Législation

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale interna¬zionale (con allegati, prot., memorandum d'intesa e dichiarazioni)

RS 0.641.926.81In vigoreStato 01.01.202616 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

La Confederazione Svizzera, di seguito «la Svizzera», e l’Unione europea, entrambe denominate di seguito «parte contraente» o, insieme, «parti contraenti», hanno deciso di concludere il seguente accordo:

Art. 1Definizioni

1)  Ai fini del presente accordo si intende per:

  1. a)

    «Unione europea»: l’Unione ai sensi del trattato sull’Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi precisate;

  2. b)

    «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;

  3. c)

    «Svizzera»: il territorio della Confederazione Svizzera quale definito dalla sua legislazione conformemente al diritto internazionale;

  4. d)

    «Autorità Competenti della Svizzera» e «Autorità Competenti degli Stati membri»: le autorità elencate nell’allegato III, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L’allegato III è parte integrante del presente accordo. L’elenco delle Autorità Competenti che figura nell’allegato III può essere modificato con una semplice notifica all’altra parte contraente da parte della Svizzera, per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell’Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo;

  5. e)

    «Istituzione Finanziaria di uno Stato membro»:

    1. i.

      qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e

    2. ii.

      qualsiasi succursale di una Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro;

  6. f)

    «Istituzione Finanziaria della Svizzera»:

    1. i.

      qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in Svizzera, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Svizzera, e

    2. ii.

      qualsiasi succursale di una Istituzione Finanziaria non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;

  7. g)

    «Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione»: qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, che non sia una Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione;

  8. h)

    «Conto Oggetto di Comunicazione»: un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o in Svizzera;

  9. i)

    «Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro»: un Conto Finanziario gestito da una Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un’Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;

  10. j)

    «Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera»: un Conto Finanziario gestito da una Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone della Svizzera Oggetto di Comunicazione o da un Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona della Svizzera Oggetto di Comunicazione;

  11. k)

    «Persona di uno Stato membro»: una persona fisica o un’Entità identificata da una Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;

  12. l)

    «Persona della Svizzera»: una persona fisica o un’Entità identificata da un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in Svizzera.

  13. m)

    «Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività»: il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall’OCSE con i paesi del G20 e approvato dall’OCSE il 26 agosto 2022;

  14. [tab]

    n)– t)1

  15. u)

    «Comitato congiunto»: il comitato responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del titolo 2 a norma dell’articolo 4p.

2)  Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento:

  1. i.

    per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale2 oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica l’accordo; e

  2. ii.

    per la Svizzera, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un’altra interpretazione o che l’Autorità Competente di uno Stato membro e l’Autorità Competente della Svizzera non concordino un’interpretazione comune conformemente all’articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo:

  1. i.

    per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato;

  2. ii.

    per la Svizzera, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o la Svizzera) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

  1. Entrano in vigore successivamente (RU 2025 816).
  2. GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1.

Art. 2Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

1.

Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l’Autorità Competente della Svizzera scambierà automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l’Autorità Competente della Svizzera, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.

2.

Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:

  1. a)

    le seguenti:

    1. i.

      il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un’autocertificazione valida,

    2. ii.

      nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell’Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un’autocertificazione valida, e

    3. iii.

      se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;

  2. b)

    il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;

  3. c)

    il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

  4. d)

    il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

  5. e)

    nel caso di un Conto di Custodia:

    1. i.

      l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonché l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e

    2. ii.

      gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

  6. f)

    nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;

  7. fa)

    nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un’Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e

  8. g)

    nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

3.

Nonostante il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e se l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decide diversamente ai sensi dell’allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un’Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui siano scambiati dall’Autorità Competente della Svizzera con l’Autorità Competente di uno Stato membro o dall’Autorità Competente di uno Stato membro con l’Autorità Competente della Svizzera secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.1

  1. Introdotto dall’art. 1 cpv. 6 lett. b del Prot. del 20 ott. 2025, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2026 (RU 2025 816).

Art. 3Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1.

