Législation

Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (con allegati)

RS 0.631.242.05In vigoreStato 01.10.202234 articoli

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Indice
  1. Capitolo IDisposizioni generali1–3
  2. Capitolo IIProcedure4–8
  3. Capitolo IIIMisure doganali di sicurezza9–14
  4. Capitolo IVCooperazione15–18
  5. Capitolo VOrgani amministrativi19–25
  6. Capitolo VIDisposizioni varie e finali26–34

La Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea, dall’altra, di seguito denominate rispettivamente «la Svizzera» e «la Comunità» e, insieme, «le parti contraenti», visto l’accordo del 21 novembre 1990 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci, di seguito denominato «l’accordo del 1990»; considerando che è opportuno estendere l’ambito di applicazione dell’accordo del 1990 alle misure doganali di sicurezza aggiungendo all’accordo un nuovo capitolo al riguardo; considerando che, a fini di chiarezza e di rafforzamento della certezza del diritto, il contenuto dell’accordo del 1990 è inserito nel presente accordo, che sostituisce l’accordo del 1990; considerando l’accordo di libero scambio concluso il 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; considerando la dichiarazione comune adottata dai ministri dei Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, nonché la dichiarazione dei ministri dei Paesi dell’AELS e dei ministri degli Stati membri della Comunità fatta a Bruxelles il 2 febbraio 1988, intese a creare uno spazio economico europeo dinamico, che vada a vantaggio dei rispettivi Paesi; considerando che le parti contraenti hanno ratificato la convenzione internazionale per l’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere; tenendo presente la necessità di mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra la Svizzera e la Comunità e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due parti; considerando che una tale agevolazione dovrebbe svilupparsi progressivamente; considerando che i controlli veterinari e fitosanitari sono ora disciplinati dall’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; riconoscendo che è possibile armonizzare in ampia misura le condizioni per l’espletamento dei controlli e delle formalità, senza con ciò nuocere alle loro finalità nonché alla loro buona esecuzione ed efficacia; considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in senso tale da esentare le parti contraenti dagli obblighi assunti nell’ambito di altri accordi internazionali; considerando che le parti contraenti si impegnano a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente nella Comunità; considerando che è auspicabile che la Svizzera sia consultata sull’evoluzione delle norme comunitarie relative alle misure doganali di sicurezza, che partecipi ai pertinenti lavori del comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e sia informata riguardo all’attuazione di tali norme; considerando che le parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio senza ostacolare la fluidità di tali scambi; considerando che è opportuno, nell’interesse delle parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi; considerando che tali misure doganali di sicurezza riguardano la dichiarazione dei dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata e uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l’attribuzione di una qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicurezza riconosciuta reciprocamente; considerando che la Svizzera dispone di un livello di protezione adeguato dei dati personali; considerando che, poiché si tratta di misure doganali di sicurezza, è opportuno prevedere misure di riequilibrio appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni in questione, qualora l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata, hanno deciso di concludere il presente accordo:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

  1. (a)

    controlli: qualsiasi operazione con cui la dogana o altro servizio preposto al controllo procede all’ispezione fisica o al controllo visivo del mezzo di trasporto e/o della merce, onde accertare che la natura, l’origine, lo stato, la  quantità o il valore dei medesimi siano conformi ai dati dei documenti esibiti;

  2. (b)

    formalità: qualsiasi formalità a cui l’amministrazione assoggetta l’operatore, consistente nella presentazione o nell’esame dei documenti, dei certificati che accompagnano le merci o di altri elementi informativi, qualunque sia la loro forma e supporto, concernenti le merci o i mezzi di trasporto;

  3. (c)

    rischio: la probabilità che possa verificarsi un evento, in relazione all’entrata, all’uscita, al transito, al trasferimento e all’utilizzazione finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e dei Paesi terzi e alla presenza di merci che non sono in libera circolazione nel territorio di una delle parti contraenti, che costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, dei suoi Stati membri o della Svizzera, per la salute pubblica, per l’ambiente o per i consumatori;

  4. (d)

    gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché controllo e valutazione periodici di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Svizzera o a livello internazionale.

