obbliga, fatte salve le condizioni ivi stabilite, ciascuna Parte contraente a concedere agli investitori di altre parti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detto trattato aggiuntivo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito. I negoziati per il trattato aggiuntivo sono avviati non più tardi del 1° gennaio 1995, al fine di concludere il medesimo entro il 1° gennaio 1998.

5.

Ciascuna Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, si adopera per:

  1. a)

    limitare al minimo le eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3;

  2. b)

    sopprimere progressivamente le restrizioni in atto pregiudizievoli agli investitori di altre Parti contraenti.

  3. 6.

    a)

    Una Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, può in qualsiasi momento dichiarare volontariamente alla Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, la sua intenzione di non introdurre nuove eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3.

  4. b)

    Una Parte contraente inoltre può, in qualsiasi momento, impegnarsi volontariamente a concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti in alcune o tutte le attività economiche del settore dell’energia nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detti impegni sono notificati al Segretariato ed elencati nell’allegato VC e sono vincolanti ai sensi del presente Trattato.

7.

Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attività connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione, un trattamento non meno favorevole di quello migliore concesso agli investimenti e alle relative attività di gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investitori ovvero degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo.

8.

Le modalità di applicazione del paragrafo 7, con riferimento ai programmi nell’ambito dei quali una Parte contraente fornisce sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria oppure stipula contratti di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dell’energia, sono disciplinati dal trattato aggiuntivo di cui al paragrafo 4. Ciascuna Parte contraente informa tramite il Segretariato la Conferenza della Carta in merito alle modalità applicate ai programmi di cui al presente paragrafo.

9.

Ciascuno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che firma il presente Trattato o vi aderisce, presenta al Segretariato il giorno della firma o del deposito della propria dichiarazione di adesione, una relazione di riepilogo di tutte le leggi, regolamenti o altre misure attinenti a:

  1. a)

    le eccezioni al paragrafo 2; o

  2. b)

    i programmi di cui al paragrafo 8.

Una Parte contraente mantiene aggiornata la sua relazione e comunica tempestivamente al Segretariato le modifiche. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente le relazioni.

Con riferimento alla lettera a), la relazione può specificare le parti del settore dell’energia in cui una Parte contraente concede agli investitori di altre Parti contraenti il trattamento descritto al paragrafo 3.

Con riferimento alla lettera b), la Conferenza della Carta nel suo riesame può tener conto degli effetti di questi programmi per la concorrenza e gli investimenti.

10.

In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il trattamento descritto ai paragrafi 3 e 7 non si applica alla tutela della proprietà intellettuale; il trattamento è invece specificato nelle corrispondenti disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parte le rispettive Parti contraenti, applicabili in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

11.

Ai fini dell’articolo 26, l’applicazione ad opera di una Parte contraente di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, quali descritte all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, ad un investimento di un investitore di un’altra Parte contraente in atto al momento di detta applicazione, è considerata, in conformità all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, una violazione di un obbligo di detta Parte contraente ai sensi della presente Parte.

12.

Ciascuna Parte contraente garantisce che la sua legge nazionale preveda mezzi effettivi per far valere e mettere ad esecuzione i diritti in materia di investimenti, accordi di investimento e autorizzazioni di investimento.

Art. 11Personale con incarichi chiave

1.

Una Parte contraente esamina in buona fede, in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti in materia di accesso, permanenza e lavoro di persone fisiche, le richieste presentate da investitori di un’altra Parte contraente e da personale con incarichi chiave assunto da questi ultimi, o in base ad investimenti di detti investitori, di accedere e rimanere temporaneamente nella sua area per svolgere attività connesse con la realizzazione o lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l’uso, la fruizione o l’alienazione degli investimenti in questione, ivi compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici chiave.

2.

Una Parte contraente consente agli investitori di un’altra Parte contraente che hanno investimenti nella sua area e agli investimenti di detti investitori, di assumere qualsiasi persona con incarico chiave, a scelta dell’investitore o dell’investimento, indipendentemente dalla nazionalità e cittadinanza, a condizione che detta persona con incarico chiave sia stata autorizzata ad entrare, soggiornare e lavorare nell’area di detta Parte contraente e che l’attività occupazionale in causa sia conforme alle clausole, condizioni e scadenze del permesso rilasciato a detta persona con incarico chiave.

Art. 12Indennizzo per perdite

1.

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, un investitore di una qualsiasi Parte contraente i cui investimenti nell’area di un’altra Parte contraente subiscano danni a causa di guerra o di altri conflitti armati, di situazioni di emergenza nazionale, di disordini civili o di analoghi eventi in detta area, ottiene da quest’ultima Parte contraente un trattamento, relativamente a restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altre forme di liquidazione, che è il più favorevole fra quelli che tale Parte contraente riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo.

2.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, un investitore di una Parte contraente che, in una delle situazioni previste da tale paragrafo, subisca una perdita nell’area di un’altra Parte contraente derivante:

  1. a)

    da requisizione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest’ultima Parte contraente, ovvero

  2. b)

    da distruzione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest’ultima Parte contraente, distruzione che non era imposta dalle necessità della situazione,

spetta una riparazione o un risarcimento che devono essere entrambi tempestivi, congrui ed effettivi.

Art. 13Espropriazione

1.

Gli investimenti di un investitore di una Parte contraente nell’area di un’altra Parte contraente, non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate «espropriazione») tranne nel caso in cui l’espropriazione sia:

  1. a)

    dovuta a scopo di pubblico interesse;

  2. b)

    non discriminatoria;

  3. c)

    compiuta con procedura conforme alla legge; e

  4. d)

    accompagnata dalla corresponsione di un indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo.

L’indennizzo è pari all’equo valore di mercato che l’investimento espropriato aveva immediatamente prima dell’espropriazione o al momento in cui l’imminente espropriazione è diventata nota, in modo tale da pregiudicare il valore dell’investimento (in appresso denominata la «data di stima»).

L’equo valore di mercato è espresso, su richiesta dell’investitore, in una valuta liberamente convertibile in base al tasso di cambio vigente sul mercato per tale valuta, alla data di stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati ad un tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alla data del pagamento.

2.

L’investitore interessato ha diritto, in base alla legge della Parte contraente che opera l’espropriazione, ad un sollecito esame ad opera di un organo giurisdizionale o di altro competente organo indipendente di detta Parte contraente del suo caso, della stima del suo investimento e del pagamento dell’indennizzo, in conformità dei principi di cui al paragrafo 1.

3.

A fini di chiarezza, l’espropriazione comprende situazioni in cui una Parte contraente espropria le attività di una società o impresa nella propria area in cui un investitore di qualsiasi altra Parte contraente possiede investimenti, anche attraverso partecipazioni azionarie.

Art. 14Trasferimenti relativi agli investimenti

1.

Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda gli investimenti nella propria area di investitori di qualsiasi altra Parte contraente, la libertà di trasferimento verso e fuori della propria area, compreso il trasferimento de:

  1. a)

    il capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento;

  2. b)

    gli utili;

  3. c)

    i pagamenti dovuti in forza di un contratto, compreso l’ammortamento del capitale e il versamento degli interessi maturati a norma di un contratto di finanziamento;

  4. d)

    i redditi non spesi e altre remunerazioni del personale assunto all’estero in relazione all’investimento in questione;

  5. e)

    i proventi della vendita o della liquidazione di un investimento o di parte di esso;

  6. f)

    i pagamenti derivanti dalla soluzione di una controversia;

  7. g)

    i risarcimenti a norma degli articoli 12 e 13.

2.

I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono operati prontamente e salvo gli utili in natura in una valuta liberamente convertibile.

3.

I trasferimenti sono operati al tasso di cambio di mercato in vigore alla data del trasferimento per quanto riguarda le operazioni a pronti nella valuta da trasferire. In assenza di un mercato valutario, il tasso di cambio da applicare è quello più recente applicato agli investimenti interni ovvero quello più recente applicato per la conversione delle valute in diritti speciali di prelievo, se più favorevole per l’investitore.

