Preambolo Le Parti contraenti, Desiderose di accrescere e facilitare l’impiego dei contenitori nei trasporti internazionali, Hanno convenuto quanto segue:
Capo I In generale
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
- a)
«tributi d’entrata» i dazi e tutti gli altri tributi, imposte, tasse ed aggravi diversi riscossi all’atto dell’importazione o in correlazione con l’importazione di merci, escluse le tasse e gli aggravi il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- b)
«importazione temporanea», l’importazione temporanea in franchigia di tributi d’entrata e senza divieti né restrizioni d’importazione, con l’obbligo della riesportazione;
- c)
«contenitore», un recipiente per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro recipiente analogo):
- i)
rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;
- ii)
di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte;
- iii)
costruito particolarmente per agevolare il trasporto di merci, senza trasbordo, in uno o più generi di trasporto;
- iv)
costruito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all’atto del trasbordo da un genere di trasporto all’altro;
- v)
costruito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e
- vi)
d’un volume interno di almeno un metro cubo;
il termine «contenitore» comprende gli accessori e l’equipaggiamento del contenitore secondo la sua categoria, sempreché accessori e equipaggiamento siano trasportati con il contenitore. Il termine «contenitore» non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, né gli imballaggi. Le carrozzerie amovibili sono equiparate ai contenitori.1
- d)
per «traffico interno», il trasporto di merci caricate all’interno del territorio d’uno Stato per essere scaricate all’interno del territorio del medesimo Stato.
- e)
per «persona», tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche.
- f)
per «detentore», d’un contenitore, la persona che dispone effettivamente dell’impiego del contenitore, anche senza esserne proprietaria.
- Ultimo per. introdotto dalla mod. adottata dal CF il 30 ago. 1989, in vigore dal 1° mar. 1990 (RU 1990 468).
Per poter beneficiare delle agevolezze previste dalla presente Convenzione i contenitori devono essere contrassegnati conformemente all’Allegato 1.
Capo II Importazione temporanea
a) Facilitazione dell’importazione temporanea
1.Ciascuna Parte Contraente accorderà l’importazione temporanea ai contenitori, carichi o vuoti, secondo le condizioni previste agli articoli 4 a 9.
2.Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non accordare l’importazione temporanea ai contenitori che sono stati oggetto di un acquisto, d’una locazione-vendita, d’un noleggio1 o d’un contratto analogo, concluso da una persona che abbia il domicilio o la residenza d’affari nel suo territorio.
- RU 1988 634
1.I contenitori importati temporaneamente in franchigia devono essere riesportati entro tre mesi a contare dalla data dell’importazione. Detto termine può tuttavia essere prorogato dalle competenti autorità doganali.
2.I contenitori importati temporaneamente in franchigia possono essere riesportati da qualsiasi ufficio doganale competente, anche se tale ufficio non è quello dell’importazione temporanea.
1.Nonostante l’obbligo della riesportazione prescritta al paragrafo 1 dell’articolo 4, la riesportazione dei contenitori gravemente danneggiati non sarà richiesta, sempreché quest’ultimi siano, conformemente alle disposizioni del paese interessato e secondo quanto permettono le autorità doganali di tale paese:
- a)
assoggettati ai tributi d’entrata dovuti alla data e nello stato in cui sono presentati, o
- b)
abbandonati, franchi di ogni spesa, alle competenti autorità di detto paese, o
- c)
distrutti sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati, e i residui e i pezzi ricuperati siano assoggettati ai tributi d’entrata dovuti alla data e nello stato in cui sono presentati.
2.Allorché un contenitore importato temporaneamente non può essere riesportato a cagione di un sequestro, l’obbligo della riesportazione previsto al paragrafo 1 dell’articolo 4 è sospeso durante il periodo del sequestro.
b) Procedura dell’importazione temporanea
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 7 e 8, i contenitori importati temporaneamente alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione saranno ammessi temporaneamente all’importazione senza esigere, all’atto della loro importazione e riesportazione, la presentazione di documenti doganali o la prestazione di una garanzia.
