Législation

Accordo del 9 aprile 2010 che istituisce il Gruppo d'interesse economico EUMETNET (con all.)

RS 0.425.44In vigoreStato 08.03.202421 articoli

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Accordo che istituisce il Gruppo d’interesse economico EUMETNET tra i Servizi meteorologici o idrometeorologici nazionali («SMN»):1. SMN dell’Austria, «Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik» (ZAMG), creato mediante il decreto imperiale del 23 luglio 1851 emendato dalla legge sull’organizzazione della ricerca Forschungsorganisationsgesetz BGBl n. 341/1981, rappresentante la Repubblica d’Austria, con sede sociale in Hohe Warte 38, 1190 Vienna, Austria; 2. SMN del Belgio, Istituto reale di meteorologia del Belgio («Institut Royal Météorologique de Belgique», «Koninklijk Meteorologisch Instituut»), un servizio dello Stato a gestione separata, creato mediante decreto reale del 31 luglio 1913 e modificato dal decreto reale del 31 dicembre 1986, con partita IVA BE0349.294.822, con sede sociale in Avenue Circulaire 3, 1180 Bruxelles, Belgio; 3. SMN della Croazia, Istituto idrometeorologico nazionale («Državni Hidrometeorološki Zavod, DHMZ»), un organo pubblico tecnico di ricerca, creato mediante decreto governativo della Repubblica di Croazia del 27 agosto 1947, con partita IVA HR 74660437164, con sede sociale in Grič 3, 10000 Zagabria, Croazia; 4. SMN di Cipro, Dipartimento di meteorologia di Cipro («Τμήμα Μετεωρολογίας της Κύπρου»), un dipartimento governativo posto sotto la responsabilità del Ministero dell’agricoltura, delle risorse rurali e dell’ambiente, creato mediante decisione del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 1975, con partita IVA CY 90001625M, con sede sociale in Nikis Ave., 28 1086 Nicosia, Cipro; 5. SMN della Repubblica Ceca, Istituto idrometeorologico ceco («Český hydrometeorologický ústav»), istituto parzialmente finanziato dallo Stato che agisce in qualità di istituzione statale, creato mediante decreto governativo n. 96/1953 del 27 novembre 1953, il cui statuto è pubblicato ed emendato dal Ministero dell’ambiente, con sede sociale in Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praga 4 – Komořany, Repubblica Ceca; 6. SMN della Danimarca, Istituto danese di meteorologia («Danmarks Meteorologiske Institut»), un’istituzione statale creata mediante decisione parlamentare del dicembre del 1989, registrata sotto il numero 1815 9104, con sede sociale in Lyngbyvej 100, 2100 Copenhagen, Danimarca; 7. SMN dell’Estonia, Agenzia estone per l’ambiente («Keskkonnaagentuur»), un ente di diritto pubblico posto sotto la responsabilità del Ministero dell’ambiente, creato mediante direttiva n. 509 del Ministero dell’ambiente del 21 maggio 2013, con partita IVA EE101646790, con sede sociale in Mustamäe tee 33, 10616, Tallinn, Estonia; 8. SMN della Finlandia, Istituto finlandese di meteorologia («Ilmatieteen laitos», FMI), creato mediante la legge sull’Istituto finlandese di meteorologia («Laki ilmatieteen laitoksesta») 22.12.1967/585, con partita IVA FI02446647 con sede sociale in Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki, Finlandia; 9. SMN della Francia, Météo-France, istituto pubblico di carattere amministrativo, creato mediante decreto n. 93-861 e modificato dal decreto n. 2016-765, con partita IVA FR03180060030, con sede sociale in 73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex, Francia; 10. SMN della Germania, Servizio meteorologico tedesco («Deutscher Wetterdienst», DWD), un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica parziale, facente capo al Ministero federale per il digitale e i trasporti («Bundesministerium für Digitales und Verkehr »), creato mediante la legge del 10 settembre 1998 sul Servizio meteorologico tedesco («Gesetz