4.

Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, una Parte contraente può tutelare i diritti dei creditori, o assicurare la conformità con le leggi relative all’emissione, lo scambio e la trattazione di titoli e l’esecuzione volontaria di sentenze di procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e penali attraverso l’applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle sue leggi e dei suoi regolamenti.

5.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti che sono Stati che erano parti costituenti dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono convenire nell’ambito di accordi reciproci che i trasferimenti avvengano nelle loro valute, a condizione che gli accordi non conducano ad un trattamento degli investitori di altre Parti contraenti residenti nelle loro aree meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori delle Parti contraenti che hanno stipulato detti accordi o agli investimenti di investitori di qualsiasi altro Stato terzo.

6.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), una Parte contraente può limitare il trasferimento di un utile in natura, qualora essa sia autorizzata, in forza dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) o dell’accordo OMC a limitare, ovvero a vietare l’esportazione o la vendita del prodotto che costituisce l’utile in natura; sempreché una Parte contraente consenta di effettuare il trasferimento di utili in natura, da effettuarsi in conformità ad un’autorizzazione specifica contenuta in un accordo di investimento, in un’autorizzazione di investimento o in altro accordo scritto tra la Parte contraente e un investitore di un’altra Parte contraente o il suo investimento.

Art. 15Surrogazione

1.

Se una Parte contraente, l’agenzia da essa nominata, (in appresso designata la «Parte indennizzante») opera un pagamento a titolo di indennizzo o di una garanzia accordati in relazione a un investimento di un investitore (in appresso designato la «Parte indennizzata») nell’area di un’altra Parte contraente (in appresso designata la «Parte ospitante»), la Parte ospitante riconosce:

  1. a)

    la cessione alla Parte indennizzante di tutti i diritti e crediti derivanti da tale investimento;

  2. b)

    la legittimazione della Parte indennizzante ad esercitare tutti questi diritti e a far valere tali crediti per surrogazione.

2.

La parte indennizzante ha sempre titolo a ricevere:

  1. a)

    il medesimo trattamento in relazione ai diritti e ai crediti da essa acquisiti in forza della cessione di cui al paragrafo 1; e

  2. b)

    gli stessi pagamenti dovuti in forza di tali diritti e crediti;

che la Parte indennizzata aveva titolo di ricevere in forza del presente Trattato relativamente all’investimento in questione.

3.

In qualsiasi procedimento ai sensi dell’articolo 26, una Parte contraente non fa valere come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione ovvero a qualsiasi altro titolo, che l’indennizzo o altro risarcimento per tutti o parte i pretesi danni è stato o sarà ricevuto in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia.

Art. 16Rapporto con altri accordi

Qualora due o più Parti contraenti abbiano in precedenza concluso ovvero abbiano aderito successivamente ad un accordo internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la materia oggetto delle parti III o V del presente Trattato:

  1. 1)

    nessun elemento delle parti III o V del presente Trattato, può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione di dette clausole dell’altro accordo o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto in detto accordo; e

  2. 2)

    nessun elemento in dette clausole dell’altro accordo può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione delle parti III o V del presente Trattato, o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto nel presente Trattato,

qualora dette clausole siano più favorevoli per gli investitori o l’investimento.

Art. 17Non applicazione della parte III in talune circostanze

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della presente parte del trattato:

  1. 1)

    a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell’area della Parte contraente in cui è organizzata; ovvero

  2. 2)

    a un investimento se la Parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la Parte che oppone il diniego:

    1. a)

      non intrattiene relazioni diplomatiche; o

    2. b)

      adotta o mantiene misure che

      1. i)

        vietano operazioni con investitori di detto Stato; o

      2. ii)

        sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi di questa parte del Trattato fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti.

Parte IV Disposizioni varie

Art. 18Sovranità sulle risorse energetiche

1.

Le Parti contraenti riconoscono la sovranità e i diritti sovrani sulle risorse energetiche. Esse ribadiscono che questi diritti devono essere esercitati in conformità e nell’osservanza delle norme del diritto internazionale.

2.

Senza incidere sugli obiettivi di promuovere l’accesso alle risorse energetiche, l’esplorazione e la relativa valorizzazione su basi commerciali, il Trattato non pregiudica in alcun modo le norme delle Parti contraenti che disciplinano la proprietà di risorse energetiche.

3.

Ogni Stato conserva, in particolare, il diritto di decidere quali aree geografiche, entro la propria area, destinare all’esplorazione e alla valorizzazione delle sue risorse energetiche, l’ottimizzazione del loro recupero e l’intensità con cui operarne l’esaurimento o comunque lo sfruttamento, di istituire e riscuotere imposte, royalties o altri contributi finanziari dovuti in conseguenza dell’esplorazione e dello sfruttamento e di disciplinare gli aspetti ambientali e di sicurezza di detta esplorazione, valorizzazione e bonifica sulla propria area nonché di partecipare a detti esplorazione e sfruttamento attraverso, tra l’altro, la partecipazione diretta del governo o attraverso imprese statali.

4.

Le Parti contraenti si impegnano a facilitare l’accesso alle risorse energetiche, tra l’altro, assegnando in maniera non discriminatoria, sulla base di criteri pubblici, autorizzazioni, licenze, concessioni e contratti di prospezione ed esplorazione o di sfruttamento o estrazione delle risorse energetiche.

Art. 19Aspetti ambientali

1.

Ai fini di uno sviluppo sostenibile e tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia ambientale di cui è parte, ciascuna Parte contraente si adopera per ridurre al minimo, in maniera economicamente razionale, impatti nocivi per l’ambiente all’interno o all’esterno della sua area, dovuti a tutte le operazioni nell’ambito del ciclo dell’energia, tenendo in debita considerazione la sicurezza. Nel fare ciò ciascuna Parte contraente agisce in modo da realizzare un favorevole rapporto costo/efficacia. Nelle sue politiche ed azioni, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare misure cautelari al fine di prevenire o minimizzare il degrado ambientale. Le Parti contraenti convengono che l’inquinatore nelle aree delle Parti contraenti sia, in linea di massima, responsabile del costo dell’inquinamento, ivi compreso l’inquinamento transfrontaliero, tenendo debito conto dell’interesse pubblico e senza creare distorsioni agli investimenti nel ciclo dell’energia o negli scambi internazionali. A tal fine, le Parti contraenti:

  1. a)

    tengono conto di considerazioni ambientali nel corso di tutto il processo di formulazione e attuazione delle loro politiche energetiche;

  2. b)

    promuovono una determinazione dei prezzi orientata al mercato e una più completa considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali nel corso di tutto il ciclo dell’energia;

  3. c)

    con riferimento all’articolo 34, paragrafo 4, incoraggiano la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi ambientali della Carta e la cooperazione in materia di standards ambientali internazionali per il ciclo dell’energia, tenendo conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti negativi e di costi di riduzione;

  4. d)

    tengono in particolare considerazione il miglioramento dell’efficienza energetica, lo sviluppo e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell’impiego di combustibili puliti e il ricorso a tecnologie e mezzi tecnologici che riducono l’inquinamento;

  5. e)

    promuovono la raccolta e la diffusione dell’informazione tra le Parti contraenti su politiche energetiche rispettose dell’ambiente ed economicamente efficienti e a procedure e tecnologie con un favorevole rapporto costo/efficacia;

  6. f)

    sensibilizzano i cittadini in merito all’impatto ambientale dei sistemi energetici e alle modalità atte a prevenirne o ridurne gli effetti ambientali nocivi nonché ai relativi costi connessi alle varie misure di prevenzione o di riduzione dell’inquinamento;

  7. g)

    promuovono e cooperano nella ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie, procedure e processi energeticamente efficienti e rispettosi dell’ambiente, atti a ridurre al minimo, in maniera economicamente efficiente, l’impatto negativo sull’ambiente di tutti i parametri del ciclo dell’energia;

  8. h)

    incoraggiano condizioni favorevoli per il trasferimento e la diffusione di tali tecnologie, in linea con una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale;

  9. i)

    promuovono la valutazione trasparente, nello stadio iniziale e antecedente alle decisioni, dell’impatto ambientale di progetti di investimento energetici con importanti conseguenze per l’ambiente e la successiva sorveglianza di tale impatto;

  10. j)

    promuovono a livello internazionale la consapevolezza e lo scambio di informazioni sui programmi e sugli standards in materia di ambiente delle Parti contraenti e la relativa attuazione;

  11. k)

    partecipano, su richiesta e nell’ambito delle risorse disponibili, allo sviluppo e alla realizzazione di opportuni programmi ambientali nelle Parti contraenti.

