Législation

Accordo del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

RS 0.631.112.514.6In vigoreStato 01.01.202213 articoli

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Il Consiglio federale svizzero e Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein, desiderosi di consentire l’adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo conformemente all’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, adeguato mediante relativo protocollo del 17 marzo 1993, di seguito denominato «Accordo SEE», desiderosi di continuare ad intrattenere rapporti amichevoli, basati sul Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, di seguito denominato «Trattato doganale», ritenendo di comune accordo che il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE debbano applicarsi parallelamente mantenendo l’apertura della frontiera interna conformemente all’articolo 1 capoverso 2 del Trattato doganale, hanno convenuto di concludere a tale scopo un accordo ed hanno nominato quali loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona forma regolare, in virtù dell’articolo 8bis capoverso 2 del Trattato doganale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo disciplina in modo complementare le relazioni tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein a contare dall’entrata in vigore dell’Accordo SEE per il Principato del Liechtenstein.

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo:

  1. a)

    per diritto derivante dal Trattato doganale si intendono le disposizioni del Trattato doganale nonché il diritto applicabile in virtù dello stesso nel Principato del Liechtenstein;

  2. b)

    per diritto dello SEE si intendono le disposizioni dell’Accordo SEE, le convenzioni interne dell’AELS relative al suo funzionamento nonché le future convenzioni, legate necessariamente al funzionamento dell’Accordo SEE.

Art. 3

Il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE si applicano parallelamente nel Principato del Liechtenstein.

Nel caso di divergenze tra il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE, per il Principato del Liechtenstein si applica il diritto dello SEE nelle relazioni con le Parti contraenti dell’Accordo SEE.

Art. 4

Il Principato del Liechtenstein assicura mediante un sistema di sorveglianza del mercato e di controllo, segnatamente in conformità dell’Allegato 1, che le merci a cui si applica il diritto dello SEE non possano entrare, attraverso la frontiera aperta tra Svizzera e Liechtenstein, sul resto del territorio doganale svizzero, in violazione del diritto svizzero.

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein si riservano il diritto di adottare eventuali provvedimenti urgenti alla frontiera tra Svizzera e Liechtenstein, nel caso in cui il Consiglio federale o il Governo del Principato ritengano che il buon funzionamento del presente Accordo sia insufficiente o il Consiglio federale ritenga che il Trattato doganale sia compromesso dall’adozione del diritto dello SEE da parte del Principato del Liechtenstein.

Prima di adottare provvedimenti urgenti la Commissione mista dev’essere consultata. Se questo non è possibile a causa dell’urgenza dei provvedimenti da adottare, la Commissione mista dev’essere consultata al riguardo quanto prima.

Per quanto concerne il campo d’applicazione e la durata, detti provvedimenti urgenti devono limitarsi a quanto è strettamente necessario per eliminare le difficoltà. Vanno scelti preferibilmente provvedimenti che perturbano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo.

Se i provvedimenti urgenti si rivelano necessari a causa del funzionamento insufficiente del sistema di sorveglianza del mercato e di controllo previsto nel capoverso 1 o a causa dell’assunzione del nuovo diritto dello SEE da parte del Principato del Liechtenstein, il Principato del Liechtenstein si impegna a rifondere alla Confederazione Svizzera i costi derivanti da simili provvedimenti urgenti.

Art. 5

Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati, segnatamente quelli menzionati nell’Allegato II, sempre che questo sia necessario per l’esecuzione del presente Accordo.

Art. 6

I dati personali, comunicati dagli Stati contraenti e necessari per l’esecuzione del presente Accordo, devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. A tale scopo:

  1. a)

    lo Stato contraente che ne fa richiesta può utilizzare i dati soltanto ai fini previsti dall’Accordo;

  2. b)

    su richiesta di uno degli Stati contraenti, l’altro fornisce informazioni sull’utilizzazione dei dati comunicati;

  3. c)

    i dati comunicati possono essere elaborati soltanto dalle autorità cui spetta l’esecuzione del presente Accordo.

I dati personali comunicati devono essere conservati solo finché servono allo scopo per il quale sono stati raccolti.

Gli Stati contraenti si impegnano a registrare la comunicazione, il ricevimento e la trasmissione di dati personali nonché a proteggere gli stessi da un trattamento abusivo mediante adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le autorità degli Stati contraenti competenti per la protezione dei dati esaminano l’elaborazione dei dati personali comunicati.

Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull’utilizzazione prevista. Non vi è obbligo di dare informazioni nella misura in cui l’interesse pubblico a non fornire l’informazione sia preminente rispetto all’interesse della persona a ricevere detta informazione.

Art. 7

La Confederazione Svizzera esegue per conto del Principato del Liechtenstein, conformemente all’Allegato III, i provvedimenti amministrativi che risultano dall’adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo.

Art. 8

L’onere supplementare a carico della Confederazione Svizzera risultante dal presente Accordo viene indennizzato dal Principato del Liechtenstein. La base di calcolo è data dal costo medio annuo di un funzionario dell’amministrazione generale della Confederazione, calcolato dall’Amministrazione federale delle finanze.

I dettagli sono disciplinati dalle autorità competenti degli Stati contraenti nell’ambito di un accordo amministrativo.

Art. 9

È istituita una Commissione mista composta di rappresentanti degli Stati contraenti.

La Commissione mista agisce consensualmente.

La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all’anno. Entrambi gli Stati contraenti possono chiedere la convocazione di una seduta.

La Commissione mista adotta un regolamento interno.

La Commissione mista può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro che la sostengano nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 10

La Commissione mista ha il compito di garantire l’esecuzione del presente Accordo. Gli Stati contraenti si scambiano informazioni al riguardo e, su richiesta di uno Stato contraente, tengono consultazioni in seno alla Commissione mista.

La Commissione mista formula raccomandazioni e prende decisioni.

Essa consiglia in particolare modificazioni del presente Accordo nonché i provvedimenti che si rivelano necessari per l’esecuzione del presente Accordo.

Essa decide le modificazioni degli Allegati del presente Accordo. Tali decisioni devono essere confermate mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 11

Gli Allegati sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 12

Il presente Accordo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna.

Il presente Accordo entra in vigore, dopo la ratifica, alla data convenuta dagli Stati contraenti.

Art. 13

Il presente Accordo è valido fintantoché l’Accordo SEE rimane in vigore per il Principato del Liechtenstein.

Esso può essere denunciato in ogni momento da ciascuno Stato contraente con un preavviso di un anno.

Allegati

  • Obiettivi
  • In generale

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).