1. Per facilitare lo sfruttamento delle foreste situate nelle zone di frontiera, sono reciprocamente esenti da dazi, tasse ed altri oneri imposti al momento dell’importazione o dell’esportazione, tutti i prodotti greggi provenienti da queste foreste (legname greggio1, cortecce, rami, ramoscelli, frascame, strame, muschio fresco, bacche e fiori di bosco, funghi freschi, carbone di legna, cenere di legna), come pure i materiali estratti dalle cave di pietra, di ghiaia o di sabbia che fanno parte d’uno sfruttamento forestale dell’una delle zone di frontiera e destinati esclusivamente alla manutenzione di strade dell’altra zona.
Il legname greggio proveniente dalle proprietà agricole (giardini, siepi, frutteti, ecc.) delle zone di frontiera segue lo stesso regime.
La quantità di legna da ardere proveniente da una delle zone di frontiera e importata nell’altra in franchigia non può oltrepassare i 180 000 quintali annui.
2. Per il trasporto dei prodotti forestali sulle strade pubbliche, non possono essere pretese altre indennità che quelle imposte agli abitanti della località.
Le strade limitrofe che seguono la linea di confine o che passano, secondo la configurazione del terreno, d’un territorio all’altro, non possono essere sbarrate o chiuse alla circolazione di detti prodotti.
Quando il luogo d’origine è separato dal punto di penetrazione nell’altro territorio doganale da ostacoli naturali, questi prodotti potranno, seguendo le vie di comunicazione, allontanarsi dalla zona di frontiera durante il trasporto dal luogo di produzione a quello di importazione.
3. In ciascuno dei due paesi, quando una foresta situata nella zona di frontiera è sfruttata da un abitante dell’altro paese e si trova circoscritta come un’isola, si praticherà un passaggio sulle proprietà vicine, verso pagamento di un’indennità il cui ammontare, in mancanza d’intesa amichevole, sarà fissato dai tribunali.
4. I proprietari francesi nella Svizzera e quelli svizzeri nella Francia godranno, per quanto concerne lo sfruttamento delle loro foreste, le stesse facilitazioni dei nazionali che abitano la medesima località, a condizione che si sottopongano alla legislazione e ai regolamenti applicabili agli abitanti del paese.