2.

Su richiesta di una o più Parti contraenti, le controversie relative all’applicazione o all’interpretazione di disposizioni del presente articolo, qualora non esistano presso altre istanze internazionali idonee modalità di esame di dette controversie, sono esaminate, in vista di una soluzione, dalla Conferenza della Carta.

3.

Ai fini del presente articolo, si intendono per:

  1. a)

    «Ciclo dell’energia»: l’intera catena energetica, comprendente le attività di prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l’eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l’impatto negativo per l’ambiente.

  2. b)

    «Impatto ambientale»: qualsiasi effetto sull’ambiente, dovuto ad una determinata attività, compresi salute e sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l’interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori.

  3. c)

    «Miglioramento dell’efficienza energetica»: azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurre la qualità o le prestazioni e riducendo la quantità di energia di alimentazione necessaria.

  4. d)

    «Rapporto costo/efficacia»: il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio.

Art. 20Trasparenza

1.

Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale che incidono sugli scambi di materiali e prodotti energetici o di attrezzature connesse1, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) rientrano nelle misure soggette alla disciplina di trasparenza dell’accordo OMC.

2.

Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale in vigore in qualsiasi Parte contraente e gli accordi vigenti tra le Parti contraenti, che disciplinano altre questioni contemplate dal presente Trattato, devono essere anche essi pubblicati tempestivamente in modo che le Parti contraenti e gli investitori ne siano informati. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono ad una Parte contraente di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia d’ostacolo all’applicazione delle leggi, o sia contraria all’interesse pubblico o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di qualsiasi investitore.

3.

Ogni Parte contraente designa uno o più uffici informazioni presso cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi dati su richiesta.

  1. Espr. inserita dall’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).

Art. 21Tassazione

1.

Salvo quanto altrimenti disposto nel presente articolo, nessuna disposizione del presente Trattato crea diritti o impone obblighi riguardo alle misure fiscali delle Parti contraenti. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente articolo e qualsiasi altra disposizione del Trattato, le disposizioni del presente articolo prevalgono limitatamente alla Parte contrastante.

2.

L’articolo 7, paragrafo 3 si applica alle misure fiscali diverse da quelle sul reddito o sul capitale; esso tuttavia non si applica:

  1. a)

    a un vantaggio concesso da una Parte contraente in base alle disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa descritti al paragrafo 7, lettera a), punto ii); o

  2. b)

    a qualsiasi misura fiscale intesa a garantire l’effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura di una Parte contraente opera una discriminazione arbitraria nei confronti di materiali e prodotti energetici originari o destinati all’area di un’altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

3.

Le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 7 si applicano alle misure fiscali delle Parti contraenti diverse da quelle sul reddito o sul capitale, con l’esclusione di quelle relative:

  1. a)

    all’imposizione dell’obbligo di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i vantaggi concessi da una Parte contraente in virtù di disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa di cui al paragrafo 7, lettera a, punto ii) o derivanti dall’appartenenza a qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica; ovvero

  2. b)

    a qualsiasi misura fiscale intesa ad assicurare l’effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura opera una discriminazione arbitraria nei confronti di un investitore di un’altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi delle disposizioni in materia di investimenti del presente Trattato.

4.

L’articolo 29, paragrafi da 2 a 81 si applica alle norme fiscali diverse da quelle del reddito o sul capitale.

  1. 5.

    a)

    L’articolo 13 si applica alle misure fiscali.

  2. b)

    Qualora, nel quadro dell’articolo 13, sorga questione sul punto di accertare se una misura fiscale costituisca un’espropriazione o una nazionalizzazione oppure se una misura fiscale ritenuta costituire un’espropriazione sia discriminatoria, si applicano le disposizioni seguenti:

    1. i)

      L’investitore o la Parte contraente che sostiene trattarsi di espropriazione, sottopone la questione se la misura fiscale costituisca un’espropriazione oppure sia discriminatoria alle competenti autorità fiscali. Se in difetto di tale rinvio ad opera dell’investitore o della Parte contraente gli organi invitati a comporre le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 effettuano un rinvio alle competenti autorità fiscali.

    2. ii)

      Le autorità fiscali competenti si adoperano, entro il termine di sei mesi da tale rinvio, a risolvere le questioni sottoposte. Se si tratta di questioni di non discriminazione, le competenti autorità fiscali applicano le disposizioni di non discriminazione della pertinente convenzione fiscale oppure, se non esiste una disposizione di non discriminazione nella pertinente convenzione fiscale applicabile alla misura fiscale, o se una convenzione fiscale di questo tipo non è in vigore tra le Parti contraenti interessate, applicano i principi di non discriminazione, secondo il modello di Convenzione sul reddito e il capitale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

    3. iii)

      Gli organi invitati a risolvere le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 possono tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti riguardo al carattere espropriativo della misura. Gli organi tengono conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti entro il termine di sei mesi stabilito alla lettera b), punto ii) riguardo al carattere discriminatorio della misura. Detti organi possono anche tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi.

    4. iv)

      In nessun caso la partecipazione delle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi di cui alla lettera b), punto ii) può ritardare la procedura di cui agli articoli 26 e 27.

6.

A fini di chiarezza, l’articolo 14 non limita il diritto di una Parte contraente di imporre o riscuotere un’imposta mediante ritenuta alla fonte o in altro modo.

7.

Ai fini del presente articolo:

  1. a)

    il termine «misura fiscale» comprende:

    1. i)

      qualsiasi disposizione sulle imposte della legge nazionale della Parte contraente o di una suddivisione politica di essa o di una sua autorità locale; e

    2. ii)

      qualsiasi disposizione sulle imposte di qualsiasi convenzione per evitare una doppia imposizione e di qualsiasi accordo o intesa internazionale cui è vincolata la Parte contraente.

  2. b)

    Sono considerate imposte sul reddito o sul capitale tutte le imposte che colpiscono il reddito e il capitale nella loro globalità o con riguardo a singoli elementi di reddito o di capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di proprietà, imposte su beni, eredità e donazioni o imposte sostanzialmente simili, imposte sugli importi complessivi di retribuzioni o salari corrisposti dalle imprese nonché imposte sulla rivalutazione del capitale.

  3. c)

    «Autorità fiscale competente»: l’autorità competente conformemente ad un accordo in materia di doppia imposizione in vigore tra le Parti contraenti oppure, se tale accordo non è in vigore, il ministro o il ministero competente in materia fiscale o i loro rappresentanti autorizzati.

  4. d)

    A fini di chiarezza, i termini «disposizioni fiscali» e «imposte» non comprendono i dazi doganali.

  1. Nuovo testo della parte di frase giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).

Art. 22Imprese statali e privilegiate

1.

Ciascuna Parte contraente assicura che, qualsiasi impresa statale essa costituisca o tenga in essere svolga la propria attività, relativamente alla vendita o alla fornitura di beni e servizi nella sua area, in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi della parte III del presente Trattato.

2.

Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga detta impresa statale a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato.

3.

Ciascuna Parte contraente assicura che, se costituisce o mantiene in essere un ente cui delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi, detto ente eserciti questi poteri in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato.

4.

Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga un ente cui concede privilegi esclusivi o speciali a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato.

5.

Ai fini del presente articolo, il termine «ente” comprende qualsiasi impresa, agenzia o altra organizzazione o persona.