Art. 2Ambito di applicazione

1.  Fatte salve le disposizioni particolari vigenti nel quadro di accordi conclusi tra la Comunità e la Svizzera, il presente accordo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti i trasporti di merci destinati a varcare una frontiera tra la Svizzera e la Comunità nonché alle misure doganali di sicurezza da applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi.

2.  Il presente accordo non si applica ai controlli né alle formalità concernenti le navi e gli aeromobili in quanto mezzi di trasporto; esso si applica invece ai veicoli e alle merci trasportati con detti mezzi.

Art. 3Territori interessati

1.  Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio doganale comunitario e, dall’altra, al territorio doganale svizzero e alle sue enclavi doganali.

2.  Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein finché esso rimane vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.

Capitolo II Procedure

Art. 4Controlli a campione e formalità diversi dai controlli doganali


1.  Fatte salve le disposizioni specifiche del presente accordo, le parti contraenti adottano le misure necessarie affinché:

  1. –

    i diversi controlli e formalità previsti all’articolo 2, paragrafo 1, si svolgano nel minor tempo necessario e, nella misura del possibile, nello stesso luogo;

  2. –

    i controlli siano effettuati mediante campionamento, salvo in circostanze debitamente giustificate.

2.  Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base del campionamento deve essere costituita da tutte le spedizioni che transitano attraverso un posto di frontiera, che sono state presentate a un ufficio doganale oppure a un altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non da tutte le merci che costituiscono una singola spedizione.

3.  Le parti contraenti facilitano, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso alle procedure semplificate e all’utilizzazione dell’informatica e della telematica all’atto dell’esportazione, del transito e dell’importazione delle merci.

4.  Le parti contraenti si sforzano di ripartire l’insediamento degli uffici doganali, anche all’interno del loro territorio, in modo da tener conto nella maniera migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

Art. 5Delega di competenze

Le parti contraenti fanno in modo che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere taluni controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l’esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell’identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari all’espletamento di detti controlli.

Art. 6Riconoscimento dei controlli e dei documenti

Ai fini dell’applicazione del presente accordo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione, le parti contraenti riconoscono, in caso di importazione o di entrata in transito delle merci, i controlli effettuati e i documenti compilati dalle competenti autorità dell’altra parte contraente attestanti che le merci soddisfano le condizioni previste dalla legislazione del Paese di importazione o le condizioni equivalenti nel Paese di esportazione.

Art. 7Orari d’apertura dei posti di frontiera

1.  Quando il volume del traffico lo giustifica, le parti contraenti provvedono affinché:

  1. (a)

    posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire che:

    1. –

      l’attraversamento delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per le merci in regime doganale di transito ed i loro mezzi di trasporto, nonché per i veicoli che circolano a vuoto, salvo nei casi in cui sia necessario un controllo alla frontiera per prevenire il propagarsi di malattie o per la protezione degli animali,

    2. –

      i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se tali giorni sono festivi;

  2. (b)

    quando si tratti di veicoli e di merci trasportati con aeromobili, gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino, siano adattati in modo da soddisfare le esigenze effettive, con la possibilità di prevedere frazionamenti o ampliamenti.

2.  Quando diversi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze di una stessa zona frontaliera, le parti contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe al paragrafo 1 per taluni di essi, a condizione che gli altri posti ubicati nella stessa zona possano effettivamente sdoganare le merci e i veicoli conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

3.  Per i posti di frontiera e gli uffici doganali e i servizi di cui al paragrafo 1, e alle condizioni fissate dalle parti contraenti, le competenti autorità prevedono in casi eccezionali la possibilità di espletare i controlli e le formalità al di fuori degli orari di apertura, su richiesta specifica e giustificata presentata durante gli orari di apertura, ed eventualmente mediante una remunerazione dei servizi resi.

Art. 8Corsie di passaggio rapido

Le parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume di traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto, ai veicoli che circolano a vuoto nonché alle altre merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.

Capitolo III Misure doganali di sicurezza

Art. 9Disposizioni generali in materia di sicurezza

1.  Le parti contraenti si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.

2.  Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.

3.  Prima di concludere un accordo con un Paese terzo nei settori disciplinati dal presente capitolo le parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con il presente accordo, in particolare se l’accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capitolo.