über den deutschen Wetterdienst»), emendata dall’articolo 1 della prima legge modificativa del 17 luglio 2017, con partita IVA DE221793973, con sede sociale in Frankfurter Strasse 135, 63067 Offenbach, Germania; 11. SMN della Grecia, Servizio meteorologico nazionale ellenico («Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία»), un servizio statale subordinato al Ministero della difesa, creato mediante la legge 5258 dell’8 agosto 1931, operante in virtù della legge 2292 del 15 febbraio 1995 e del decreto presidenziale 161 del 3 luglio 1997, con sede sociale in El. Venizelou 14, 16777 Helliniko, Atene, Grecia; 12. SMN dell’Ungheria, Servizio meteorologico ungherese («Országos Meteorológiai Szolgálat», OMSZ), un’istituzione centrale indipendente subordinata al Ministero dell’agricoltura, le cui attività sono regolamentate dal decreto governativo n. 277/2005. (XII. 20.), con partita IVA HU 15311760, con sede sociale in Kitaibel Pál utca 1, H-1024 Budapest, Ungheria; 13. SMN dell’Islanda, Ufficio meteorologico islandese («Veðurstofa Íslands», IMO), un’istituzione statale creata mediante decisione parlamentare dell’11 giugno 2008, registrata sotto il numero 99733, con sede sociale in Bustadavegur 9, 150 Reykjavik, Islanda; 14. SMN dell’Irlanda, Servizio meteorologico irlandese («Met Éireann»), una divisione del Ministero dell’alloggio, della pianificazione e degli enti pubblici territoriali con partita IVA 4000068T, creata mediante la decisione del Servizio meteorologico del 1936 (ridistribuzione dei servizi pubblici) in virtù della legge del 1924 sul «Ministers and Secretaries Act», con sede sociale in Glasnevin Hill, Dublino 9, Irlanda; 15. SMN dell’Italia, Aeronautica militare – Comando delle Forze operative – Servizio meteorologico (ReMET), con sede in Viale dell’Università 4 – 00185 Roma, Italia; 16. SMN della Lettonia, Centro lettone per l’ambiente, la geologia e la meteorologia («Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs», LEGMC), creato mediante decisione del Gabinetto dei ministri (n. 448) del 1° luglio 2009, con partita IVA LV50103237791, con sede sociale in Maskavas Str. 165, Riga, 1019 Lettonia; 17. SMN del Lussemburgo, MeteoLux, un servizio statale dell’Amministrazione della navigazione aerea, creato mediante legge del 21 dicembre 2007, con partita IVA LU22209540, con sede sociale in 4, route de Trêves, 2632 Lussemburgo; 18. SMN di Malta, MAMO, gestito da Malta International Airport plc in virtù dell’accordo del 25 gennaio 2002 con il Governo di Malta, con partita IVA MT12357210, con sede sociale presso Malta International Airport plc, Aviation Avenue Gudja, Malta LQA 4000; 19. SMN del Montenegro, Istituto idrometeorologico e sismologico del Montenegro (IHMS), ente pubblico istituito dal Governo del Montenegro mediante il decreto del 23 gennaio 2012 concernente l’organizzazione del lavoro dell’Amministrazione pubblica e in seguito alla fusione di due istituti (Istituto idrometeorologico e Osservatorio sismologico), con sede sociale in IV Proleterske 19, 81 000 Podgorica, Montenegro; 20. SMN dei Paesi Bassi, Istituto reale olandese di meteorologia («Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut», KNMI), un’agenzia statale subordinata al Ministero dell’infrastrutture e dell’ambiente, creato mediante decreto reale del 31 gennaio 1854, con partita IVA NL8216.93.992B01, con sede sociale in Utrechtseweg 297, NL-3731 GA De Bilt, Paesi Bassi; 21. SMN della Norvegia, Istituto norvegese di meteorologia («Meteorologisk institutt», MET Norway), un’istituzione statale subordinata al Governo, il cui statuto giuridico e i compiti sono regolamentati dal decreto reale del 9 novembre 2005, con partita IVA NO971274042MVA, con sede sociale in P.O. Box 43 Blindern, Henrik Mohns plass 1, 0313 