Le Alte Parti contraenti, ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal fare ricorso alla minaccia o all’impiego della forza, sia contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, che in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite; ricordando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle ostilità; basandosi sul principio del diritto internazionale secondo cui il diritto delle Parti di un conflitto armato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra non è illimitato, e sul principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materie nonché metodi di guerra capaci di provocare mali superflui, ricordando anche che è vietato di utilizzare mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale; confermando la loro determinazione, secondo cui, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati o da altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano, in ogni momento, sotto la salvaguardia e l’impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi dell’umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica; desiderando contribuire alla distensione internazionale alla cessazione della corsa agli armamenti e alla instaurazione della fiducia fra gli Stati e, quindi, alla realizzazione dell’aspirazione di tutti i popoli a vivere in pace; riconoscendo l’importanza di continuare a fare ogni sforzo sulla via del disarmo generale e completo, sotto controllo internazionale stretto ed efficace; riaffermando la necessità di continuare la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati; desiderando vietare o maggiormente limitare l’impiego di talune armi classiche, e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in tale campo potrebbero facilitare i principali negoziati sul disarmo intesi a porre fine alla produzione, stoccaggio e proliferazione di tali armi; sottolineando l’interesse a che tutti gli Stati, specialmente quelli militarmente importanti, divengano parti della presente Convenzione e dei Protocolli allegati; tenuto presente che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decidere di esaminare la questione di un possibile ampliamento della portata dei divieti e delle limitazioni contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati; tenuto inoltre presente che il Comitato del disarmo può decidere di esaminare la questione dell’adozione di nuove misure per evitare o limitare l’impiego di certe armi classiche, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1Campo d’applicazione1
RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.511. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell’articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni2.
2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.
3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.
4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale o l’integrità territoriale dello Stato.
5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.
6. L’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.
7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.
- Nuovo testo giusta l’em. del 21 dic. 2001, approvato dall’AF il 15 dic. 2003 ed entrato in vigore per la Svizzera il 19 lug. 2004 (RU 2004 3953 3951; FF 2003 3045).
- RS 0.518.521
Art. 2Relazioni con altri accordi internazionali
Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli allegati sarà interpretata nel senso di sminuire altri obblighi imposti alle Parti dal diritto internazionale umanitario applicabile in caso di conflitto armato.
La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati, nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, durante un periodo di 12 mesi a partire dal 10 aprile 1981.
Art. 4Ratifica, accettazione, approvazione, adesione
1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari. Ogni Stato che non abbia firmato la Convenzione potrà aderirvi.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
3. Ogni Stato potrà accettare di essere legato da uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, a condizione che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, notifichi al Depositario il proprio consenso ad essere legato da due almeno di detti Protocolli.
4. In qualsiasi momento dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, uno Stato può notificare al Depositario il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati, del quale esso non fosse ancora Parte.
5. Qualsiasi Protocollo che lega una Alta Parte contraente fa parte integrante della presente Convenzione per ciò che riguarda la detta Parte.
Art. 5Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che depositerà uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento da parte di quello Stato.
3. Ciascuno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dal detto Protocollo conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 dell’articolo 4 della presente Convenzione.
4. Per ogni Stato che notifica il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dallo stesso Protocollo, il Protocollo in questione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui il detto Stato avrà notificato il proprio consenso ad essere in tal modo legato.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile nei rispettivi paesi, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, la presente Convenzione e i Protocolli allegati di cui esse siano Parti e, in particolare, a includerne lo studio nei loro programmi d’istruzione militare, in modo che detti strumenti siano ben conosciuti dalle loro forze armate.
Art. 7Relazioni convenzionali a partire dall’entrata in vigore
1. Se una delle parti di un conflitto non è legata da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, le parti legate dalla presente Convenzione e dal detto Protocollo allegato restano legate dai documenti in questione nei loro reciproci rapporti.
2. Un’Alta Parte contraente è legata dalla presente Convenzione e da qualsiasi Protocollo allegato che sia in vigore per essa, in qualsiasi situazione contemplata nell’articolo 1, nei riguardi di qualsiasi Stato che non sia parte della presente Convenzione o che non sia legato dal Protocollo allegato pertinente, se quest’ultimo Stato accetta e applica la presente Convenzione o il Protocollo pertinente e ne dà notifica al Depositario.
3. Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti interessate di qualsiasi notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
RS 0.518.5214. La presente Convenzione e i Protocolli allegati dai quali un’Alta Parte contraente è legata si applicano a qualsiasi conflitto armato contro la detta Parte contraente del tipo indicato nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime della guerra:
- a)
quando l’Alta Parte contraente è anche parte del I Protocollo aggiuntivo, e una autorità del tipo indicato nel paragrafo 3 dell’articolo 96 di detto Protocollo si sia impegnata ad applicare le Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 96 di detto Protocollo, e si impegni ad applicare, per ciò che riguarda il conflitto in questione, la presente Convenzione e i Protocolli allegati pertinenti, o
- b)
quando l’Alta Parte contraente non sia parte del I Protocollo aggiuntivo ed una autorità del tipo indicato nel comma a) suddetto accetta ed applica, per ciò che riguarda il detto conflitto, gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati. Tale accettazione e tale applicazione hanno, nei riguardi del detto conflitto, i seguenti effetti:
- i)
le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i suoi Protocolli pertinenti allegati prendono effetto immediato per le parti del conflitto;
- ii)
la detta autorità esercita gli stessi diritti e assolve gli stessi obblighi di una Alta Parte contraente delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati;
- iii)
le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione e i Protocolli pertinenti allegati legano in modo eguale tutte le parti del conflitto.
L’Alta Parte contraente e l’autorità possono anche concordare di accettare e applicare, su una base di reciprocità, gli obblighi stabiliti dal I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra.
Art. 8Revisione ed emendamenti
- 1.
a)
Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre degli emendamenti alla presente Convenzione o ad uno qualsiasi dei Protocolli allegati dal quale essa sia legata. Ogni proposta di emendamento è comunicata al Depositario, che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti, chiedendo loro se sia il caso di convocare una conferenza per esaminarla. Se vi è l’accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà al più presto possibile una conferenza, cui saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti. Gli Stati che non siano parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori.
- b)
Detta conferenza potrà concordare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore nello stesso modo della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, restando inteso che gli emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti e che gli emendamenti ad uno dei Protocolli allegati potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti che siano legate da detto Protocollo.
- 2.
a)
Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, proporre dei protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Ogni proposta di protocollo aggiuntivo sarà comunicata al Depositario, che la notificherà a tutte le Alte Parti contraenti conformemente al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo. Se vi è l’accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà, al più presto possibile, una conferenza cui saranno invitati tutti gli Stati.
- b)
Detta conferenza potrà, con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla conferenza, approvare i protocolli aggiuntivi, che saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno allegati a quest’ultima ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 della presente Convenzione.
- 3.
a)
Se, dopo dieci anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione nessuna conferenza sarà stata convocata conformemente al comma a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni Alta Parte contraente potrà chiedere al Depositario di convocare una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti, per esaminare la portata dell’applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati, e studiare qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione e ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La conferenza potrà approvare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore conformemente al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo.
- b)
La conferenza potrà anche esaminare proposte di protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati rappresentati alla conferenza potranno partecipare pienamente a tale esame. I Protocolli aggiuntivi saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno ad essa allegati ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 della presente Convenzione.
- c)
Detta conferenza potrà considerare se si debba o no convocare una nuova conferenza su richiesta di un’Alta Parte contraente, nel caso in cui, dopo un periodo similare a quello indicato nel comma a) del paragrafo 3 del presente articolo, nessuna conferenza fosse stata convocata conformemente al comma a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.
1. Ogni Alta Parte contraente può denunziare la presente Convenzione o uno qualsiasi dei Protocolli allegati, notificando la sua decisione al Depositario.
2. La denunzia in tal modo effettuata avrà effetto un anno dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica o la denunzia. Tuttavia, se, allo scadere di tale anno, la Alta Parte contraente denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell’articolo 1, essa resterà legata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati fino alla fine del conflitto armato o dell’occupazione e, in ogni caso, fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle regole del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione contenenti disposizioni relative a situazioni in cui forze o missioni delle Nazioni Unite svolgano nella zona interessata compiti per il mantenimento della pace, di osservazione o compiti similari, fino al termine dei detti compiti.
3. Ogni denunzia della presente Convenzione si applicherà anche a tutti i Protocolli allegati di cui la Alta Parte denunziante abbia accettato gli obblighi.
4. Una denunzia avrà effetto soltanto nei riguardi dell’Alta Parte contraente denunziante.
5. Una denunzia non produrrà effetti nei confronti degli obblighi già contratti, a causa del conflitto armato, in virtù della presente Convenzione e dei Protocolli allegati dall’Alta Parte contraente denunziante per ogni atto commesso prima che la denunzia stessa divenisse effettiva.
1. Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.
2. Oltre all’esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notificherà a tutti gli Stati:
- a)
le firme apposte alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 3;
- b)
gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 4;
- c)
le notifiche di accettazione degli obblighi derivanti dai Protocolli allegati alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 4;
- d)
le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati, conformemente all’articolo 5;
- e)
le notifiche di denunzia ricevute conformemente all’articolo 9 e le date d’inizio del loro effetto.
Art. 11Testi autentici
L’originale della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, sono egualmente autentici, sarà depositato presso il Depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati.
Allegati
- trappole e altri dispositivi, nella versione modificata il
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