Ai fini dello scambio di informazioni di cui all’articolo 2, l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) che comunica le informazioni.

2.

Ai fini dello scambio di informazioni di cui all’articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3.

In relazione all’articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate riguardo al primo anno a decorrere dall’entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare a cui si riferiscono.

3 a.  Nonostante il paragrafo 3, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all’articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dalla data di applicazione provvisoria di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.1

3 b.  Nonostante i paragrafi 3 e 3a, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre precedente la data di applicazione provvisoria del protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell’allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6a.2

4.

Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all’articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall’OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.3

5.

...4

  1. Introdotto dall’art. 1 cpv. 7 lett. a del Prot. del 20 ott. 2025, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2026 (RU 2025 816).
  2. Introdotto dall’art. 1 cpv. 7 lett. a del Prot. del 20 ott. 2025, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2026 (RU 2025 816).
  3. Nuovo testo giusta l’art. 1 cpv. 7 lett. b del Prot. del 20 ott. 2025, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2026 (RU 2025 816).
  4. Abrogato dall’art. 1 cpv. 7 lett. c del Prot. del 20 ott. 2025, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2026 (RU 2025 816).

Art. 4Cooperazione ai fini della conformità e dell’applicazione

L’Autorità Competente di uno Stato membro informerà l’Autorità Competente della Svizzera, e l’Autorità Competente della Svizzera informerà l’Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all’origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all’articolo 2 o che un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L’Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Titolo 2 Assistenza in materia di recupero

Capo 1 ...

Capo 2 ...

Capo 3 ...

Capo 4 ...

Capo 5 Attuazione e applicazione

Art. 4pComitato congiunto

1

 Le parti contraenti istituiscono un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle parti contraenti. Il Comitato congiunto assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione del presente titolo.

2

 Il Comitato congiunto formula raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente titolo e adotta decisioni:

  1. a)

    relative all’adozione di moduli standard per la comunicazione relativa alle domande a norma del presente titolo e per gli strumenti uniformi di cui all’articolo 4h, paragrafo 1, e all’articolo 4k, paragrafo 2;

  2. b)

    sull’uso delle lingue nelle domande, negli strumenti uniformi e in altri moduli standard utilizzati per l’assistenza a norma del presente titolo e in altri documenti di accompagnamento di cui all’articolo 4h e all’articolo 4k, paragrafo 2;

  3. c)

    che istituiscono i mezzi di trasmissione delle domande e delle comunicazioni, qualora il Comitato congiunto ritenga che il sistema comune di trasmissione approvato dall’OCSE non debba più essere utilizzato per la comunicazione relativa alle domande di cui al presente titolo;

  4. d)

    che adottano le norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all’organizzazione dei contatti di cui all’articolo 4c;

  5. e)

    che adottano le norme relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate;

  6. f)

    che modificano i riferimenti agli atti giuridici dell’Unione europea e della Svizzera contenuti nel presente titolo;

  7. g)

    che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative all’importo per il quale uno Stato non è tenuto a concedere l’assistenza di cui all’articolo 4m, paragrafo 2;

  8. h)

    che stabiliscono e adottano norme sui dati statistici che gli Stati devono raccogliere per quanto riguarda l’applicazione del presente titolo e sulla data entro la quale le parti contraenti devono comunicare per via elettronica al Comitato congiunto un elenco di tali dati statistici;

  9. i)

    che stabiliscono e adottano norme di attuazione in merito alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all’esecuzione della domanda di recupero, comprese disposizioni sugli interessi di mora e sulle modalità di rateizzazione per i debitori;

  10. j)

    che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative per le controversie di cui all’articolo 4j;

  11. k)

    che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative per le modifiche o i ritiri delle domande di assistenza in materia di recupero;

  12. l)

    che stabiliscono una procedura per la conclusione di un accordo sul livello dei servizi, garantendo la qualità tecnica e la quantità dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, e concludono, se necessario, un accordo sul livello dei servizi.

