Législation

Trattato dell' 11 aprile 2000 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein (con acc.)

RS 0.641.851.41In vigoreStato 01.01.20265 articoli

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Il Consiglio federale svizzero e Sua Altezza Serenissima il Principe del Liechtenstein, considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono uno spazio economico comune con frontiere aperte, sostenuti dalla volontà comune di garantire in materia di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni un ordinamento, un’interpretazione ed un’esecuzione comuni, hanno deciso di concludere il presente trattato e hanno designato a tale scopo loro plenipotenziari: (seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

1

 La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein riscuotono sul loro territorio una tassa comune sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

2

 Nel rispetto dell’autonomia della fiscalità stradale delle due Parti contraenti, il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein disciplinano in un accordo aggiuntivo i particolari concernenti l’introduzione simultanea in Svizzera e nel Liechtenstein della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, la trasposizione nel diritto del Liechtenstein delle disposizioni materiali svizzere concernenti tale tassa e la loro applicazione in parallelo.

3

 La Confederazione Svizzera informa in tempo utile il Principato del Liechtenstein delle modifiche previste nel diritto relativo alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e nella sua applicazione, in vista della loro ripresa da parte del Principato. In caso di conflitto d’interessi, le Parti contraenti si sforzano di trovare soluzioni in comune.

Art. 2

Le due Parti contraenti istituiscono una commissione mista, incaricata del trattamento delle questioni correlative all’interpretazione e all’applicazione del trattato e del relativo accordo. Essa agisce per consenso.

Art. 3

Le controversie concernenti l’interpretazione del presente trattato o dell’accordo che non possano essere composte dalla commissione mista o per via diplomatica devono essere sottoposte ad arbitrato.

Art. 4

1

 Il trattato ha durata indeterminata.

2

 Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il trattato in ogni momento per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi.

Art. 5

Il presente trattato è sottoposto a ratifica. Esso entra in vigore previa ratifica, alla data fissata dalle Parti contraenti.

Allegati

  • Diritto applicabile

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).