Art. 10Dichiarazioni preliminari all’entrata e all’uscita delle merci

1.  A fini di sicurezza, le merci che entrano nei territori doganali delle parti contraenti in provenienza da un Paese terzo sono accompagnate da una dichiarazione sommaria di entrata, salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo dei territori doganali senza fare scalo all’interno di tali territori.

2.  A fini di sicurezza, le merci che escono dai territori doganali delle parti contraenti a destinazione di Paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione sommaria di uscita, salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo dei territori doganali senza fare scalo all’interno di tali territori.

3.  La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è presentata prima dell’introduzione delle merci sui territori doganali delle parti contraenti o della loro uscita da tali territori.

4.  Nei casi in cui sussiste l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci che entrano o escono dai territori doganali delle parti contraenti ma tale dichiarazione non è stata presentata, una delle persone di cui al paragrafo 5 o 6 presenta immediatamente tale dichiarazione o, se consentito dalle autorità doganali, presenta in sostituzione una dichiarazione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea contenente almeno le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita. In tali circostanze le autorità doganali procedono all’analisi dei rischi a fini di sicurezza per tali merci sulla base della dichiarazione doganale o della dichiarazione di custodia temporanea.

5.  Ciascuna parte contraente designa le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di uscita nonché le autorità competenti a ricevere detta dichiarazione.

6.  La dichiarazione sommaria di entrata è presentata dal vettore.

Nonostante gli obblighi del vettore, la dichiarazione sommaria di entrata può essere presentata anche:

  1. (a)

    dall’importatore, dal destinatario o da un’altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore;

  2. (b)

    da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l’ufficio doganale di prima entrata.

In casi specifici, qualora non sia possibile ottenere tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata necessarie per l’analisi dei rischi a fini di sicurezza dalle persone di cui al primo comma, è possibile richiedere di fornire tali indicazioni ad altre persone che dispongano di tali indicazioni e siano legittimate a fornirle.

Ogni persona che presenta le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata è responsabile delle stesse.

7.  In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema elettronico di cui all’allegato I, articolo 1 paragrafo 1, ciascuna parte contraente determina le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di entrata nonché le modalità di presentazione, di scambio di informazioni ad essa relative e di richiesta di modifica e/o invalidamento della stessa.

8.  Le autorità doganali delle parti contraenti possono definire i casi in cui una dichiarazione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea possono essere utilizzate come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, a condizione che:

  1. (a)

    la dichiarazione doganale o la dichiarazione di custodia temporanea contengano tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; e

  2. (b)

    la dichiarazione sostitutiva sia presentata entro i termini previsti presso l’ufficio doganale competente per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita.

9.  L’allegato I del presente accordo stabilisce:

  1. –

    il sistema elettronico per la dichiarazione sommaria di entrata;

  2. –

    la forma e le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

  3. –

    le eccezioni all’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

  4. –

    il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

  5. –

    i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

  6. –

    le modalità tecniche per i sistemi elettronici utilizzati per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata;

  7. –

    l’accordo di finanziamento relativo alle responsabilità, agli impegni e alle aspettative in merito all’attuazione e al funzionamento del sistema di controllo delle importazioni 2;

  8. –

    qualsiasi altra disposizione necessaria per garantire l’applicazione del presente articolo.

Art. 11Operatore economico autorizzato

1.  Ciascuna parte contraente concede la qualifica di «operatore economico autorizzato» in materia di sicurezza a qualsiasi operatore economico stabilito sul proprio territorio doganale e, nel caso della Svizzera, sulle sue exclavi doganali Samnaun e Sampuoir, purché siano rispettati i criteri stabiliti nell’allegato II.

L’operatore economico autorizzato fruisce di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza.

Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa da una parte contraente è riconosciuta dall’altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell’attuazione di accordi con Paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco delle qualifiche di operatori economici autorizzati.

2.  L’allegato II del presente accordo stabilisce:

  1. –

    le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in particolare i criteri di concessione di tale qualifica e le condizioni di applicazione di tali criteri;

  2. –

    i tipi di agevolazioni che sono concesse;

  3. –

    le norme relative alla sospensione, all’annullamento e alla revoca della qualifica di operatore economico autorizzato;

  4. –

    le modalità dello scambio, fra le parti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati;

  5. –

    qualsiasi altra disposizione necessaria all’applicazione del presente articolo.