Ciascuna delle Parti Contraenti potrà subordinare l’importazione temporanea dei contenitori all’adempimento di tutte o parte delle disposizioni della procedura d’importazione temporanea descritta nell’Allegato 2.
Ciascuna delle Parti Contraenti ha il diritto, qualora le disposizioni dell’articolo 6 non fossero applicabili, di esigere la prestazione di una garanzia e/o la presentazione di documenti doganali all’atto dell’importazione e della riesportazione del contenitore.
c) Condizioni per l’impiego dei contenitori ammessi all’importazione temporanea
1.Le Parti Contraenti permetteranno l’impiego dei contenitori, ammessi all’importazione temporanea in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, per il trasporto di merci nel traffico interno; a tal riguardo ciascuna Parte Contraente potrà esigere l’adempimento di tutte o parte delle condizioni contenute nell’Allegato 3.
2.L’agevolezza prevista al paragrafo 1 sarà concessa senza pregiudizio dell’ordinamento in vigore nel territorio di ciascuna Parte Contraente per quanto concerne i veicoli trattori o trasportatori di contenitori.
d) Casi particolari
1.I pezzi di ricambio per il riassetto dei contenitori importati temporaneamente sono ammessi all’importazione temporanea.
2.I pezzi sostituiti, non riesportati, saranno, conformemente alle disposizioni del paese interessato e secondo quanto permettono le autorità doganali di tale paese:
- a)
assoggettati ai tributi d’entrata dovuti alla data e nello stato in cui i pezzi sono presentati, o
- b)
abbandonati, franchi di ogni spesa, alle competenti autorità di detto paese, o
- c)
distrutti sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati.
3.Le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 saranno applicabili, mutatis mutandis, all’importazione temporanea dei pezzi di ricambio menzionati al paragrafo 1.
1.Le Parti Contraenti si dichiarano disposte ad ammettere all’importazione temporanea anche gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori che sono importati temporaneamente con un contenitore per essere riesportati separatamente o insieme con un altro contenitore, oppure che sono importati separatamente a titolo temporaneo per essere riesportati con un contenitore.
2.Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 3 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 saranno applicabili, mutatis mutandis, anche all’importazione temporanea degli accessori e equipaggiamenti di contenitori menzionati al paragrafo 1. Tali accessori e equipaggiamenti possono essere impiegati nel traffico interno, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, quando sono trasportati con un contenitore che beneficia delle disposizioni del citato paragrafo.
Capo III Ammissione di contenitori per il trasporto di merci sotto chiusura doganale
1.Per essere ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale, i contenitori devono soddisfare alle disposizioni dell’Allegato 4.
2.L’ammissione sarà concessa secondo una delle procedure previste nell’Allegato 5.
3.I contenitori ammessi da una Parte Contraente per il trasporto sotto chiusura doganale, saranno riconosciuti dalle altre Parti Contraenti per qualsiasi procedura di trasporto internazionale sotto chiusura doganale.
4.Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell’ammissione dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste nell’Allegato 4. Le Parti Contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando le lacune accertate sono di poco conto e non implicano il pericolo di contrabbando.
5.Un contenitore, la cui ammissione non è più riconosciuta, può essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto chiusura doganale soltanto se è rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, oppure se il contenitore è stato oggetto di una nuova ammissione.
6.Allorché risulta che esisteva una lacuna già al momento in cui il contenitore fu ammesso, l’autorità competente, responsabile dell’ammissione, dev’essere adeguatamente informata.
7.Se si accerta che dei contenitori ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale conformemente alle procedure previste al paragrafo 1 a) e b) dell’Allegato 5 non soddisfano alle prescrizioni tecniche dell’Allegato 4, l’autorità che ha rilasciato l’ammissione prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché i contenitori soddisfino alle suddette prescrizioni tecniche, oppure revocherà l’ammissione.
