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Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

RS 0.631.242.04In vigoreStato 01.11.202526 articoli

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  • RU 2001 542in vigore il 20.12.2000
    abrogato: art. 10
  • RU 1997 1055in vigore il 01.07.1996
    introdotto: art. 13bis
  • RU 1996 1059in vigore il 01.07.1994
    modificato: art. 3, 15 · introdotto: art. 15bis
  • RU 1992 2241in vigore il 01.01.1993
    modificato: art. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Disposizioni generali1–6
  2. Modalità di applicazione della procedura di transito7–12
  3. Assistenza amministrativa13
  4. Recupero13bis
  5. Comitato congiunto14–15
  6. Adesione dei Paesi terzi15bis
  7. Disposizioni generali e finali16–24

La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (in seguito denominati «Paesi AELS») e la Comunità economica europea (in seguito denominata «Comunità»), visti gli accordi di libero scambio tra la Comunità ed i singoli Paesi AELS; vista la dichiarazione congiunta intesa a costituire uno spazio economico europeo, adottata dai Ministri dei Paesi AELS e degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, particolarmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di frontiera e le norme di origine; considerando che la convenzione per la semplificazione delle formalità relative alla circolazione delle merci, stipulata tra i Paesi AELS e la Comunità, introduce un documento amministrativo unico da utilizzare per tali scambi; considerando che l’uso di detto documento unico, da utilizzare nel quadro di un regime comune di transito per il trasporto di merci tra la Comunità ed i Paesi AELS, nonché tra i Paesi AELS, semplificherà in tal modo gli scambi; considerando che il modo più adeguato per raggiungere questo obiettivo è di estendere ai Paesi AELS che non lo applicano il regime di transito attualmente in vigore per il trasporto di merci all’interno della Comunità, tra la Comunità, l’Austria e la Svizzera, nonché tra l’Austria e la Svizzera; considerando inoltre il regime di transito nordico vigente tra la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, hanno deciso di stipulare la seguente convenzione:

Disposizioni generali

Art. 1

1.

La presente convenzione, con l’introduzione di un regime comune di transito indipendentemente dal tipo e dall’origine delle merci, stabilisce le misure per il trasporto di merci in transito tra la Comunità ed i Paesi di transito comune nonché tra i Paesi di transito comune stessi, e riguarda, se del caso, le merci trasbordate, rispedite o immagazzinate.1

2.

Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti le garanzie, le merci che circolano all’interno della Comunità sono considerate vincolate al regime di transito unionale.2

3.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 a 12, le norme che disciplinano la procedura di transito comunitario figurano nelle appendici I e II della presente convenzione.

4.

Ai fini del regime comune di transito, le dichiarazioni ed i documenti di transito sono conformi e sono redatti secondo quanto predisposto nell’appendice III.

  1. Aggiornato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  2. Aggiornato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 21

1.

Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito «regime T1» o «regime T2», secondo il caso.

2.

Il regime T1 può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1.

3.

Il regime T2 si applica alle merci trasportate in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1:

  1. a)

    nella Comunità:

  2. solo quando le merci sono merci unionali. Per «merci unionali» si intendono le merci che rientrano in una delle categorie seguenti:

    1. –

      merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità,

    2. –

      merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da Paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica,

    3. –

      merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo e al secondo trattino,

    4. –

      provenienti da Paese o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro,

    5. –

      ottenuto nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo ed al secondo trattino;

  3. tuttavia fatti salve la presente Convenzione e altri accordi conclusi della Comunità non sono considerate merci unionali, le merci che pur soddisfano alle condizioni previste dall’uno dei tre trattini di cui sopra sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state da questo esportate;

  4. b)

    un Paese di transito comune:

  5. soltanto quando le merci sono arrivate in detto Paese secondo la procedura T2 e sono rispedite in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell’articolo 9.

4.

Le disposizioni particolari stabilite nella presente convenzione e relative al vincolo delle merci al regime T2 si applicano anche al rilascio dei documenti che attestano la posizione doganale di merci unionali, e le merci accompagnate da un documento di questo tipo saranno trattate alla stessa stregua delle merci trasportate in regime T2, rimanendo tuttavia inteso che il documento che attesta la posizione doganale di merci unionali non accompagna necessariamente le medesime.2

  1. Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
  2. Aggiornato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 31

1.

Ai fini della presente convenzione, con il termine:

  1. a)

    «transito» s’intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci sono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da una parte contraente a un’altra parte contraente oppure alla stessa parte contraente attraversando almeno una frontiera;

  2. b)

    «Paese» s’intende qualsiasi Paese di transito comune, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente Convenzione;

  3. c)

    «Paese terzo», s’intende qualsiasi Stato che non sia Parte contraente della presente Convenzione;

  4. d)

    «Paese di transito comune» s’intende qualsiasi Paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente Convenzione.