Art. 12Controlli doganali in materia di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1.  I controlli doganali in materia di sicurezza diversi dai controlli a campione sono fondati principalmente sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati dalle parti contraenti.

2.  I controlli doganali in materia di sicurezza sono effettuati nell’ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni attinenti ai rischi e dei risultati dell’analisi dei rischi tra le autorità doganali delle parti contraenti. L’autorità doganale della Svizzera, partecipando al comitato del codice doganale di cui all’articolo 23, contribuisce a stabilire criteri e norme comuni di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari in relazione alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita. I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli doganali.

3.  Le parti contraenti utilizzano un sistema comune di gestione dei rischi per lo scambio di informazioni relative ai rischi, all’attuazione di criteri e norme comuni di rischio, dei settori di controllo prioritari comuni e della gestione delle crisi doganali, nonché ai risultati dell’analisi dei rischi e dei controlli.

4.  Le parti contraenti riconoscono l’equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.

5.  Il comitato misto adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all’applicazione del presente articolo.

Art. 13Controllo dell’attuazione delle misure doganali di sicurezza

1.  Il comitato misto definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell’attuazione del presente capitolo e verificare il rispetto delle disposizioni in esso contenute nonché di quelle degli allegati del presente accordo.

2.  Il controllo di cui al paragrafo 1 può in particolare essere assicurato mediante:

  1. –

    una valutazione periodica dell’attuazione del presente capitolo, in particolare dell’equivalenza delle misure doganali di sicurezza;

  2. –

    un esame finalizzato a migliorarne l’applicazione o a modificarne le disposizioni per meglio conseguirne gli obiettivi;

  3. –

    l’organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due parti contraenti e di audit delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.

3.  Il comitato misto garantisce che le misure adottate in applicazione del presente articolo rispettino i diritti degli operatori economici interessati.

Art. 14Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell’ambito delle misure contemplate dal presente capitolo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve. La trasmissione di dati personali avviene in conformità dei requisiti delle disposizioni legali applicabili in materia di protezione dei dati della parte contraente che la effettua.

Tali informazioni non possono in particolare essere ulteriormente trasmesse a persone diverse dalle autorità competenti della parte contraente ricevente, né essere utilizzate da autorità di quest’ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Capitolo IV Cooperazione

Art. 15Collaborazione tra le amministrazioni

1.  Al fine di agevolare l’attraversamento delle frontiere, le parti contraenti adottano le misure necessarie a sviluppare la cooperazione tanto a livello nazionale, che regionale o locale, tra le autorità incaricate dell’organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di tali frontiere.

2.  Le parti contraenti, ciascuna secondo le proprie competenze, si adoperano affinché le persone che partecipano ad uno scambio nell’ambito del presente accordo possano informare rapidamente le autorità competenti delle difficoltà eventualmente incontrate nell’attraversamento di una frontiera.

3.  La collaborazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:

  1. (a)

    la sistemazione dei posti di frontiera, tale da rispondere alle esigenze del traffico;

  2. (b)

    la trasformazione degli uffici di frontiera in uffici a controlli abbinati, nei casi in cui ciò sia possibile;

  3. (c)

    l’armonizzazione delle competenze dei posti di frontiera, nonché degli uffici ubicati da entrambe le parti della frontiera;

  4. (d)

    la ricerca delle soluzioni più idonee per risolvere le eventuali difficoltà comunicate.

4.  Le parti contraenti cooperano al fine di armonizzare gli orari di intervento dei vari servizi che espletano controlli e formalità da entrambe le parti della frontiera.

Art. 16Notifica di nuovi controlli e formalità diverse


Qualora una parte contraente intenda applicare un nuovo controllo o una nuova formalità in un ambito diverso da quello disciplinato dal capitolo III, essa ne informa l’altra parte contraente.

La parte contraente interessata si adopera affinché le misure adottate al fine di agevolare l’attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall’applicazione di tali nuovi controlli o formalità.

Art. 17Fluidità del traffico

1.  Le parti contraenti adottano le misure necessarie a garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro corretta esecuzione. Al tal fine, esse organizzano gli orari di intervento dei servizi incaricati di effettuare i controlli e di espletare le formalità, l’organico disponibile, nonché le modalità pratiche di trattamento delle merci e dei documenti connessi con l’espletamento dei controlli e delle formalità in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nel susseguirsi del traffico.