Art. 23Osservanza da parte di enti territoriali

1.

Ai sensi del presente Trattato, ogni Parte contraente è pienamente responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni del Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili per garantirne l’osservanza da parte delle autorità regionali, locali e di altro genere nella sua area.

2.

Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti II, IV e V del presente Trattato possono essere invocate riguardo alle misure che incidono sull’osservanza dello stesso da parte di una Parte contraente che siano adottate da autorità regionali, locali o di altro genere nell’area della Parte contraente.

Art. 24Eccezioni

1.

Il presente articolo non si applica agli articoli 12, 13 e 29.

2.

Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle:

  1. a)

    di cui al paragrafo 1; e

  2. b)

    quelle relative al punto i), parte III del Trattato

    non impediscono alle Parti contraenti di adottare o applicare qualsiasi misura:

    1. i)

      necessaria per la tutela della vita o della salute umana, animale o vegetale;

    2. ii)

      essenziale per l’acquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui approvvigionamento scarseggi, per motivi che esorbitano dal controllo di detta Parte contraente, a condizione che la misura rispetti i principi che

      1. A)

        tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa delle forniture internazionali di tali materiali e prodotti energetici; e

      2. B)

        le misure in contrasto con il presente Trattato cessino non appena siano venute meno le condizioni all’origine di esse; oppure

    3. iii)

      intesa a beneficiare investitori originari o persone o categorie socialmente o economicamente sfavorite o i loro investimenti e notificata al Segretariato come tale, purché detta misura

      1. A)

        non abbia un impatto significativo sull’economia di detta Parte contraente; e

      2. B)

        non effettui discriminazioni tra investitori di qualsiasi altra Parte contraente e investitori di detta Parte contraente non inclusi tra quelli cui è destinata la misura,

  3. a condizione che tali misure non costituiscano forme dissimulate di restrizioni all’attività economica nel settore dell’energia o discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Parti contraenti o tra investitori o altre persone interessate delle Parti contraenti. Le misure debbono essere debitamente motivate e non devono annullare o pregiudicare qualsiasi vantaggio che una o più altre Parti contraenti possono ragionevolmente attendersi ai sensi del presente Trattato, in misura superiore allo stretto necessario per conseguire tale fine.

3.

Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui al paragrafo 1, non possono essere interpretate nel senso di impedire a qualsiasi Parte contraente di adottare qualsiasi misura che essa ritenga necessaria:

  1. a)

    per la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza, compresi quelli:

    1. i)

      relativi alle forniture di materiali e prodotti energetici a un’istituzione militare; o

    2. ii)

      decisi in tempo di guerra, conflitto armato o altra emergenza nelle relazioni internazionali;

  2. b)

    per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi o necessarie per adempiere ai suoi obblighi e intese derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari e da altri obblighi o intese internazionali in materia di non proliferazione nucleare; o

  3. c)

    per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Detta misura non deve costituire una forma dissimulata di restrizione al transito.

4.

Le disposizioni del presente Trattato sulla concessione del trattamento della nazione più favorita non obbligano alcuna Parte contraente ad estendere agli investitori di un’altra Parte contraente un trattamento preferenziale:

  1. a)

    derivante dalla sua qualità di membro di un’area di libero scambio, unione doganale o economica; o

  2. b)

    concesso in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale di cooperazione economica tra Stati che erano parti costituenti dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, in attesa che le loro reciproche relazioni economiche siano istituite su base definitiva.

Art. 25Accordi di integrazione economica

1.

Le disposizioni del presente Trattato non possono essere interpretate nel senso di obbligare una Parte contraente che è membro di un accordo di integrazione economica, in appresso designato «AIE», ad estendere, mediante il trattamento della nazione più favorita, ad un’altra Parte contraente che non ne sia membro, qualsiasi trattamento preferenziale applicabile tra le parti membri di detto «AIE».

2.

Ai fini del paragrafo 1, un «AIE» significa un accordo che liberalizza sostanzialmente, tra l’altro, il commercio e l’investimento, stabilendo l’assenza o la soppressione di sostanzialmente ogni forma di discriminazione tra o all’interno delle parti mediante la soppressione delle misure di discriminazione in vigore e/o il divieto di nuove o più rigorose misure di discriminazione, sia al momento dell’entrata in vigore di detto accordo che entro un periodo di tempo ragionevole.

3.

Il presente articolo non incide sull’applicazione dell’accordo OMC, ai sensi dell’articolo 29.

Parte V Soluzione delle controversie

Art. 26Soluzione delle controversie tra un investitore e una parte contraente

1.

Le controversie tra una Parte contraente riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico a norma della parte III e un investitore di un’altra Parte contraente, in relazione a un suo investimento nell’area della prima sono da risolvere ove possibile in via amichevole.

2.

Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo 1 entro il termine di tre mesi dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l’investitore interessato, può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa:

  1. a)

    alle corti o ai tribunali amministrativi della Parte contraente parte della controversia;

  2. b)

    in conformità a qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o

  3. c)

    in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.

  4. 3.

    a)

    Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e c), ciascuna Parte contraente presta il proprio consenso incondizionato a sottoporre una controversia all’arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformità alle disposizioni del presente articolo.

  5. b)

    i)

    Le Parti contraenti elencate nell’allegato I D non prestano il loro consenso incondizionato ove l’investitore abbia in precedenza sottoposto la controversia in conformità al paragrafo 2, lettere a) o b).

    1. ii)

      A fini della trasparenza, ciascuna Parte contraente elencata nell’allegato ID invia al Segretariato una comunicazione scritta sulle proprie politiche, prassi e condizioni in materia, non oltre la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in conformità dell’articolo 39 o del deposito del suo strumento di adesione, in conformità dell’articolo 41.

  6. c)

    Una Parte contraente elencata nell’allegato IA non presta il proprio consenso incondizionato rispetto ad una controversia sorta in merito all’ultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1.

4.

Qualora un investitore scelga di sottoporre la controversia per soluzione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), deve anche notificare per iscritto il proprio consenso a che la controversia sia sottoposta a:

  1. a)

    i)

    il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (Intemational Centre for Settlement of Investment Disputes), istituito conformemente alla Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati del 18 marzo 19651 (in appresso denominata «Convenzione ICSID»), se la Parte contraente dell’investitore e la Parte contraente parte della controversia sono entrambe parti della Convenzione ICSID; o

    1. ii)

      il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito conformemente alla Convenzione di cui alla lettera a), punto i) in conformità del regolamento che disciplina il Servizio aggiuntivo per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro, in appresso designato «Regolamento del Servizio aggiuntivo», se la Parte contraente dell’investitore o la Parte contraente parte della controversia, ma non entrambe, è parte della Convenzione ICSID;

  2. b)

    un unico arbitro o un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, (in appresso denominata «UNCITRAL»); o

  3. c)

    un procedimento arbitrale da parte dell’Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma.

  4. 5.

    a)

    Per il consenso di cui al paragrafo 3, unitamente al consenso dell’investitore espresso per iscritto ai sensi del paragrafo 4, si considera ricorrere il requisito riguardante:

    1. i)

      il consenso per iscritto delle parti di una controversia ai fini del capitolo II della Convenzione ICSID e del Regolamento del Servizio aggiuntivo; e

    2. ii)

      un «accordo per iscritto» ai fini dell’articolo ll della Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. New York, 10 giugno 19582, in appresso designata «Convenzione di New York»;

    3. iii)

      «l’accordo scritto delle parti di un contratto» ai fini dell’articolo 1 del regolamento arbitrale UNCITRAL.

  5. b)

    Qualsiasi arbitrato ai sensi del presente articolo ha luogo, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, in uno Stato che è parte della Convenzione di New York. Le pretese sottoposte ad arbitrato si considerano sorte da un rapporto o un’operazione commerciale ai fini dell’articolo I di tale Convenzione.

6.

Un tribunale istituito in virtù del paragrafo 4 decide sulle questioni oggetto di controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e di principi applicabili del diritto internazionale.