Capo IV Note esplicative
Le note esplicative dell’Allegato 6 contengono l’interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati.
Capo V Disposizione diverse
La presente Convenzione non impedisce alle Parti Contraenti di concedere più ampie agevolezze in base a disposizioni autonome o sulla scorta di accordi bilaterali o multilaterali, sempreché tali agevolezze non intralcino l’applicazione della Convenzione.
Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o azione avente per effetto di far beneficiare indebitamente una persona o una cosa delle disposizioni della presente Convenzione, esporrà il contravventore, nel paese in cui l’infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legislazione di detto paese.
Le Parti Contraenti si comunicano vicendevolmente, verso domanda, le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente quelle concernenti l’ammissione dei contenitori e le caratteristiche tecniche della loro costruzione.
Gli Allegati alla presente Convenzione e il Protocollo di firma costituiscono parte integrante della Convenzione.
Capo VI Disposizioni finali
Art. 18Firma, ratificazione, accettazione, approvazione e adesione
1.La presente Convenzione è aperta, sino al 15 gennaio 1973, all’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, indi dal 1° febbraio 1973 al 31 dicembre 1973, inclusivamente, alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York, per la firma da parte di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, nonché di qualsiasi Stato che ha aderito allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, e di qualsiasi altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a far parte della presente Convenzione.
2.La presente Convenzione è soggetta alla ratificazione, all’accettazione o all’approvazione da parte degli Stati firmatari.
3.La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato menzionato al paragrafo 1.
4.Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 19Entrata in vigore
1.La presente Convenzione entrerà in vigore nove mesi dopo la data del deposito del quinto strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
2.Per ciascuno Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del quinto strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
3.Ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione depositato dopo l’entrata in vigore d’un emendamento alla presente Convenzione sarà reputato come applicantesi al testo modificato della Convenzione.
4.Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l’accettazione d’un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato come applicantesi al testo modificato della Convenzione alla data dell’entrata in vigore dell’emendamento.
Art. 20Abrogazione della Convenzione doganale concernente le casse mobili (1956)
1.Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, nelle relazioni tra le Parti aderenti alla presente Convenzione, la Convenzione doganale concernente le casse mobili, aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 19561.
2.Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 12, i contenitori ammessi secondo le disposizioni della Convenzione doganale concernente le casse mobili (1956) o secondo quelle degli accordi stipulati, sulla scorta di detta Convenzione, sotto l’egida delle Nazioni Unite, saranno accettati dalle Parti Contraenti per il trasporto delle merci sotto chiusura doganale, sempreché continuino ad adempiere le condizioni alle quali furono a suo tempo ammessi. A tal uopo, i certificati di ammissione rilasciati secondo le condizioni della Convenzione doganale concernente le casse mobili (1956) potranno essere sostituiti da una targa d’ammissione, al più tardi alla scadenza del loro termine di validità.
- RS 0.631.250.111
Art. 21Procedura d’emendamento della presente Convenzione, compresi i suoi Allegati
1.Ogni Parte Contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà trasmesso al Consiglio di cooperazione doganale, il quale lo comunicherà a tutte le Parti Contraenti e informerà adeguatamente gli Stati menzionati all’articolo 18, che non sono Parti Contraenti. Il Consiglio di cooperazione doganale convocherà parimenti, conformemente al regolamento interno previsto all’Allegato 7, un Comitato di gestione.
2.Ogni proposta di emendamento presentata conformemente al paragrafo che precede o elaborata durante una riunione del Comitato e adottata dal Comitato alla maggioranza di due terzi dei presenti e votanti, sarà comunicata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3.Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà l’emendamento alle Parti Contraenti per l’accettazione, informando adeguatamente gli Stati citati all’articolo 18, che non sono Parti Contraenti.