Oslo, Norvegia; 22. SMN della Polonia, Istituto per la meteorologia e la gestione delle acque, («Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Institut», IMGW), un’istituzione di ricerca e sviluppo creata mediante il decreto n. 338/72 del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1972, registrata sotto il numero 0000062756 e il numero d’identificazione fiscale 525 000 88 09, con sede sociale in ul. Podleśna 61, 01-673 Varsavia, Polonia; 23. SMN del Portogallo, Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera («Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA»), un istituto pubblico amministrativo dello Stato creato mediante decreto di legge n. 68/2012 del 20 marzo 2012, con numero fiscale 510 265 600, con sede sociale in Rua C ao Aeroporto de Lisboa, 1749-077 Lisbona, Portogallo; 24. SMN della Serbia, Servizio idrometeorologico della Repubblica di Serbia («Републички хидрометеоролошки завод Србије», RHMSS), un servizio specializzato creato mediante la legge sui ministeri (Foglio ufficiale della Repubblica di Serbia, n. 44/2014, 14/2015 e 54/2015), registrato sotto il numero d’identificazione fiscale 102217008, con sede sociale in Kneza Viseslava 66, 11030 Belgrado, Repubblica di Serbia; 25. SMN della Slovacchia, Istituto idrometeorologico della Slovacchia («Slovenský hydrometeorologický ústav, SHMÚ»), un organismo sovvenzionato, creato mediante decisione n. 23/2006-1.6 del Ministro dell’ambiente della Repubblica slovacca del 12 giugno 2006, che modifica e completa l’atto costitutivo dell’Istituto idrometeorologico della Slovacchia, con numero 156 884, con sede sociale in Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, Slovacchia; 26. SMN della Slovenia, Agenzia ambientale della Repubblica di Slovenia («Agencija Republike Slovenije za okolje», ARSO), un servizio del Ministero dell’ambiente e della pianificazione territoriale, creato mediante la legge che modifica la legge n. 30/2001 del 26 aprile 2001 sull’organizzazione e le competenze dei ministeri, con sede sociale in Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Repubblica di Slvoenia; 27. SMN della Spagna, Agenzia statale per la meteorologia («Agencia Estatal de Meteorología», AEMET), un servizio meteorologico statale creato mediante il decreto reale n. 186/2008 dell’8 febbraio 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale di Stato del 14 febbraio 2008, registrato sotto il numero Q‑2801668‑A, con sede sociale in Leonardo Prieto Castro, 8, 28040 Madrid, Spagna; 28. SMN della Svezia, Istituto svedese di meteorologia e idrologia («Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut», SMHI), un’istituzione statale creata mediante l’ordinanza SFS 1918:903 del 29 ottobre 1918, con partita IVA SE202100069601, con sede sociale in 601 76 Norrköping, Svezia; 29. SMN della Svizzera, Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) del Dipartimento federale dell’interno, con sede sociale all’Operation Center 1, CP 257, CH-8058 Zurigo aeroporto, Svizzera; 30. SMN dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Servizio idrometeorologico (HMS), creato mediante 5732131/Gazette 58/2000 del 27 luglio 2000, con sede sociale in Skupi 28, Skopje – 1000, ex Repubblica jugoslava di Macedonia; e 31. SMN del Regno Unito, Ufficio meteorologico nazionale del Regno Unito («Met Office»), un fondo di commercio governativo creato nel 1996 mediante lo strumento statutario n. SI1996/774, con partita IVA UK888 8053 62, con sede sociale in FitzRoy Road, Exeter, EX1 3PB, Regno Unito. Di seguito gli SMN sono denominati singolarmente «membro» e collettivamente «membri». Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Accordo, i termini scritti con l’iniziale maiuscola hanno il significato definito nell’Allegato 1 dell’Accordo.