7.

Un investitore diverso da una persona fisica avente la nazionalità di una Parte contraente parte della controversia alla data del consenso per iscritto di cui al paragrafo 4 e che, prima dell’insorgere di una controversia tra esso e detta Parte contraente, è controllato da investitori di un’altra Parte contraente, è considerato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione ICSID, come un «cittadino di un altro Stato contraente» e ai fini dell’articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento del Servizio aggiuntivo, è considerato un «cittadino di un altro Stato».

8.

Il lodo arbitrale, che può comprendere una liquidazione di interessi, è inappellabile e vincolante per le Parti della controversia. Un lodo arbitrale riguardante una misura di un’autorità o ente territoriale della Parte contraente parte della controversia stabilisce che la Parte contraente possa pagare il risarcimento in moneta in luogo di qualsiasi altro rimedio (remedy) concesso. Ciascuna Parte contraente provvede senza indugio alla sua esecuzione e adotta disposizioni per rendere esecutorio detto lodo arbitrale nella propria area.

  1. RS 0.975.2
  2. RS 0.277.12

Art. 27Soluzione di controversie tra le Parti contraenti

1.

Le Parti contraenti si adoperano affinché le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato siano risolte attraverso i canali diplomatici.

2.

Se una controversia non è stata risolta in conformità del paragrafo 1 entro un periodo ragionevole, salvo se altrimenti previsto nel presente Trattato o se diversamente concordato per iscritto dalle Parti contraenti, e salvo per quanto riguarda l’applicazione o l’interpretazione dell’articolo 6 o 19 o, per le Parti contraenti elencate nell’allegato IA, I’ultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1, una o l’altra delle Parti, previa notifica per iscritto all’altra Parte della controversia, può sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale ad hoc ai sensi del presente articolo.

3.

Questo tribunale arbitrale ad hoc è costituito come segue:

  1. a)

    la Parte contraente che avvia il procedimento nomina un membro del tribunale e informa l’altra Parte contraente parte della controversia della sua nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 da parte dell’altra Parte contraente;

  2. b)

    entro 60 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, l’altra Parte contraente parte della controversia nomina un membro. Se la nomina non avviene entro il termine prescritto, la Parte contraente che ha avviato il procedimento può richiedere, entro 90 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, che la nomina sia effettuata in conformità della lettera d);

  3. c)

    le Parti contraenti parti della controversia nominano un terzo membro, che ha la funzione di presidente del tribunale arbitrale e che non può avere la nazionalità o cittadinanza di una Parte contraente parte della controversia. Se, entro 150 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti non riescono ad accordarsi sulla nomina del terzo membro, questa avviene ai sensi della lettera d), su richiesta di ognuna delle Parti contraenti che deve essere presentata entro 180 giorni dal ricevimento della notifica;

  4. d)

    le nomine cui procedere in conformità del presente paragrafo, sono effettuate dal Segretario generale della Corte permanente dell’arbitrato internazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso. Se il Segretario generale non può assolvere questo compito, le nomine sono effettuate dal Primo segretario dell’ufficio di presidenza. Se quest’ultimo, a sua volta, non può assolvere il compito, le nomine sono effettuate dal vicario più anziano;

  5. e)

    le nomine effettuate in conformità delle lettere da a) a d), debbono essere basate sulla competenza e sull’esperienza delle persone da nominare, in particolare in relazione alle materie oggetto del presente Trattato;

  6. f)

    in assenza di un accordo in senso contrario tra le Parti contraenti, si applicano le regole di arbitrato di UNCITRAL, tranne per quanto modificato dalla Parti contraenti parte della controversia o dagli arbitri. Il tribunale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri;

  7. g)

    il tribunale decide sulla controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e dei principi applicabili del diritto internazionale;

  8. h)

    il lodo arbitrale ha carattere inappellabile e vincolante per le Parti contraenti parti della controversia;

  9. i)

    qualora, nel pronunciare un lodo arbitrale, un tribunale constati che una misura di un governo o autorità, regionale o locale, nell’area di una Parte contraente elencata nella parte I dell’allegato P non è conforme al presente Trattato, ciascuna parte della controversia può invocare il disposto della parte II dell’allegato P;

  10. j)

    le spese del tribunale, compreso il compenso spettante ai suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti parti della controversia. Tuttavia, il tribunale può, a sua discrezione, stabilire che una percentuale maggiore dei costi sia a carico di una delle Parti contraenti parte della controversia;

  11. k)

    salvo diverso accordo delle Parti contraenti parti della controversia, il tribunale siede all’Aia e utilizza la sede e i servizi della Corte permanente di arbitrato;

  12. l)

    una copia del lodo arbitrale è depositata presso il Segretariato che provvede a divulgarla.

Art. 28Non applicazione dell’articolo 27 a talune controversie

Una controversia tra le Parti contraenti sull’applicazione o l’interpretazione dell’articolo 5 o 29 non può essere risolta in base all’articolo 27, salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti contendenti.

Parte VI Disposizioni transitorie

Art. 29Disposizioni provvisorie su questioni commerciali1

1.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse per il periodo in cui vi sono Parti contraenti non membri dell’OMC2.

  1. 2.

    a)

    Gli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro dell’OMC sono disciplinati, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) e le eccezioni e le norme di cui all’allegato W, dalle disposizioni dell’accordo OMC applicate relativamente ai materiali e ai prodotti energetici e alle attrezzature connesse, come se tutte le Parti contraenti fossero membri dell’OMC.

  2. b)

    Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche possono invece essere disciplinati, fatto salvo il disposto dell’allegato TFU, da un accordo tra due o più di tali Stati fino al 1° dicembre 1999 ovvero fino all’ammissione nell’OMC di detta Parte contraente, se precedente.

  3. 3.

    a)

    Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, alla data della firma o del deposito del suo strumento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e ai prodotti energetici in concomitanza dell’importazione o dell’esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, fornisce in tale data al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati alle attrezzature del settore energetico al momento dell’importazione o esportazione, indicando il livello applicato a tale data.

  4. b)

    Ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato a far data dal 24 aprile 1998, alla data del deposito del suo strumento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e prodotti energetici e alle attrezzature connesse in concomitanza dell’importazione o dell’esportazione, indicando il livello applicato alla data del deposito.

Tutte le modifiche di tali tariffe e oneri di qualsiasi tipo applicati o connessi alle importazioni o esportazioni sono notificate al Segretariato che ne informa le Parti contraenti.

4.

Ciascuna Parte contraente si impegna a non aumentare dette tariffe o altri oneri applicati o connessi alle importazioni o alle esportazioni:

  1. a)

    nel caso di importazione di materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I o di attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ I e descritte nella parte I dell’elenco relativo alle Parti contraenti di cui all’articolo II del GATT 19943, oltre il livello ivi stabilito, se la Parte contraente è membro dell’OMC;

  2. b)

    nel caso di esportazione di materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I o di attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ I e della loro importazione se la Parte contraente non è membro dell’OMC, oltre l’ultimo livello notificato al Segretariato, fatte salve le disposizioni applicabili ai sensi del paragrafo 2, lettera a).

5.

Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre il livello di cui al paragrafo 4, soltanto se:

  1. a)

    per quanto riguarda i dazi doganali e gli altri oneri imposti al momento dell’importazione, tale misura non è incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo OMC diverse dalle disposizioni dell’accordo OMC enumerate nell’allegato W; ovvero

  2. b)

    abbia notificato al Segretariato, nella massima misura possibile ai sensi delle proprie procedure legislative, la proposta di detto aumento, abbia fornito alle altre Parti contraenti interessate ragionevoli possibilità di consultazione in merito alla proposta e abbia preso in considerazione eventuali osservazioni di dette Parti contraenti.

6.

Per quanto riguarda il commercio tra Parti contraenti di cui almeno una non sia membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, tali Parti contraenti non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri applicati o connessi all’importazione o all’esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di cui all’allegato EQ II oltre il livello più basso applicato alla data della decisione della Conferenza sulla Carta di aggiungere il prodotto in questione all’elenco dell’allegato pertinente.

Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre questo livello soltanto qualora:

  1. a)

    nel caso di dazi doganali o altri oneri applicati o connessi all’importazione, tale misura non sia incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo OMC diverse dalle disposizioni del suddetto accordo enumerate nell’allegato W; oppure

  2. b)

    in circostanze eccezionali non previste altrove nel presente trattato, la Conferenza sulla Carta decida di sospendere l’obbligo normalmente imposto ad una Parte contraente dal presente paragrafo, ammettendo un aumento di un dazio doganale, soggetto ad eventuali condizioni da parte della Conferenza sulla Carta.

7.

In deroga al paragrafo 6, nel caso di scambi commerciali coperti da tale paragrafo, le Parti contraenti elencate nell’allegato BR per quanto riguarda i materiali e i prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o nell’allegato BRQ per quanto riguarda le attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II, non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da qualsiasi disposizione loro applicabile ai sensi dell’accordo OMC.

8.

Gli altri dazi doganali e oneri applicati o connessi all’importazione o all’esportazione di materie e di prodotti energetici o di attrezzature connesse sono definiti tenendo conto delle disposizioni dell’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 modificato ai sensi dell’allegato W.

9.

L’allegato D si applica:

  1. a)

    alle controversie riguardanti il rispetto delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi del presente articolo;

  2. b)

    alle controversie concernenti l’applicazione da parte di una Parte contraente di qualsiasi misura, in contraddizione o no con le disposizioni del presente articolo che, a giudizio di un’altra Parte contraente, annullino o riducano i benefici a questa direttamente o indirettamente ascrivibili ai sensi del presente articolo; e

  3. c)

    salvo diverso accordo tra le Parti contraenti interessate alla controversia, alle controversie concernenti il rispetto dell’articolo 5 tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio;

tuttavia, l’allegato D non si applica alle controversie tra le Parti contraenti derivanti sostanzialmente da un accordo che:

  1. i)

    è stato notificato a norma del paragrafo 2, lettera b) e dell’allegato TFU e che soddisfa i requisiti ivi previsti, o

  2. ii)

    istituisce una zona di libero scambio o un’unione doganale come descritto nell’articolo XXIV del GATT 1994.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).
  2. RS 0.632.20
  3. RS 0.632.20; allegato 1A

Art. 30Sviluppi negli accordi commerciali internazionali

Alla luce dell’Atto finale, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994, che integra i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, le Parti si impegnano a considerare, non oltre il 1° luglio 1995 o non oltre l’entrata in vigore del presente Trattato, se successiva, opportuni emendamenti al presente Trattato in vista dell’adozione di detti emendamenti da parte della Conferenza della Carta.

Art. 31Apparecchiature connesse con l’energia

La Conferenza della Carta provvisoria, alla sua prima riunione, inizia ad esaminare l’inserimento di apparecchiature connesse con l’energia nelle disposizioni commerciali del presente Trattato.

Art. 32Disposizioni transitorie

1.

Riconoscendo la necessità di un periodo di tempo per adeguarsi ai requisiti di un’economia di mercato, una Parte contraente elencata nell’allegato T può sospendere temporaneamente il pieno adempimento dei suoi obblighi derivanti da una qualsiasi o più delle seguenti disposizioni del presente Trattato, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6:

Articolo 6 paragrafi 2 e 5,
Articolo 7 paragrafo 4,
Articolo 9 paragrafo 1,
Articolo 10 paragrafo 7 –misure specifiche,
Articolo 14 paragrafo 1, lettera d) –unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei redditi non spesi,
Articolo 20 paragrafo 3,
Articolo 22 paragrafi 1 e 3.

2.

Le altre Parti contraenti assistono qualsiasi Parte contraente che abbia sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, a realizzare le condizioni per poter porre fine alla sospensione. L’assistenza è fornita nella forma da esse considerata più efficace a far fronte alle necessità notificate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), comprese, ove opportuno, intese bilaterali o multilaterali.

3.

Le disposizioni applicabili, le tappe verso la piena attuazione di ciascuna di esse, le misure da adottare e la data o, a titolo eccezionale, un avvenimento contingente in cui ogni tappa sarà completata e le misure adottate, sono elencate per ciascuna Parte contraente che richiede periodi di transizione, nell’allegato T. Ciascuna Parte contraente adotta la misura elencata alla data indicata per la pertinente disposizione e la tappa, come stabilito nell’allegato T. Le Parti contraenti che hanno temporaneamente sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, si adoperano a realizzare il pieno adempimento ai relativi obblighi, entro il 1° luglio 2001. Qualora una Parte contraente ritenga necessario, a causa di circostanze eccezionali, chiedere che il periodo di detta sospensione temporanea sia prolungato o che sia introdotta una qualsiasi sospensione temporanea, non indicata in precedenza nell’allegato T, la decisione su una richiesta di modifica dell’allegato T è adottata dalla Conferenza della Carta.

4.

Una Parte contraente che abbia invocato un periodo transitorio notifica al Segretariato almeno una volta ogni 12 mesi quanto segue:

  1. a)

    l’attuazione di ogni misura elencata nel suo allegato T e i progressi generali verso il pieno adempimento;

  2. b)

    i progressi che prevede di compiere nei 12 mesi successivi verso il pieno adempimento dei suoi obblighi, gli eventuali problemi previsti e le sue proposte per risolverli;

  3. c)

    la necessità di assistenza tecnica per facilitare il completamento delle tappe di cui all’allegato T, necessarie per la piena attuazione del presente Trattato o per far fronte a qualsiasi problema notificato conformemente alla lettera b) e per promuovere altre riforme necessarie per l’orientamento al mercato e l’ammodernamento del suo settore energetico;

  4. d)

    qualsiasi eventuale necessità di presentare una richiesta del tipo indicato al paragrafo 3.

5.

Il Segretariato:

  1. a)

    comunica a tutte le Parti contraenti le notifiche di cui al paragrafo 4;

  2. b)

    diffonde e promuove attivamente, avvalendosi ove opportuno delle intese esistenti nell’ambito di altre organizzazioni internazionali, il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c);

  3. c)

    invia alla fine di ogni semestre a tutte le Parti contraenti un riassunto di tutte le notifiche inviate ai sensi del paragrafo 4, lettera a) o d).

6.

La Conferenza della Carta verifica annualmente i progressi compiuti dalle Parti contraenti nell’attuazione del disposto del presente articolo e il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c). Nel corso di tale riesame, essa può decidere di intervenire nel modo opportuno.

Parte VII Struttura e istituzioni

Art. 33Protocolli e dichiarazioni sulla Carta dell’energia

1.

La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di vari protocolli o dichiarazioni sulla Carta dell’energia per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta.

2.

Qualsiasi firmatario della Carta può partecipare ai negoziati.

3.

Uno Stato o un’Organizzazione regionale d’integrazione economica non divengono parte di un protocollo o di una dichiarazione se non sono, o non divengono nello stesso tempo, firmatari della Carta e Parte contraente del presente Trattato.

4.

Fatti salvi il paragrafo 3 e il paragrafo 6, lettera a), le disposizioni finali che si applicano ad un protocollo sono definite in tale protocollo.

5.

Un protocollo si applica soltanto alle Parti contraenti che consentono di esservi vincolate e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che non sono parti del protocollo.

  1. 6.

    a)

    Un protocollo può assegnare compiti alla Conferenza della Carta e funzioni al Segretariato a condizione che ciò non avvenga in base ad una modifica ad un protocollo a meno che tale modifica è approvata dalla Conferenza della Carta, approvazione che non è soggetta ad alcuna delle disposizioni del protocollo che sono consentite dalla lettera b).