4.Ogni proposta d’emendamento comunicata conformemente al paragrafo che precede sarà reputata accettata se nessuna Parte Contraente ha sollevato obiezioni entro un termine di 12 mesi a contare dalla data della comunicazione della proposta d’emendamento da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5.Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà il più presto possibile a tutte le Parti Contraenti ed agli Stati menzionati all’articolo 18 che non sono Parti Contraenti se sono state sollevate obiezioni contro la proposta di emendamento. Se è stata sollevata un’obiezione contro la proposta di emendamento, l’emendamento sarà reputato come non accettato e non avrà alcun effetto. Se al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite non è stata comunicata alcuna obiezione, l’emendamento entrerà in vigore, per tutte le Parti Contraenti, tre mesi dopo la scadenza del termine di 12 mesi menzionato al paragrafo che precede o ad una data posteriore fissata dal Comitato di gestione all’atto dell’accettazione dell’emendamento.
6.Ogni Parte Contraente può, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza incaricata di rivedere la presente Convenzione. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà la domanda a tutte le Parti Contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi dalla data della sua notificazione, almeno un terzo delle Parti Contraenti gli hanno comunicato che approvano la domanda. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una tale conferenza anche verso richiesta del Comitato di gestione. Il Comitato di gestione presenterà una tale domanda se questa è approvata dalla maggioranza dei presenti e votanti. Se è indetta una conferenza conformemente al presente paragrafo, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà tutti gli Stati menzionati all’articolo 18 a parteciparvi.
Art. 22Procedura speciale d’emendamento degli Allegati 1, 4, 5 e 6
1.Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista all’articolo 21, gli Allegati 1, 4, 5 e 6 potranno essere emendati secondo le disposizioni del presente articolo e conformemente al regolamento interno previsto nell’Allegato 7.
2.Ciascuna Parte Contraente comunicherà le proposte d’emendamento al Consiglio di cooperazione doganale. Quest’ultima informerà adeguatamente le Parti Contraenti e gli Stati menzionati all’articolo 18 che non sono Parti Contraenti e convocherà il Comitato di gestione.
3.Ogni proposta d’emendamento presentata conformemente al paragrafo che precede o elaborata durante la riunione del Comitato e accettata dal Comitato alla maggioranza di due terzi dei presenti e votanti, sarà comunicata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4.Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà l’emendamento alle Parti Contraenti per l’accettazione e informerà adeguatamente gli Stati menzionati all’articolo 8 che non sono Parti Contraenti.
5.L’emendamento sarà reputato accettato, salvo che, entro un termine di 12 mesi a contare dalla data alla quale la proposta d’emendamento è stata comunicata dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti, un quinto delle Parti Contraenti o almeno cinque Parti Contraenti abbiano notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che esse sollevano obiezione contro tale proposta d’emendamento. Una proposta d’emendamento che non è accettata non avrà alcun effetto.
6.Se l’emendamento è accettato, esso entrerà in vigore, per tutte le Parti Contraenti che non hanno sollevato obiezione, tre mesi dopo la scadenza del termine di 12 mesi menzionato al paragrafo che precede o ad un’altra data posteriore fissata dal Comitato di gestione all’atto dell’accettazione dell’emendamento. All’atto dell’accettazione di un emendamento il Comitato ha inoltre la facoltà di decidere che durante un periodo transitorio gli Allegati esistenti potranno rimanere in vigore, integralmente o in parte, simultaneamente all’emendamento.
7.Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà alle Parti Contraenti la data dell’entrata in vigore dell’emendamento, informando adeguatamente gli Stati menzionati all’articolo 18 che non sono Parti Contraenti.
Ciascuna Parte Contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione sarà abrogata se durante un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi il numero delle Parti Contraenti è inferiore a cinque.
Art. 25Componimento di controversie
1.Ogni controversia tra due o più Parti Contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non può essere regolata mediante negoziazioni o in altro modo, sarà sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti coinvolte nella controversia nominerà un arbitro; i due arbitri nomineranno a loro volta un terzo arbitro che fungerà da presidente. Se tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta una delle Parti non ha ancora designato un arbitro, oppure se gli arbitri non hanno ancora scelto un presidente, ciascuna delle Parti potrà chiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
2.La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 avrà forza obbligatoria per le Parti coinvolte nella controversia.
