Législation

Decisione n. 2/2021 del Comitato misto UE-Svizzera del 12 agosto 2021 che modifica l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

RS 0.632.401.3In vigoreStato 04.03.20222 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Testo originale Il Comitato misto UE-Svizzera, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, del 22 luglio 1972, in particolare l’articolo 3 del suo protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, considerando quanto segue: (1) L’articolo 11 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea («Accordo») fa riferimento al protocollo n. 3 di tale Accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine. (2) L’articolo 3 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto istituito dall’articolo 29 dell’Accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3. (3) La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della Convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (4) L’Unione e la Svizzera hanno firmato la Convenzione il 15 giugno 2011. (5) L’Unione e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della Convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione, quest’ultima è entrata in vigore per l’Unione e per la Svizzera rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012. (6) In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della Convenzione, l’Unione e la Svizzera hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della Convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella Convenzione. (7) È opportuno pertanto che il protocollo n. 3 sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla Convenzione, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della Convenzione in vigore, ha adottato la presente decisione:

Art. 1

Il protocollo n. 3 dell’Accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2021

Per il Comitato misto:

Il presidente, Marco Dueerkop

Allegati

  • relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 04.03.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).