  2. b)

    Un protocollo che prevede decisioni che devono essere prese dalla Conferenza della Carta, può, fatta salva la lettera a), contemplare, relativamente a dette decisioni:

    1. i)

      regole di votazione diverse da quelle contenute nell’articolo 36;

    2. ii)

      che soltanto le parti del protocollo siano considerate Parti contraenti ai sensi dell’articolo 36 o autorizzate a votare in conformità delle regole stabilite nel protocollo.

Art. 34Conferenza della Carta dell’energia

1.

Le Parti contraenti si riuniscono periodicamente nella Conferenza della Carta dell’energia (qui designata la «Conferenza della Carta»), alla quale ogni Parte contraente ha diritto ad essere rappresentata da un membro. Le riunioni ordinarie si svolgono ad intervalli stabiliti dalla Conferenza della Carta.

2.

Possono essere convocate riunioni straordinarie della Conferenza della Carta, a date stabilite da quest’ultima o su richiesta scritta di una Parte contraente, a condizione che essa sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti contraenti entro sei settimane dalla data in cui il Segretariato ha comunicato la richiesta alle Parti contraenti.

3.

Le funzioni della Conferenza della Carta sono:

  1. a)

    eseguire i compiti ad essa conferiti dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo;

  2. b)

    seguire e facilitare l’attuazione dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato e dei protocolli;

  3. c)

    facilitare, in conformità al presente Trattato e ai protocolli il coordinamento di opportune misure generali per attuare i principi della Carta;

  4. d)

    esaminare e adottare programmi di lavoro che saranno eseguiti dal Segretariato;

  5. e)

    esaminare e approvare conti annuali e il bilancio preventivo del Segretariato;

  6. f)

    esaminare e approvare o adottare le clausole di qualsiasi accordo sulla sede o di altro genere, ivi compresi i privilegi e le immunità considerati necessari per la Conferenza della Carta e il Segretariato;

  7. g)

    incoraggiare un impegno di cooperazione inteso ad agevolare e promuovere le riforme orientate al mercato e l’ammodernamento dei settori energetici nei paesi in fase di transizione economica dell’Europa centrale e orientale e dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

  8. h)

    autorizzare e approvare i poteri di negoziare dei protocolli, ed esaminarne e adottarne i testi e relative modifiche;

  9. i)

    autorizzare il negoziato di dichiarazioni e approvarne il rilascio;

  10. j)

    decidere sulle adesioni al presente Trattato;

  11. k)

    autorizzare i negoziati, esaminare e approvare o adottare gli accordi di associazione;

  12. l)

    esaminare e adottare testi di modifica al presente Trattato;

  13. m)

    esaminare e approvare modifiche e cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato;

  14. n)

    esaminare e approvare l’elenco dei firmatari che figura negli allegati BR o BRQ o in entrambi;

  15. o)

    esaminare e approvare l’aggiunta nell’allegato EM II di voci che figurano nell’allegato EM I e la loro corrispondente soppressione dall’allegato EM I, come pure l’aggiunta nell’allegato EQ II di voci che figurano nell’allegato EQ I e la loro corrispondente soppressione dall’allegato EQ I;

  16. p)

    nominare il Segretario generale e adottare tutte le decisioni necessarie per la costituzione e il funzionamento del Segretariato, compresi la struttura, il livello dell’organico e le condizioni di assunzione di funzionari e impiegati.

4.

Nello svolgimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, coopera utilizzandoli il più possibile, in chiave di economia ed efficienza, con i servizi e i programmi di altre istituzioni ed organizzazioni aventi competenze riconosciute in campi attinenti agli obiettivi del presente Trattato.

5.

La Conferenza della Carta può istituire, se ritenuto opportuno, organi sussidiari, ove lo consideri opportuno per l’esecuzione dei suoi compiti.

6.

La Conferenza della Carta esamina e adotta norme procedurali e finanziarie.

7.

Nel 1999 e successivamente ad intervalli (non superiori a cinque anni), che saranno decisi dalla Conferenza della Carta, quest’ultima riesamina accuratamente i compiti previsti dal presente Trattato rispetto al grado di attuazione delle disposizioni del Trattato e dei protocolli. A conclusione di ogni riesame, la Conferenza della Carta può modificare o abolire i compiti di cui al paragrafo 3 e può sollevare il Segretariato dalle sue funzioni.

Art. 35Segretariato

1.

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta ha un Segretariato che si compone del Segretario generale e del personale strettamente necessario a garantire prestazioni efficienti.

2.

Il Segretario generale è nominato dalla Conferenza della Carta. La prima nomina è per un periodo massimo di cinque anni.

3.

Nell’adempimento dei suoi compiti, il Segretariato è responsabile nei confronti della Conferenza della Carta cui deve riferire.

4.

Il Segretariato fornisce alla Conferenza della Carta tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti ed esegue le funzioni che gli sono assegnate dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo nonché qualsiasi altra funzione assegnatagli dalla Conferenza della Carta.

5.

Il Segretariato può concludere le intese amministrative e contrattuali che possano rivelarsi necessarie per l’adempimento dei suoi compiti.

Art. 36Votazioni

1.

L’unanimità delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione è necessaria per le decisioni della Conferenza della Carta riguardanti le seguenti questioni:

  1. a)

    l’adozione di modifiche del presente Trattato diverse da quelle di cui agli articoli 34 e 35 e all’allegato T;

  2. b)

    l’approvazione di adesioni al presente Trattato in base all’articolo 41, di Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica non firmatari della Carta alla data del 16 giugno 1995;

  3. c)

    l’autorizzazione a negoziare, approvare o adottare il testo di accordi di associazione;

  4. d)

    l’approvazione di modifiche agli allegati EM, NI, W1 e B;

  5. e)

    l’approvazione di cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato; e

  6. f)

    l’approvazione delle nomine effettuate dal Segretario generale dei membri del collegio, ai sensi dell’allegato D, paragrafo 7;

  7. g)

    approvazione dell’aggiunta nell’allegato EM II di voci che figurano nell’allegato EM I e loro soppressione dall’allegato EM I oltre che l’aggiunta nell’allegato EQ II di voci che figurano nell’allegato EQ I e loro soppressione dall’allegato EQ I;

Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente Trattato prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus, si applicano i paragrafi da 2 a 5.

2.

Le decisioni riguardanti questioni di bilancio di cui all’articolo 34, paragrafo 3, lettera e), sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati secondo quanto specificato nell’allegato B, rappresentano complessivamente almeno tre quarti dei contributi totali valutati ivi specificati.

3.

Le decisioni sulle questioni di cui all’articolo 34, paragrafo 7, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti.

4.

Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 1, lettere da a) a g)2, paragrafi 2 e 3, e fatto salvo il paragrafo 6, le decisioni previste dal presente Trattato, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni.

5.

Ai fini del presente articolo, per «Parti contraenti presenti e votanti» si intendono le Parti contraenti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza.

6.

Salvo quanto previsto al paragrafo 2, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti.

7.

Ad un’Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato; sempreché detta Organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa.

8.

Qualora si verifichino persistenti ritardi nell’adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente Trattato, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di tale Parte contraente.

  1. Nuova lett. giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).
  2. Nuova lett. giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461).

Art. 37Principi finanziari

1.

Le spese di rappresentanza alle riunioni sono a carico di ciascuna Parte contraente della Conferenza della Carta e dei suoi organi sussidiari.

2.

Le spese relative alle riunioni della Conferenza della Carta e degli organi sussidiari sono considerate spese del Segretario.

3.

Le spese del Segretariato sono sostenute dalle Parti contraenti a mezzo di contributi determinati in funzione della loro capacità economica nella misura precisata dall’allegato B, il cui disposto può essere modificato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

4.

Un protocollo contiene disposizioni per garantire che le spese del Segretariato derivanti da detto protocollo siano a carico delle parti di esso.

5.

La Conferenza della Carta può inoltre accettare contributi volontari, da una o più Parti contraenti o da altre fonti. Le spese coperte da questi contributi non sono considerate spese del Segretariato ai sensi del paragrafo 3.