3.Il tribunale arbitrale redigerà il suo proprio regolamento interno.
4.Le decisioni del tribunale arbitrale concernenti tanto la procedura e il luogo della riunione, quanto qualsiasi controversia sottopostagli, saranno prese alla maggioranza.
5.Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti coinvolte nella divergenza riguarda all’interpretazione e all’esecuzione della sentenza arbitrale, potrà essere portata, da una delle Parti, davanti al tribunale arbitrale che ha emanato la sentenza, per il giudizio da parte di quest’ultima.
1.Le riserve alla presente Convenzione sono ammesse, ad esclusione tuttavia delle disposizioni degli articoli 1 a 8, 12 a 17, 20, 25 e del presente articolo, nonché degli Allegati; le riserve devono essere comunicate per iscritto e, qualora ciò avvenga prima del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, confermate in tale strumento. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà dette riserve a tutti gli Stati menzionati all’articolo 18.
2.Ogni riserva comunicata conformemente al paragrafo 1:
- a)
modifica, per la Parte Contraente che l’ha formulata, le disposizioni della presente Convenzione alle quali tale riserva si riferisce, nella misura prevista dalla riserva, e
- b)
modifica dette disposizioni, nella stessa misura, per le altre Parti Contraenti nelle loro relazioni con la Parte Contraente che ha formulato la riserva.
3.Ogni Parte Contraente che ha comunicato una riserva in conformità del paragrafo 1 potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Oltre alle notificazioni e comunicazioni secondo gli articoli 21, 22 e 26, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all’articolo 18:
- a)
le firme, ratificazioni, accettazioni, approvazioni e adesioni in conformità dell’articolo 18;
- b)
le date d’entrata in vigore della presente Convenzione a tenore dell’articolo 19;
- c)
la data dell’entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione, giusta gli articoli 21 e 22;
- d)
le disdette secondo l’articolo 23;
- e)
l’abrogazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 24.
Art. 28Testi autentici
L’originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale trasmetterà delle copie di detto documento a tutti gli Stati menzionati all’articolo 18.
Allegati
- Prescrizioni concernenti l’apposizione di contrassegni sui contenitori
- Procedura dell’importazione temporanea secondo l’articolo 7 della Convenzione
- Impiego dei contenitori nel traffico interno
- Prescrizioni sulle condizioni tecniche per i contenitori che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto chiusura doganale
- Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante cucitura
- Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante cucitura
- Copertoni fatti di pezzi cuciti
- Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante saldatura
- Raccomodatura del copertone
- Modello di una ghiera
- Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni
- Esempio di copertone fissato ad un’armatura specialmente concepita
- Copertone con l’apertura per il carico e lo scarico
- Esempio della struttura di un contenitore dotato di copertoni scorrevoli
- Esempio della struttura di un contenitore con tetto scorrevole telonato
- Procedure per l’ammissione dei contenitori che adempiono le condizioni tecniche dell’Allegato 4
- Modello N. I – Targa d’ammissione (testo inglese)
- Modello N. I – Targa d’ammissione (testo francese)
- Modello N. II
- Modello N. III
- Note esplicative
- Dispositivo per fissare il copertone sul contenitore
- Dispositivo per fissare il copertone attorno ai montanti d’angolo
- Altro esempio di un dispositivo per fissare il copertone
- Esempio di cerniera e chiusura doganale per la parte dei contenitori calorifughi
- Contenitori provvisti di copertoni od anelli scorrevoli
- Esempio di anello metallico girevole (modello «D»)
- Esempio di una cerniera che non ha bisogno di una protezione particolare del perno
- Esempio di dispositivo di fissazione introdotto dall’interno della porta isolata
- Composizione e regolamento interno del Comitato di gestione
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.