Art. 1Denominazione

1.

Il Gruppo è denominato «EUMETNET» (di seguito «Gruppo»). EUMETNET ha la forma giuridica di un Gruppo d’interesse economico («Groupement d’Intérêt Economique», di seguito «GIE») secondo il diritto belga.

2.

La denominazione EUMETNET è sempre preceduta dall’espressione «Gruppo d’interesse economico» o dal suo acronimo «GIE» su qualunque documento che emani dal medesimo.

Art. 2Scopo

1.

Lo scopo del Gruppo è, nell’interesse collettivo dei suoi membri, di promuovere la responsabilità ufficiale o l’attività principale dei membri e di organizzare la cooperazione fra i membri che lavorano in rete, per aiutarli a fornire:

  1. a)

    conoscenze specialistiche di prim’ordine nei settori della meteorologia, del clima e dell’ambiente e nelle attività correlate;

  2. b)

    un supporto tecnico alla comunità scientifica corrispondente;

  3. c)

    dati e prodotti1 di elevata qualità;

  4. d)

    una comunicazione efficace con l’UE su questioni riguardanti la collettività dei membri.

2.

La portata delle attività di cooperazione in seno al Gruppo si estende alle attività principali dei suoi membri, ivi compresi i seguenti settori senza tuttavia limitarsi soltanto a questi settori:2

  1. a)

    sistemi di osservazione;

  2. b)

    banche dati;

  3. c)

    sistemi di elaborazione e trasmissione dei dati;

  4. d)

    prodotti3 previsionali;

  5. e)

    ricerca e sviluppo;

  6. f)

    formazione;

  7. g)

    coordinamento del supporto tecnico.

3.

Per raggiungere i suoi obiettivi, il Gruppo istituisce Programmi e Gruppi di lavoro impiegando le competenze e gli impianti dei suoi membri mediante una ripartizione adeguata dei compiti e delle risorse.

4.

Lo scopo del Gruppo è anche quello di rappresentare i suoi membri, nel loro interesse collettivo, davanti a terzi competenti, incluse le autorità pubbliche o gli enti pubblici come le istituzioni dell’Unione europea interessate (fra cui, ma non solo, la CE). Nell’ambito del proprio mandato, il Gruppo agisce, fra l’altro, in qualità di interfaccia fra i suoi membri e terzi in settori d’interesse collettivo dei membri per permettere: (i) la partecipazione, a beneficio della collettività dei membri, a inviti a presentare proposte per progetti (finanziati esternamente); (ii) la firma di accordi o contratti con organi terzi interessati, a beneficio della collettività dei membri, incluso il finanziamento esterno di attività; e (iii) il miglioramento del coordinamento e della cooperazione fra i membri in questi settori.

5.

Il Gruppo coordina le proprie attività con quelle di organizzazioni europee attive nel settore della meteorologia, fra cui il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT) e l’Organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT).

6.

Il Gruppo rispetta i compiti dei suoi membri.

7.

Le attività svolte in seno al Gruppo non escludono che attività simili siano svolte, in maniera autonoma o nell’ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale, da un membro del Gruppo.

8.

Le attività svolte dal Gruppo nell’ambito del proprio scopo devono riallacciarsi all’attività economica dei suoi membri, a condizione di conservare un carattere ausiliario rispetto all’attività economica in questione.

9.

A scanso di ogni dubbio, lo scopo del Gruppo non è di conseguire benefici e nemmeno di esercitare una qualsiasi attività commerciale.

  1. Nuova espr. giusta l’art. 2 n. 2.1 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).
  2. Aggiornato dall’art. 2 n. 2.1 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).
  3. Nuova espr. giusta l’art. 2 n. 2.1 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).

Art. 3Programmi

1.

I Programmi sono Programmi principali, intrapresi dalla collettività dei membri, oppure Programmi opzionali, intrapresi da un gruppo di membri. In entrambi i casi, essi devono essere conformi agli obiettivi del Gruppo enunciati all’articolo 2 e andare a vantaggio dell’interesse collettivo dei membri.

2.

Ogni Programma è avviato in virtù di una Decisione istitutiva del programma che ne specifica gli obiettivi, il risultato auspicato, i limiti budgetari, il fabbisogno di risorse e le tappe principali.

3.

La decisione di istituire un Programma principale è presa dall’Assemblea dei membri.

4.

La decisione di principio sull’istituzione di un Programma opzionale è presa durante la riunione dell’Assemblea dei membri nel corso della quale i membri dichiarano la loro intenzione di parteciparvi.

5.