2.

...2

3.

Per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle procedure «T1» o «T2», i Paesi di transito comune3, la Comunità e i suoi Stati membri godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi.

  1. Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).
  2. Abrogato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, con effetto per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  3. Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 41

1.

La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento che serve ad attestare la posizione doganale di merci unionali2.

2.

La presente Convenzione non pregiudica inoltre:

  1. a)

    la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea; né

  2. b)

    gli accordi relativi al traffico frontaliero.

  1. Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
  2. Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 5

In mancanza di un accordo tra le Parti contraenti e un Paese terzo, tendente a rendere applicabile il regime T1 o T2 all’attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra le Parti contraenti, tale regime si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, soltanto a condizione che l’attraversamento di tale Paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio di una Parte contraente; l’effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo.

Art. 61

A condizione che sia garantita l’applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i Paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T1 o T2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell’Appendice I2 ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Paesi.

  1. Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE -AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
  2. Nuove parole giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del 20 dic. 2000, in vigore dal 20 dic. 2000 (RU 2001 542).

Modalità di applicazione della procedura di transito

Art. 71

1.

Gli uffici competenti dei Paesi di transito comune sono autorizzati a espletare le funzioni di uffici doganali di partenza, di passaggio, uffici doganali di destinazione e uffici doganali di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente Convenzione.2

2.

Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono abilitati ad accettare dichiarazioni T1 o T2 per il transito fino a un ufficio doganale di destinazione situato in un Paese di transito comune. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati ad attestare la posizione doganale di merci unionali di tali merci.3

3.

Quando più spedizioni di merci sono raggruppate e caricate su un mezzo di trasporto unico e sono spedite come collettame da un medesimo titolare del regime, nell’ambito di un’unica operazione T1 o T2, da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, annotate su un’unica dichiarazione T1 o T2 e scortate dai corrispondenti elenchi degli articoli.4

4.

Nonostante l’obbligo di attestare la posizione doganale di merci unionali5, se del caso, la persona che assolve le formalità di esportazione presso l’ufficio doganale di frontiera di una parte contraente non è tenuta a vincolare le merci consegnate ad un regime T1 o T2, indipendentemente dal regime doganale cui vengono vincolate le merci presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo.

5.

Nonostante l’obbligo di attestare la posizione doganale di merci unionali6, se del caso, l’ufficio doganale di frontiera della parte contraente dove vengono espletate le formalità doganali può rifiutare di vincolare le merci al regime T1 o T2 se tale regime deve concludersi presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo.

  1. Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
  2. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  3. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  4. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  5. Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 dellComitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  6. Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 8

Le merci trasportate, accompagnate da una procedura1 T1 o T2, non possono essere oggetto di alcuna aggiunta, sottrazione o sostituzione, particolarmente in caso di rottura del carico, di trasbordo o di collettame.

  1. Nuove parole giusta l’art. 1 n. 4 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del 20 dic. 2000, in vigore dal 20 dic. 2000 (RU 2001 542).

Art. 91

1.

Le merci che sono introdotte in un Paese di transito comune2 con un documento T2 e che sono suscettibili di essere rispedite secondo detto regime, restano sotto controllo permanente dell’amministrazione doganale di detto Paese, le quali ne garantiscono l’identità e l’integrità.

2.

Quando tali merci sono rispedite da un Paese di transito comune dopo essere state vincolate, in detto Paese di transito comune, a un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applicare la procedura T2.3

Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni.

3.

Per le merci che sono rispedite da un Paese di transito comune4 previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T2 soltanto alle condizioni seguenti:

  1. –

    la durata del deposito non deve aver superato cinque anni: tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (Convenzione internazionale sulla designazione armonizzata dei prodotti e sul sistema di codificazione, del 14 giugno 19835), tale durata è limitata a sei mesi;

  2. –

    le merci devono essere state depositate in aree speciali e non aver subìto manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell’imballaggio;

  3. –

    le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale.

4.

Le dichiarazioni T2 accettate o i documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali rilasciati da un ufficio competente di un Paese di transito comune recano un riferimento alle corrispondenti dichiarazioni T2 o ai documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali in base ai quali le medesime sono entrate in detto Paese di transito comune e recano tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi.6

  1. Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
  2. Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  3. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  4. Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  5. RS 0.632.11
  6. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 101

1.

Salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 o nelle Appendici, tutte le operazioni T1 o T2 formano oggetto di una garanzia valida per tutte le parti contraenti che intervengono nell’operazione in causa.

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto:

  1. a)

    delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T1 o T2 che riguardano solo i loro territori;

  2. b)

    di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un’operazione T1 o T2 tra l’ufficio doganale di partenza ed il primo ufficio doganale di passaggio.

3.

