Législation

Protocollo del 26 giugno 1999 di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (appendici)

RS 0.631.21In vigoreStato 24.09.20259 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Le Parti contraenti della Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (firmata a Kyoto il 18 maggio 1973 ed entrata in vigore il 25 settembre 1974), in appresso «la Convenzione», elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, in appresso «il Consiglio», considerando che per conseguire gli obiettivi di: – eliminare le divergenze tra i regimi e le pratiche doganali delle Parti contraenti che possono ostacolare il commercio internazionale e gli altri scambi internazionali; – soddisfare le esigenze del commercio internazionale e della dogana in materia di facilitazione, semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali; – garantire norme appropriate in materia di controllo doganale; e – consentire alla dogana di far fronte a importanti cambiamenti nel commercio e nelle tecniche e nei metodi amministrativi, occorre modificare la Convenzione, considerando inoltre che la Convenzione modificata: – deve assicurare che i principi fondamentali di tale semplificazione e armonizzazione siano resi obbligatori per le Parti contraenti della Convenzione modificata; – deve dotare la dogana di procedure efficienti sostenute da metodi di controllo adeguati ed efficaci; e – consentirà di raggiungere un alto grado di semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali, il che rappresenta un obiettivo essenziale del Consiglio, e quindi contribuirà in misura rilevante a facilitare il commercio internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il preambolo e gli articoli della Convenzione sono modificati secondo il testo contenuto nell’appendice I del presente protocollo.

Art. 2

Gli allegati della Convenzione sono sostituiti dall’allegato generale contenuto nell’appendice II e dagli allegati specifici1 contenuti nell’appendice III del presente protocollo.

  1. La Svizzera non ha ratificato gli all. specifici.

Art. 3

1.

Ogni Parte contraente della Convenzione può esprimere il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, comprese le appendici I e II,

  1. (a)

    firmandolo senza riserva di ratifica;

  2. (b)

    depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di ratifica; oppure

  3. (c)

    aderendovi.

2.

Fino al 30 giugno 2000 il presente protocollo è aperto, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, alla firma delle Parti contraenti della Convenzione. Dopo tale data, sarà aperto alla loro adesione.

3.

Il presente protocollo, comprese le appendici I e II, entra in vigore tre mesi dopo che 40 Parti contraenti lo hanno firmato senza riserva di ratifica o hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

4.

Dopo che 40 Parti contraenti hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente protocollo a norma del paragrafo 1, una Parte contraente della Convenzione accetta le modifiche della Convenzione soltanto diventando parte del presente protocollo. Per tale Parte contraente, il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo che essa lo ha firmato senza riserva di ratifica o ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 4

Una Parte contraente può, quando esprime il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, accettare uno o più allegati specifici o capitoli degli allegati specifici contenuti nell’appendice III e notifica al segretario generale del Consiglio tale accettazione nonché le pratiche raccomandate per le quali formula riserve.

Art. 5

Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo, il segretario generale del Consiglio non accetta nessuno strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione.

Art. 6

Nelle relazioni tra le parti del presente protocollo, il presente protocollo con le sue appendici sostituisce la Convenzione.

Art. 7

Il segretario generale del Consiglio è il depositario del presente protocollo e svolge le funzioni di cui all’articolo 19 figurante nell’appendice I del presente protocollo.

Art. 8

Il presente protocollo è aperto alla firma delle Parti contraenti della Convenzione presso la sede del Consiglio a Bruxelles, a decorrere dal 26 giugno 1999.

Art. 9

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1, il presente protocollo e le sue appendici saranno registrati presso il segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

  1. RS 0.120

Allegati

  • Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali
  • Allegato generale
  • Allegati specifici
  • Arrivo delle merci nel territorio doganale
  • Importazione
  • Esportazione
  • Depositi doganali e zone franche
  • Transito
  • Condizioni minime alle quali devono adempiere i sigilli doganali
  • Trasformazione
  • Ammissione temporanea
  • Procedure speciali
  • Origine
  • Note
  • Regole da osservare per la compilazione del certificato d’origine

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

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