1. Il presente Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e la Repubblica di Serbia (di seguito denominata «Serbia») è concluso facendo seguito all’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Serbia (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 17 dicembre 2009, in particolare ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 di tale Accordo.
RS 0.631.112.514
2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.
La Serbia accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell’Allegato 1. La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Serbia specificati nell’Allegato 2.
Art. 3Regole di origine e cooperazione amministrativa1
RS 0.632.316.821
1. I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti in relazione alle regole d’origine e alla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle Parti contraenti sono disciplinati dal Protocollo B dell’Accordo di libero scambio.
2. Nel Protocollo B, ogni riferimento agli «Stati dell’AELS» va inteso come riferito alla Svizzera.
Nuovo testo giusta l’emendamento del 28 mag. 2021, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2022 (RU 2022 25).
Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte. Su richiesta di qualsiasi Parte, le Parti si consultano al fine di raggiungere tale obiettivo, includendo la possibilità di migliorare l’accesso ai mercati mediante la riduzione o l’eliminazione di dazi su prodotti agricoli e di ampliare la portata dei prodotti agricoli coperti dal presente Accordo.
Nuovo riferimento giusta l’art. 6 del Prot. del 20 mag. 2015, approvato dall’AF il 17 mar. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° feb. 2017 (RU 2017 455 453; FF 2016 803).
Le disposizioni sul campo d’applicazione territoriale (art. 3), sul governo centrale, regionale e locale (art. 4), sulle restrizioni quantitative (art. 10), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (art. 12), sui regolamenti tecnici (art. 13), sulle misure anti-dumping (art. 18) e sulle misure di salvaguardia bilaterali (art. 21), nonché il capitolo 8 sulla composizione delle controversie dell’Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti al presente Accordo.
Art. 8Entrata in vigore e relazione tra il presente Accordo e l’Accordo
Il presente Accordo entra in vigore o viene applicato provvisoriamente alla stessa data in cui entra in vigore o viene applicato provvisoriamente l’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Serbia. Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando l’Accordo di libero scambio rimane in vigore tra le suddette Parti.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).