...2

  1. Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
  2. Abrogato dall’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del 20 dic. 2000, con effetto dal 20 dic. 2000 (RU 2001 542).

Art. 111

L’identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento.

2.

Il suggellamento è effettuato:

  1. a)

    per vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container è stato approvato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo alla sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;

  2. b)

    per collo, negli altri casi.

3.

L’ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:

  1. a)

    il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed efficace dei sigilli;

  2. b)

    il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l’introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l’introduzione;

  3. c)

    il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di merci;

  4. d)

    i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità doganale.2

4.

L’ufficio doganale di partenza3 può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nei dati della dichiarazione o nei documenti complementari permette la loro identificazione.4

  1. Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-AESL del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
  2. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  3. Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  4. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. 1/2008 del Comitato congiunto CE-AELS del 16 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1325).

Art. 12

1.

e 2. ... 1

3.

A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, il titolare del regime o il suo rappresentante autorizzato, forniscono qualsiasi informazione riferentesi alle dichiarazioni T1 o T2 e necessaria all’elaborazione di dette statistiche.2

  1. Abrogati dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, con effetto per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  2. Aggiornato dall’art. 1 n. 9 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del 20 dic. 2000 (RU 2001 542) e dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Assistenza amministrativa

Art. 131

1.

Le autorità competenti dei Paesi interessati, si comunicano reciprocamente qualsiasi informazione di cui dispongono e che sia importante per verificare la corretta applicazione della presente Convenzione.

2.

Ove occorra, le autorità dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative alle operazioni di trasporto effettuate in regime T1 o T2 nonché

Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le constatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l’assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale.

3.

In caso di sospetta irregolarità o sospetta infrazione riguardanti merci introdotte in un Paese in provenienza da un altro Paese o che hanno attraversato un Paese o hanno formato oggetto di deposito , le amministrazioni competenti dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti:

  1. a)

    le condizioni in cui le merci sono state spedite:

    1. –

      quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, scortate da una procedura T1 o T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, qualunque sia il modo di rispedizione, oppure

    2. –

      quando esse sono state rispedite da questo Paese, corredate da una procedura T1, T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, qualunque sia il modo d’introduzione;

  2. b)

    le condizioni di deposito di queste merci quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, corredate da una procedura T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, oppure quando esse sono state rispedite da questo Paese, scortate da una procedura T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali.

4.

Le richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1 o 3 devono indicare il(i) caso(i) cui si riferiscono.

5.

Se le autorità competenti di un Paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire, esse devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità competenti interpellate possono accogliere o respingere la richiesta.

6.

Le informazioni ottenute in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 sono impiegate unicamente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse viene riconosciuta dal Paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto Paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità.

  1. Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).

Recupero

Art. 13bis1

Le autorità competenti dei paesi interessati, conformemente alle disposizioni dell’appendice IV, si prestano reciproca assistenza per il recupero dei crediti sorti nell’ambito del regime T1 o T2.

  1. Introdotto dall’Acc. del 22 nov. 1996, approvato dall’AF il 7 dic. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1997 1055 1054; FF 1995 III 317).

Comitato congiunto

Art. 14

1.

È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti della presente convenzione.

2.

Il comitato congiunto opera di comune accordo.

3.

Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

4.

Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.

5.

Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 15

1.

Il comitato congiunto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato delle Parti contraenti in merito alle esperienze acquisite nell’applicazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni, nonché prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo 3.

2.

In particolare, esso raccomanda:

  1. a)

    le modifiche della presente convenzione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3;

  2. b)

    ogni altra misura utile all’applicazione della presente convenzione.

3.

Il comitato adotta, mediante decisione:

  1. a)

    le modifiche alle appendici;

  2. b)

    ...

  3. c)

    le altre modifiche alla presente convenzione, rese necessarie dalle modifiche delle appendici;

  4. ...

  5. d)

    le misure transitorie1 necessarie in caso di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.

  6. e)

    l’invio a Paesi terzi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla presente Convenzione secondo la procedura di cui all’articolo 15bis.

Le decisioni di cui alle lettere da a) a d) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.2 3

4.

Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva.

5.

La decisione del Comitato misto di cui al paragrafo 3, lettera e) che invita un Paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che la comunica al Paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data.4

6.

A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il Paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel Comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro.5

  1. Vedi la Dec. n. 4/94 della Commissione mista dell’8 dic. 1994 (RS 0.631.242.044).
  2. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto CE-AELS del 23 lug. 1997, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 1997 (RU 1998 258).
  3. Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).
  4. Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 (RU 1996 1059 1048; FF 1995 II 1). Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto CE-AELS del 23 lug. 1997, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 1997 (RU 1998 258).
  5. Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).

Adesione dei Paesi terzi

Art. 15bis1

1.

Qualsiasi Paese terzo a cui, previa decisione del Comitato congiunto, il depositario della Convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare Parte contraente della Convenzione.