Ciascun membro deve confermare per scritto la propria decisione di partecipare e di stanziare le risorse necessarie a un Programma opzionale entro tre mesi dalla Decisione istitutiva del programma presa dall’Assemblea dei membri. Affinché la Decisione istitutiva del programma entri in vigore sono necessari l’impegno e la partecipazione di almeno due1 membri. Dopo l’entrata in vigore della Decisione istitutiva del Programma opzionale, i membri che hanno confermato la loro decisione di parteciparvi e di stanziare le risorse necessarie sono chiamati Membri partecipanti a questo Programma. L’esecuzione del Programma inizia soltanto se e quando i contributi dei membri che hanno confermato la loro partecipazione raggiungono almeno l’80 per cento dell’integralità dei contributi dei membri che hanno dichiarato la loro intenzione di partecipare al Programma opzionale. In caso contrario, l’Assemblea dei membri riesamina la decisione.

6.

I membri hanno il diritto di diventare Membri partecipanti nel corso dell’esecuzione di un Programma opzionale. In questo caso devono versare un indennizzo ai Membri partecipanti per le spese generate dal Programma fino alla data di adesione. L’ammontare dell’indennizzo è stabilito dai Membri partecipanti dopo consultazione del Direttore esecutivo che fornisce assistenza e consulenza a questo riguardo.

7.

Il Gruppo delega a un membro, chiamato Membro coordinatore del programma, la competenza di gestire l’esecuzione del programma conformemente alla Decisione istitutiva del programma. Una simile delega ha una durata definita che non supera i cinque (5) anni, ma può essere prolungata. La delega consente di ricorrere a subcontraenti esterni che non appartengono al Gruppo.

8.

Il Membro coordinatore del programma è selezionato dall’Assemblea dei membri.

9.

La Decisione istitutiva del programma stabilisce le condizioni specifiche del recesso di un membro e le condizioni specifiche del recesso o della dimissione del Membro coordinatore del programma dalla propria delega.

  1. Nuova espr. giusta l’art. 2 n. 2.2 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).

Art. 4Assemblea dei membri

1.

L’Assemblea dei membri si compone di un (1) rappresentante di ciascun membro. I rappresentanti possono avvalersi di consulenti.

2.

Un membro può rappresentare un (1) altro membro durante una riunione dell’Assemblea dei membri. A tal fine è necessaria un’autorizzazione scritta. Il membro rappresentato è considerato presente.

3.

L’Assemblea dei membri elegge e designa un presidente e un vicepresidente per un periodo di due (2) anni, con possibilità di una sola rielezione.

4.

L’Assemblea dei membri si riunisce regolarmente, in conformità agli Accordi di lavoro del Gruppo. Riunioni supplementari dell’Assemblea dei membri si tengono su richiesta di almeno un quarto dei membri del Gruppo.

5.

La riunione annuale dell’Assemblea dei membri si tiene nella sede del Gruppo il terzo lunedì di maggio di ogni anno o, nel caso in cui questa data non fosse un giorno feriale in Belgio, il primo giorno feriale dopo il terzo lunedì di maggio. L’Assemblea dei membri può tuttavia decidere all’unanimità di organizzare la riunione annuale in un altro luogo e/o di anticiparla o posticiparla, a condizione che i conti annuali siano preparati e approvati entro i termini previsti dal diritto belga.

6.

...1

  1. Abrogato dall’art. 2 n. 2.3 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, con effetto per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).

Art. 5Amministrazione

1.

Il Direttore esecutivo (manager/zaakvoerder) gestisce il Gruppo.

2.

Il Direttore esecutivo gestisce il Gruppo conformemente allo scopo del medesimo e alle direttive dell’Assemblea dei membri. Il Direttore esecutivo assicura la collaborazione con il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri. L’operato del Direttore esecutivo è retto, nel limite di quanto è applicabile, da una delega di competenze (ivi comprese regole dettagliate sui poteri in materia di operazioni bancarie) dall’Assemblea dei membri al Direttore esecutivo. Le responsabilità del Direttore esecutivo comprendono:

  1. –

    la gestione corrente del Gruppo;

  2. –

    l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei membri;

  3. –

    la tenuta della contabilità e dei conti del Gruppo, così come la gestione dei suoi beni;

  4. –

    la consultazione dell’Assemblea dei membri in merito a tutte le questioni importanti o straordinarie;

  5. –

    l’allestimento del business plan e del preventivo annuali;

  6. –

    la verifica dell’esecuzione dei Programmi;

  7. –

    l’informazione dell’Assemblea dei membri, a ritmo semestrale o in qualsiasi altro momento essa lo richieda, sulle attività, sugli sviluppi in atto e sulla situazione finanziaria del Gruppo;

  8. –

    l’informazione di un membro, se questi lo richiede per scritto, sulle attività, sugli sviluppi in atto e sulla situazione finanziaria del Gruppo.

