Art. 1
Le riduzioni tariffarie previste agli articoli 1 e 5 dell’Accordo del 30 giugno 1967 entrano in vigore al momento dell’entrata in vigore di questo Accordo.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Consiglio federale svizzero da una parte, Il Consiglio delle Comunità Europee, dall’altra Considerando che il 30 giugno 1967 è stato firmato a Ginevra un Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri, Considerando la necessità di prendere disposizioni complementari per il buon funzionamento di detto Accordo, Vista l’ordinanza del Consiglio federale svizzero del 23 dicembre 1971 concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi, Considerando la stretta cooperazione industriale nel campo orologiero fra la Svizzera e la Comunità Economica Europea, Prendendo atto della soppressione, all’entrata in vigore del presente Accordo, dei premi di razionalizzazione della Ebauches SA e dell’ASUAG, nonché dell’abolizione simultanea del contingente indicato al punto B 3 b) del citato Accordo hanno convenuto quanto in appresso:
Le riduzioni tariffarie previste agli articoli 1 e 5 dell’Accordo del 30 giugno 1967 entrano in vigore al momento dell’entrata in vigore di questo Accordo.
Al fine di poter considerare svizzero l’orologio il cui movimento è di fabbricazione svizzera per almeno il 50 % del valore di tutti i pezzi costitutivi, ivi comprese le spese di assiematura in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 lett. b dell’ordinanza del Consiglio federale svizzero del 23 dicembre 1971 concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi, fra la Svizzera e la Comunità si è stabilita una procedura di autenticazione secondo le seguenti norme:
1. Gli abbozzi dei movimenti degli orologi fabbricati nella Comunità, il cui elenco è allegato all’Accordo, nonché gli elementi regolatori e gli altri pezzi costituenti il movimento di orologi fabbricati nella Comunità e complementari degli abbozzi di fabbricazione svizzera o comunitaria, sono considerati di qualità equivalente a quella degli abbozzi e dei pezzi di fabbricazione svizzera con caratteristiche tecniche analoghe. È sottinteso che gli orologi ed i movimenti degli orologi assiemati servendosi degli abbozzi e pezzi devono soddisfare le esigenze del controllo tecnico di legge in Svizzera.
2. L’elenco degli abbozzi fabbricati nella Comunità, previsto al paragrafo 1 di questo articolo, sarà regolarmente aggiornato secondo le seguenti modalità:
la domanda d’iscrizione all’elenco di nuovi calibri di abbozzi va indirizzata alla Camera Svizzera dell’Orologeria da parte degli organismi orologieri della Comunità o di qualsiasi fabbricante di abbozzi con sede nella Comunità. La richiesta deve essere accompagnata da una scheda tecnica con la descrizione del calibro degli abbozzi. La Camera Svizzera dell’Orologeria iscrive, senza indugio, il o i nuovi calibri nell’elenco summenzionato. Nel caso in cui l’iscrizione sia richiesta per un calibro di abbozzi già utilizzato in Svizzera e che non abbia superato il controllo tecnico di legge in Svizzera, la Camera Svizzera dell’Orologeria può contestare l’iscrizione. In questo caso, il richiedente può ricorrere alla procedura prevista al paragrafo 3 di questo articolo.
Il ritiro di calibri di abbozzi apparso sull’elenco è comunicato alla Camera Svizzera dell’Orologeria dagli organismi orologieri comunitari o dal fabbricante che ne aveva chiesta l’iscrizione anteriormente.
Nel caso in cui le esigenze del controllo tecnico di legge in Svizzera non fossero soddisfatte, la Camera Svizzera dell’Orologeria può domandare la radiazione dei calibri di abbozzi di cui trattasi, iscritti nell’elenco, e notifica questa richiesta alla parte interessata. In caso di contestazione, la parte interessata può ricorrere alla procedura prevista al paragrafo 3 di questo articolo nel termine di due mesi.
Ogni domanda di modifica dell’elenco, secondo le lettere a), b) e c) summenzionate, è notificata immediatamente dalla Camera Svizzera dell’Orologeria alla Commissione Mista.
3. In caso di contestazione sulla equivalenza della qualità, qualsiasi parte interessata può ricorrere alla Commissione Mista prevista all’articolo 9 dell’Accordo del 30 giugno 1967. Di propria iniziativa, la parte più diligente chiede una perizia congiunta all’Istituto per il controllo ufficiale della qualità nell’industria orologiera svizzera e ad un Istituto analogo qualificato della Comunità, designato dalla parte interessata della Comunità.
Gli Istituti avranno tre mesi di tempo per procedere alla perizia richiesta.
In vista di questa perizia, gli Istituti si accordano per prelevare due lotti di orologi o movimenti di orologi sufficientemente rappresentativi, ognuno dei quali non superi, in linea di massima, 50 orologi o movimenti, uno da una fabbrica svizzera e l’altro da una fabbrica della Comunità.
Dopo il controllo di questi lotti, eseguito secondo le norme del controllo tecnico di legge in Svizzera, gli Istituti confrontano i loro risultati e sottopongono alla Commissione Mista un rapporto comune contenente le conclusioni e le loro eventuali proposte.
La Commissione Mista esaminerà questo rapporto nella riunione successiva.
Sia l’Accordo che l’elenco allegato sono pubblicati nelle gazzette ufficiali delle Parti contraenti e comunicati dalle organizzazioni professionali interessate ai fabbricanti di orologeria.
Le modifiche dell’elenco allegato sono oggetto delle medesime pubblicazioni e comunicazioni.
Ogni tre anni, come minimo, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo, la Commissione Mista procede al rifacimento dell’elenco per tener conto delle iscrizioni e radiazioni intervenute nel frattempo. L’elenco così rifatto sarà oggetto delle medesime pubblicazioni e comunicazioni.
Ogni informazione complementare può essere ottenuta dalle organizzazioni professionali interessate.
L’Accordo può essere denunciato da ogni Parte contraente con preavviso di dodici mesi.
L’Accordo sarà concluso e ratificato dalle Parti contraenti secondo le modalità loro proprie.
L’Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1973 a condizione che gli strumenti di ratifica delle Parti contraenti siano stati scambiati prima di detta data.
Nel caso in cui lo scambio degli strumenti di ratifica abbia luogo entro il 1° gennaio ed il 30 novembre 1973, l’Accordo entrerà in vigore il primo giorno dal secondo mese successivo allo scambio.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1972 in due esemplari.
Per il Raymond Probst | Per il Th. C. Hijzen |
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 18.05.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).