2.  Le autorità competenti dei Paesi sul cui territorio si sono verificate gravi perturbazioni nel trasporto delle merci, tali da compromettere gli obiettivi di agevolazione e di accelerazione del passaggio delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti degli altri Paesi interessati da dette perturbazioni.

3.  Le autorità competenti di ciascuno dei Paesi interessati adottano senza indugio le misure atte a garantire quanto più possibile la fluidità del traffico. Dette misure sono notificate al comitato misto, che, se del caso, si riunisce con urgenza, su richiesta di una delle parti contraenti, per discutere delle misure in oggetto.

Art. 18Assistenza amministrativa

1.  Al fine di garantire il corretto funzionamento degli scambi fra le parti contraenti e di facilitare l’accertamento di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità doganali dei Paesi interessati, su richiesta oppure di propria iniziativa, se ritengono di farlo nell’interesse dell’altra parte contraente, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso (ivi comprese le constatazioni e gli accertamenti amministrativi) utili ad una corretta esecuzione del presente accordo.

2.  L’assistenza può essere sospesa o rifiutata, totalmente o parzialmente, se il Paese al quale è chiesta ritiene che possa mettere a repentaglio la propria sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali o possa costituire violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

3.  Qualora l’assistenza sia sospesa o rifiutata, la decisione ed i relativi motivi devono essere comunicati senza indugio al Paese richiedente.

4.  Qualora le autorità doganali di un Paese chiedano un genere di assistenza che esse stesse non sarebbero in grado di fornire, sono tenute ad indicarlo nella domanda. Le autorità doganali interpellate hanno facoltà di accogliere o respingere tale richiesta.

5.  Le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 sono utilizzate unicamente per gli scopi del presente accordo e ad esse è riconosciuta dal Paese ricevente la stessa tutela di cui godono le informazioni dello stesso genere in base alla normativa nazionale di detto Paese. Tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi unicamente previo consenso scritto dell’autorità doganale che le ha fornite e fatte salve le restrizioni stabilite da tale autorità.

Capitolo V Organi amministrativi

Art. 19Comitato misto

1.  È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le parti contraenti.

2.  Il comitato misto delibera di comune accordo.

3.  Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

4.  Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno che contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato.

5.  Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 20Gruppi di concertazione

1.  Le autorità competenti dei Paesi interessati possono istituire gruppi di concertazione incaricati di esaminare le questioni di ordine pratico, tecnico o organizzativo a livello regionale o locale.

2.  I gruppi di concertazione di cui al paragrafo 1 si riuniscono, in caso di necessità, su richiesta delle autorità competenti di un Paese. Il comitato misto è regolarmente informato dei lavori dei gruppi di concertazione dalle parti contraenti da cui dipendono.

Art. 21Competenza del comitato misto

1.  Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni.

2.  Il comitato misto può modificare tramite decisione il capitolo III e gli allegati.

3.  Oltre ai casi espressamente previsti dal presente accordo, il comitato adotta tramite decisione le misure di applicazione a carattere tecnico e amministrativo intese a snellire i controlli e le formalità.

4.  Tali decisioni sono eseguite dalle parti contraenti secondo le normative rispettive.

5.  Ai fini di una corretta esecuzione dell’accordo, il comitato misto è regolarmente informato dalle parti contraenti dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente accordo; le parti contraenti, su richiesta di una di esse, si consultano nell’ambito del comitato misto.

Art. 22Evoluzione del diritto

1.  Non appena la Comunità elabora una nuova normativa in un ambito disciplinato dal capitolo III, essa sollecita, a livello informale, il parere di esperti svizzeri, allo stesso modo con cui chiede il parere di esperti degli Stati membri.

2.  Quando la Commissione europea presenta la proposta agli Stati membri o al Consiglio dell’Unione europea, ne invia copia alla Svizzera.

Su richiesta di una delle parti contraenti si svolge uno scambio di opinioni preliminare nell’ambito del comitato misto.

3.  Le parti contraenti si consultano di nuovo nell’ambito del comitato misto, su richiesta di una di esse, nella fase che precede l’adozione dell’atto comunitario in un processo continuo d’informazione e di consultazione.

