Législation

Accordo agricolo del 14 novembre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro (con allegati)

RS 0.632.315.731.1In vigoreStato 01.04.20228 articoli

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  • RU 2022 251atto di base Accordo agricolo del 14 novembre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro. Modifica dell’Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegroin vigore il 01.04.2022
    modificato: art. 3

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Art. 1Portata e campo di applicazione

1.  Il presente Accordo concernente lo scambio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (qui di seguito denominata «Svizzera») e il Montenegro è concluso facendo seguito all’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Montenegro (qui di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato
il 14 novembre 20111, in particolare ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 2 di tale
Accordo.

2.  Il presente Accordo si applica agli scambi commerciali tra le Parti relativi ai prodotti agricoli:

  1. (a)

    classificati nei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci2 (di seguito denominato «SA») e non compresi negli allegati II o III dell’Accordo di libero scambio; e

  2. (b)

    contemplati nell’allegato I dell’Accordo di libero scambio.

RS 0.631.112.514

3.  Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.

  1. RS 0.632.315.731
  2. RS 0.632.11

Art. 2Concessioni tariffarie

La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari del Montenegro specificati nell’allegato I. Il Montenegro accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell’allegato II.

Art. 3Regole di origine e cooperazione amministrativa1

L’allegato VIII dell’Accordo di libero scambio si applica mutatis mutandis al presente Accordo.

  1. Nuovo testo giusta la mod. del 14 lug. 2021, approvata dall’AF il 18 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 251; 2021 644 art. 1 cpv. 2 lett. e n. 3; FF 2021 344).

Art. 4Dialogo

Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli, sforzandosi di trovare soluzioni adeguate.

Art. 5Ulteriore liberalizzazione

Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte. Su richiesta di qualsiasi Parte, le Parti si consultano al fine di raggiungere tale obiettivo, includendo la possibilità di migliorare l’accesso ai mercati mediante la riduzione o l’eliminazione di dazi su prodotti agricoli e di ampliare la portata dei prodotti agricoli contemplati dal presente Accordo.

Art. 6Accordo sull’agricoltura dell’OMC

RS 0.632.20, All. 1A.3

Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall’Accordo sull’agricoltura dell’OMC.

Art. 7Disposizioni dell’Accordo di libero scambio

Le disposizioni sull’applicazione territoriale (art. 4), sul governo centrale, regionale e locale (art. 5), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (art. 12), sui regolamenti tecnici (art. 13), sulle misure anti-dumping (art. 19) e di salvaguardia bilaterali (art. 21), nonché il capitolo 8 sulla composizione delle controversie derivanti dall’Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

Art. 8Entrata in vigore e denuncia

1.  Il presente Accordo entra in vigore o viene applicato provvisoriamente alla stessa data in cui entra in vigore o viene applicato provvisoriamente l’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e il Montenegro. Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando l’Accordo di libero scambio rimarrà in vigore tra le suddette Parti.

2.  Il presente Accordo cessa di avere efficacia se una Parte recede dall’Accordo di libero scambio, in tal caso il presente Accordo si considera estinto lo stesso giorno in cui il recesso dall’Accordo di libero scambio diviene effettivo.

Allegati

  • di cui all’articolo 2

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).