2.

Il Paese terzo invitato diventa Parte contraente della presente Convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese terzo che aderisce.

3.

L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

4.

Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l’adesione.

5.

Le raccomandazioni e decisioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, adottate dal Comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un’adesione, vengono comunicate anche al Paese terzo invitato tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

L’accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l’adesione viene considerata non valida.

  1. Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).

Disposizioni generali e finali

Art. 16

Ciascuna Parte contraente prende le misure atte a garantire che le disposizioni della presente convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre, per quanto possibile, le formalità imposte agli scambi e l’esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insorgono nell’applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 17

Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni che esse adottano per l’applicazione della presente convenzione.

Art. 18

Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle Parti contraenti o degli Stati membri della Comunità, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Art. 191

Le appendici alla presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto CE-AELS del 23 lug. 1997, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 1997 (RU 1998 258).

Art. 20

1.

La presente convenzione si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, ai territori dei Paesi di transito comune1.

2.

La presente convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, finché esso rimane vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale2.

  1. Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
  2. RS 0.631.112.514

Art. 21

Ogni Parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi, comunicato al depositario che provvede a informarne tutte le Parti contraenti.

Art. 22

1.

La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1988, sempreché le Parti contraenti abbiano depositato, anteriormente al 1° novembre 1987, i rispettivi atti di accettazione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, il quale agisce in qualità di depositario.

2.

Se la presente convenzione non entra in vigore il 1° gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di accettazione.

3.

Il depositario notifica la data del deposito dell’atto di accettazione di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 23

1.

Con l’entrata in vigore della presente convenzione cessano di essere applicabili gli accordi del 30 novembre 1972 e 23 novembre 19721 sull’applicazione della regola del transito comunitario, conclusi rispettivamente dall’Austria e dalla Svizzera con la Comunità, nonché l’accordo del 12 luglio 19772 sull’estensione dell’applicazione delle regole sul transito comunitario concluso tra questi Paesi e la Comunità.

2.

Tuttavia, gli accordi di cui al paragrafo 1 continuano ad essere applicabili alle operazioni T1 o T2 avviate anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione.

3.

Il regime di transito nordico tra Finlandia, Norvegia e Svezia3 cesserà a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente convenzione.

  1. [RU 1974 281, 1977 981 987 2182 2184, 1978 807 815, 1979 2107 2119, 1980 647 651 1828 1833 2104, 1981 2113, 1982 1198 1202 2015, 1983 320 1839, 1984 1574 1575, 1985 858, 1986 609 620 1430, 1987 503]
  2. [RU 1978 235]
  3. [RU 1986 2035], [RU 1986 2042], [RU 1986 2028]

Art. 24

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, finlandese, islandese, norvegese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee il quale ne consegna una copia autentica a ciascuna Parte contraente.

Fatto a Interlaken, il 20 maggio millenovecentottantasette.

Allegati

  • Procedure di transito comune
  • Applicazione dell’articolo 77
  • Procedura di continuità operativa per il transito comune
  • Posizione doganale di merci unionali e disposizioni relative all’euro
  • Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti informatici
  • Note esplicative relative all’utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di messaggi informatici normalizzati
  • Codici supplementari per il sistema di transito elettronico
  • Modello di documento d’accompagnamento transito
  • Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) del documento d’accompagnamento transito
  • Modello di elenco degli articoli
  • Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) dell’elenco degli articoli
  • Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito
  • Istruzioni per la compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posizione doganale di merci unionali
  • Codici per compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posizione doganale di merci unionali
  • Istruzioni relative alla distinta di carico
  • Istruzioni sull’impiego dei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito
  • Modelli di timbri utilizzati per la procedura di continuità operativa
  • TC 10 – Avviso di passaggio
  • Modello di timbro speciale utilizzato da uno speditore autorizzato
  • TC 11 – RICEVUTA
  • Etichetta
  • Impegno del fideiussore – garanzia isolata
  • Impegno del fideiussore – garanzia isolata a mezzo di certificati
  • Certificato di garanzia isolata
  • Impegno del fideiussore – garanzia globale
  • TC31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE
  • TC33 – Certificato di esonero dalla garanzia
  • Istruzioni relative ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia
  • Dichiarazioni di transito, documenti di accompagnamento transito e altri documenti
  • Requisiti comuni in materia di dati per una dichiarazione di transito
  • Documento di accompagnamento transito
  • Note e elementi d’informazione (dati) del documento di accompagnamento transito
  • Elenco degli articoli
  • Note e elementi informativi (dati) dell’elenco degli articoli
  • Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali
  • Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali
  • Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali
  • Nota esplicativa sull’uso della distinta di carico
  • Assistenza reciproca per il recupero dei crediti
  • Disposizioni applicative

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).