3

 Il Comitato congiunto delibera all’unanimità delle parti contraenti. Le decisioni del Comitato congiunto sono vincolanti per le parti contraenti. Il Comitato congiunto adotta il proprio regolamento interno.

Le parti contraenti si impegnano a far adottare le decisioni di cui al paragrafo 2 dal Comitato congiunto entro un periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente titolo.

Qualora le parti contraenti non riescano a raggiungere un accordo per adottare le decisioni di cui al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un rappresentante e avvia discussioni bilaterali per risolvere in via amichevole le questioni in sospeso entro 12 mesi.

4

 Il Comitato congiunto si riunisce almeno una volta all’anno e riesamina il funzionamento e l’efficacia del presente titolo ogni cinque anni. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. Le mansioni di presidente vengono espletate a turno da ciascuna delle parti contraenti. La data, il luogo e l’ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti di comune intesa tra le parti contraenti.

5

 Se una parte contraente desidera che il presente titolo sia riveduto, ne informa il Comitato congiunto. Le modifiche del presente titolo entrano in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne.

Art. 5Scambio di informazioni su richiesta

1.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra la Svizzera e un qualsiasi Stato membro, l’Autorità Competente della Svizzera e l’Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l’applicazione del presente accordo o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto della Svizzera e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato membro interessato.

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre alla Svizzera o a uno Stato membro l’obbligo di:

  1. a)

    adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, della Svizzera o di tale Stato membro;

  2. b)

    fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, della Svizzera o di detto Stato membro;

  3. c)

    fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

3.

Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o dalla Svizzera, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, la Svizzera o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri.

4.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che la Svizzera o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

5.

Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Art. 6Riservatezza e protezione dei dati personali

1.

Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto nazionale vigente e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto nazionale della giurisdizione che fornisce le informazioni.

2.

In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.

3.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) possono così essere utilizzate conformemente alle leggi della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) e autorizzati dall’Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) a un’altra giurisdizione (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest’ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), previa autorizzazione dell’Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse alla Svizzera previa autorizzazione dell’Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

4.

Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera notificherà immediatamente all’altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella della Svizzera o quella dello Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Art. 7Consultazioni e sospensione dell’accordo

1.

In caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo, l’Autorità Competente della Svizzera o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l’Autorità Competente della Svizzera e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell’esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all’interpretazione.

2.

Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l’Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con la Svizzera o con un dato Stato membro, nell’ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all’altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l’altro, l’inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell’Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziare non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.

Art. 8Modifiche

1.

Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.

2.

Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo.

3.

Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l’altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.

4.

In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.

5.

Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall’OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all’altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all’applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione della procedura stessa.

Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall’OCSE, allo standard globale:

  1. a)

    per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

  2. b)

    per la Svizzera: quando la modifica è stata inserita in un accordo con uno Stato terzo o nel diritto nazionale.

Art. 9Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese

1.

Fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:

  1. –

    la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni; e

  2. –

    una delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato membro e l’altra società ha la residenza ai fini fiscali in Svizzera; e

  3. –

    nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; e

  4. –

    entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali1.

2.

Fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:

  1. –

    tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25 per cento per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni; e

  2. –

    una società ha la residenza ai fini fiscali, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro e l’altra società ha la residenza ai fini fiscali, o l’altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera; e

  3. –

    nessuna delle società ha la residenza ai fini fiscali o nessuna delle stabili organizzazioni è situata in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; e

  4. –

    tutte le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali2.

3.

Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri che prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni.

  1. Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione «società di capitali» copre le seguenti forme giuridiche: – société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; – société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata; – société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.
  2. Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione «società di capitali» copre le seguenti forme giuridiche: – société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; – société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata; – société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

Art. 10Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all’altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette al suo articolo 6.

Art. 11Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall’altra, al territorio della Svizzera.

Allegati

  • Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti Finanziari
  • Norme complementari di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale relative ai Conti Finanziari
  • Elenco delle Autorità Competenti delle Parti Contraenti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).