1. Il presente Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra tra la Confederazione Svizzera (qui di seguito denominata «Svizzera») e la Repubblica di Albania (qui di seguito denominata «Albania») è concluso facendo seguito all’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’Albania (qui di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 17 dicembre 2009, in particolare ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 di tale Accordo.
RS 0.631.112.514
2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.
L’Albania accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell’Allegato 1. La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari dell’Albania specificati nell’Allegato 2.
Art. 3Regole di origine e cooperazione amministrativa1
1. I diritti e gli obblighi delle Parti in relazione alle regole d’origine e alla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle Parti sono disciplinati dal Protocollo B dell’Accordo di libero scambio.
2. Nel Protocollo B ogni riferimento agli «Stati dell’AELS» va inteso come riferito alla Svizzera.
Nuovo testo giusta la mod. del 24 giu. 2021, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2022 (RU 2021 872).
Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte. Su richiesta di qualsiasi Parte, le Parti si consultano al fine di raggiungere tale obiettivo, includendo la possibilità di migliorare l’accesso ai mercati mediante la riduzione o l’eliminazione di dazi su prodotti agricoli e di ampliare la portata dei prodotti agricoli coperti dal presente Accordo.
Nuovo riferimento giusta il n. 5 del Prot. del 18 set. 2015, approvato dall’AF il 17 mar. 2016, entrato in vigore per la Svizzera il 1° giu. 2017 (RU 2018 1163, 2017 453; FF 2016 673 803).
Le disposizioni sull’applicazione territoriale (art. 3), sul governo centrale, regionale e locale (art. 4), sulle restrizioni all’importazione e all’esportazione (art. 9), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (art. 11), sui regolamenti tecnici (art. 12), sulle misure di salvaguardia bilaterali (art. 20), nonché il capitolo 8 sulla composizione delle controversie derivanti dall’Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti al presente Accordo.
Art. 8Entrata in vigore e relazione tra il presente Accordo e l’Accordo di libero scambio
Il presente Accordo entra in vigore o viene applicato provvisoriamente alla stessa data in cui entra in vigore o viene applicato provvisoriamente l’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’Albania. Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando l’Accordo di libero scambio rimane in vigore tra le suddette Parti.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).