Parte VIII Disposizioni finali

Art. 38Firma

Il presente Trattato è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali d’integrazione economica che hanno firmato la Carta a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

Art. 39Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente Trattato è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Art. 40Applicazione ai territori

1.

Qualsiasi Stato o Organizzazione regionale d’integrazione economica può al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare, mediante dichiarazione depositata presso il depositario, che il Trattato è vincolante per esso in ordine a tutti i territori delle cui relazioni internazionali esso è responsabile, ovvero per uno o più di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore del Trattato per tale Parte contraente.

2.

Successivamente ogni Parte contraente può con dichiarazione depositata presso il depositario, impegnarsi ai sensi del presente Trattato relativamente ad altri territori specificati nella dichiarazione. Rispetto a tali territori, il Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del depositario.

3.

Qualsiasi dichiarazione espressa ai sensi dei due paragrafi precedenti può essere revocata, rispetto a territori specificati in tale dichiarazione mediante notifica al depositario. Fatto salvo il disposto dell’articolo 47, paragrafo 3, la revoca ha effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.

4.

La definizione di «Area» all’articolo 1, paragrafo 10 dev’essere interpretata tenendo presente ogni dichiarazione depositata ai sensi del presente articolo.

Art. 41Adesione

Il presente Trattato è aperto, a decorrere dalla data in cui il Trattato è stato chiuso alla firma, all’adesione degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Art. 42Emendamenti

1.

Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente Trattato.

2.

Il testo di qualsiasi proposta di emendamento è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l’adozione da parte della Conferenza della Carta.

3.

Gli emendamenti al presente Trattato i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione.

4.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente Trattato sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il novantesimo giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da almeno tre quarti delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione delle modifiche.

Art. 43Accordi di associazione

1.

La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di accordi di associazione con Stati o con Organizzazioni regionali di integrazione economica o con organizzazioni internazionali per promuovere l’attuazione degli obiettivi e dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato o di uno o più protocolli.

2.

La relazione così stabilita e i diritti e gli obblighi per uno Stato o un’Organizzazione regionale di integrazione economica o un’Organizzazione internazionale che si associano sono adeguati alle circostanze specifiche dell’associazione e sono sempre stabiliti nell’accordo di associazione.

Art. 44Entrata in vigore

1.

Il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso da parte di uno Stato o un’Organizzazione regionale di integrazione economica che è firmataria della Carta alla data del 16 giugno 1995.

2.

Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, accetti, approvi o che vi aderisca dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3.

Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da una Organizzazione regionale d’integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

Art. 45Applicazione provvisoria

1.

Ciascun firmatario conviene di dare applicazione provvisoria al presente Trattato, nei limiti in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con la sua costituzione, le proprie leggi o i propri regolamenti, prima della sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 44.

  1. 2.

    a)

    Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ogni firmatario, al momento della firma, può consegnare al depositario una dichiarazione secondo cui non può accettare l’applicazione provvisoria. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ad un firmatario che effettua detta dichiarazione. Detto firmatario può, in qualsiasi momento, revocare mediante notifica per iscritto al depositario la propria dichiarazione.

  2. b)

    Né il firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), né i suoi investitori possono usufruire dei vantaggi dell’applicazione provvisoria di cui al paragrafo 1.

  3. c)

    Fatto salvo il disposto della lettera a), ogni firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), applica provvisoriamente la parte VII, in attesa dell’entrata in vigore del Trattato per detto firmatario, in conformità dell’articolo 44, nella misura in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con le proprie leggi o i propri regolamenti.

  4. 3.

    a)

    Ogni firmatario può porre fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato mediante notifica per iscritto al depositario della sua intenzione di non diventare una Parte contraente del Trattato. Per ogni firmatario, la cessazione dell’applicazione provvisoria prende effetto allo spirare del termine di 60 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto detta notifica per iscritto da parte del firmatario.

  5. b)

    Qualora un firmatario ponga fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato, ai sensi della lettera a), l’obbligo del firmatario ai sensi del paragrafo 1 di applicare le parti III e V a qualsiasi investimento effettuato nella sua area da investitori di altri firmatari permane pur sempre valido rispetto a questi investimenti per i venti anni successivi alla data effettiva di cessazione, salvo se altrimenti stabilito alla lettera c).

  6. c)

    Il disposto della lettera b) non si applica ai firmatari elencati nell’allegato PA. Un firmatario può essere cancellato dall’elenco dell’allegato PA dopo consegna della sua richiesta in tal senso al Depositario.

4.

In attesa dell’entrata in vigore del presente Trattato, i firmatari si riuniscono periodicamente nell’ambito della Conferenza della Carta provvisoria, la cui prima riunione è convocata dal Segretariato provvisorio di cui al paragrafo 5, entro 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato, come specificato all’articolo 38.

5.

Le funzioni del Segretariato sono svolte in via interinale da un Segretariato provvisorio, fino all’entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell’articolo 44, e alla costituzione di un Segretariato.

6.

I firmatari, in conformità e in osservanza del disposto del paragrafo 1 ovvero del paragrafo 2, lettera c), contribuiscono alle spese del Segretariato provvisorio come se essi fossero Parti contraenti ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3. Qualsiasi modifica apportata dai firmatari all’allegato B cessa al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato.

7.

Uno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che, antecedentemente all’entrata in vigore del presente Trattato, acceda al presente Trattato in conformità dell’articolo 41, ha i diritti e assume gli obblighi di un firmatario ai sensi del presente articolo in attesa dell’entrata in vigore del Trattato.

Art. 46Riserve

Non si possono formulare riserve al presente Trattato.

Art. 47Recesso

1.

In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato per una Parte contraente, quest’ultima può recedere dal Trattato mediante notifica scritta al depositario.

2.

Il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario, ovvero alla data successiva, eventualmente specificata nella notifica di recesso.

3.

Le disposizioni del presente Trattato continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell’area di una Parte contraente da investitori di altre Parti contraenti o nell’area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto.

4.

Tutti i protocolli di cui una Parte contraente è parte cessano di essere in vigore per detta Parte alla data effettiva del suo recesso dal presente Trattato.

Art. 48Status degli allegati e delle decisioni

Gli allegati al presente Trattato e le decisioni di cui all’allegato 2 dell’Atto Finale della Conferenza europea della Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 sono parti integranti del Trattato.

Art. 49Depositario

Il Governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente Trattato.

Art. 50Autenticità dei testi

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola; ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il Governo della Repubblica del Portogallo.

Fatto a Lisbona il giorno diciassette del mese di dicembre dell’anno millenovecentonovantaquattro.

Allegati

  • Materiali e prodotti energetici
  • Materiali e prodotti energetici
  • Elenco delle attrezzature del settore energetico
  • Elenco delle attrezzature del settore energetico
  • Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci 27.01–27.15, 28.04.10 e 44.01–44.02, energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta, combustibili sintetici e attività non ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia»
  • Notifica e soppressione (TRIM)
  • Elenco delle Parti contraenti che chiedono almeno 3 aree distinte interessate ad un transito
  • Elenco delle Parti contraenti che hanno assunto impegni volontari vincolanti con riferimento all’articolo 10, paragrafo 3
  • Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore di sottoporre la stessa controversia all’arbitrato internazionale in una fase successiva, ai sensi dell’articolo 26
  • Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore o parte contraente di sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia riguardante l’ultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1
  • Procedura speciale per le controversie a livello territoriale
  • Eccezioni e norme che disciplinano l’applicazione delle disposizioni dell’accordo OMC
  • Disposizioni riguardanti gli accordi commerciali tra Stati che erano parti costituenti dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
  • Elenco delle parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell’accordo OMC
  • Elenco delle parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell’accordo OMC
  • Disposizioni transitorie per la risoluzione di controversie commerciali
  • Formula per la ripartizione dei costi della carta
  • Elenco dei firmatari che non accettano l’obbligo di applicazione provvisoria dell’articolo 45, paragrafo 3, lettera b)
  • Misure transitorie delle Parti contraenti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 20.05.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).