4.  Le modifiche del capitolo III, necessarie per tener conto dello sviluppo della pertinente normativa comunitaria per quanto riguarda le materie contenute in tale capitolo, sono concordate quanto prima al fine di consentire che siano applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria, nel rispetto delle procedure interne delle parti contraenti.

Qualora una decisione non possa essere adottata in modo tale da consentire un’applicazione contemporanea, le modifiche previste nel progetto di decisione presentato all’approvazione delle parti contraenti sono applicate in via provvisoria ove possibile, nel rispetto delle procedure interne delle parti contraenti.

5.  Le parti contraenti cooperano durante la fase d’informazione e di consultazione al fine di agevolare, alla fine del procedimento, l’adozione di una decisione nel comitato misto.

Art. 23Partecipazione al comitato del codice doganale

La Comunità garantisce agli esperti svizzeri la partecipazione, in qualità di osservatori e per le questioni che li riguardano, alle riunioni del comitato del codice doganale che assiste la Commissione europea nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione per le materie di cui al capitolo III.

Art. 24Composizione delle controversie

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, qualsiasi controversia tra le parti contraenti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo è sottoposta al comitato misto, che cerca di giungere a una composizione per via amichevole.

Art. 25Accordi con Paesi terzi

Le parti contraenti decidono che gli accordi conclusi da una di esse con un Paese terzo in un ambito disciplinato dal capitolo III non creano obblighi per l’altra parte contraente, salvo decisione contraria del comitato misto.

Capitolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 26Agevolazioni di pagamento

Le parti contraenti si adoperano affinché le somme eventualmente esigibili al momento dell’esecuzione dei controlli e delle formalità nel corso degli scambi possano essere versate anche tramite assegni bancari internazionali garantiti o certificati, espressi nella moneta del Paese in cui il debito è esigibile.

Art. 27Esecuzione dell’accordo

Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a garantire un’applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del presente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possano manifestarsi nell’applicazione di dette disposizioni.

Art. 28Revisione

Qualora una parte contraente intenda rivedere il presente accordo, essa presenta una proposta a tal fine all’altra parte contraente. La revisione ha effetto dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti.

Art. 29Misure di riequilibrio

1.  Una parte contraente può, previa consultazione in sede di comitato misto, adottare idonee misure di riequilibrio, ivi compresa la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di cui al capitolo III del presente accordo, qualora constati che l’altra parte contraente non ne rispetta le condizioni o qualora non sia più garantita l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti.

Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l’efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni dopo l’adozione di dette misure.

2.  Qualora non sia più garantita l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti perché non sono state concordate le modifiche di cui all’articolo 22, paragrafo 4, una parte contraente può sospendere l’applicazione delle disposizioni del capitolo III a decorrere dalla data di applicazione della pertinente normativa comunitaria, tranne nel caso in cui il comitato misto, dopo avere esaminato le modalità intese a mantenere l’applicazione di tali disposizioni, non decida altrimenti.

3.  La portata e la durata delle misure citate sono limitate a quanto necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo. Una parte contraente può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure e, se del
caso, decidere di sottoporre la controversia in materia ad arbitrato, conformemente alla procedura di cui all’allegato III. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario.

Art. 30Divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito


Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

Art. 31Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare l’accordo mediante notifica all’altra parte. L’accordo cessa di avere effetto dopo 12 mesi dalla data di tale notifica.

Art. 32Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 33Ratifica

1.  Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il 1° luglio 2009, a condizione che anteriormente a tale data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate di aver concluso l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.  Qualora il presente accordo non entri in vigore il 1° luglio 2009, entrerà in vigore il giorno successivo alla data alla quale le parti contraenti si sono comunicate di aver espletato le procedure necessarie.

3.  In attesa dell’espletamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti applicano su base provvisoria il presente accordo a decorrere dal 1° luglio 2009 o da una data successiva concordata tra di loro.

4.  A decorrere dall’entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci del 21 novembre 1990.

Art. 34Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il venticinque giugno duemilanove.

Per la
Confederazione Svizzera:

Rudolf Dietrich

Per la
Comunità europea:

Milena Vicenova
Walter Deffa

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).