3.

Il Direttore esecutivo può rappresentare in modo legalmente valido il Gruppo di fronte a terzi e davanti alle autorità giudiziarie.

4.

Il Direttore esecutivo è autorizzato, previa approvazione dell’Assemblea dei membri, a firmare contratti e accordi con terzi a nome del Gruppo.

5.

Il Direttore esecutivo è assistito e coadiuvato dalla Segreteria.

Art. 6Ruolo dell’Assemblea dei membri

1.

L’Assemblea dei membri è la sola autorizzata a prendere tutte le decisioni necessarie all’attuazione del presente Accordo.

2.

Fatti salvi i requisiti in materia di votazioni di cui all’articolo 7, l’Assemblea dei membri è la sola autorizzata a:

  1. a)

    decidere su un’adesione al Gruppo;

  2. b)

    eleggere il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri;

  3. c)

    selezionare e designare il Direttore esecutivo;

  4. d)

    emendare il presente Accordo;

  5. e)

    stabilire le linee direttrici strategiche o generali che costituiranno il quadro per l’attività del Gruppo;

  6. f)

    stabilire gli Accordi di lavoro e le Regole di gestione finanziaria del Gruppo;

  7. g)

    approvare il preventivo annuale;

  8. h)

    approvare i conti annuali del Gruppo;

  9. i)

    dare scarico al Direttore esecutivo;

  10. j)

    istituire Programmi conformemente all’articolo 3;

  11. k)

    decidere su modifiche alle Decisioni istitutive dei programmi;

  12. l)

    decidere, sulla base delle raccomandazioni del Direttore esecutivo, di adottare misure correttive o preventive nell’esecuzione dei Programmi.

3.

Se necessario, l’Assemblea dei membri può istituire organi sussidiari. In particolare può istituire Consigli di programma per specifici Programmi o attività che l’assistano nella supervisione e pianificazione di Programmi o attività e nella preparazione delle decisioni in merito ad essi.

4.

L’Assemblea dei membri può istituire per ogni Programma uno o più Comitati consultivi di programma che fungono da consulenti del Membro coordinatore del programma.

Art. 7Votazioni e voto per delega

1.

Ogni membro dell’Assemblea dei membri dispone di un voto. In tutte le votazioni dell’Assemblea dei membri le astensioni non sono contabilizzate come voto, fatto salvo se è richiesta l’unanimità o la maggioranza dei due terzi; in questo caso le astensioni sono contabilizzate come voto in favore della proposta o della decisione.

2.

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Accordo, l’Assemblea dei membri si riunisce soltanto se è presente o rappresentata in modo legalmente valido la maggioranza dei membri. Se il quorum non è raggiunto, l’Assemblea dei membri si riunisce nuovamente non appena la situazione lo permette ed è considerata come riunita in modo legalmente valido a prescindere dal quorum dei membri presenti o rappresentati (fermo restando, tuttavia, che le maggioranze di voto stabilite nel presente Accordo restino invariate).

3.

L’Assemblea dei membri decide all’unanimità, ossia con i voti di tutti i membri aventi diritto di voto, su:

  1. a)

    l’istituzione di Programmi principali conformemente all’articolo 3;

  2. b)

    modifiche alle Decisioni istitutive dei programmi principali laddove opportuno;

  3. c)

    la durata di ogni Programma principale e il limite di spesa;

  4. d)

    il limite di spesa triennale della Segreteria;

  5. e)

    l’ammissione di nuovi membri;

  6. f)

    l’elaborazione di progetti con terzi, qualora non vi sia un sottoinsieme predefinito di membri coinvolti;

  7. g)

    l’elaborazione di Memorandum di cooperazione o di Memorandum di accordo;

  8. h)

    qualsiasi emendamento al presente Accordo o qualsiasi estensione delle attività del Gruppo;

  9. i)

    l’esonero dalla responsabilità di un membro uscente del Gruppo per impegni presi prima della notifica ufficiale della sua decisione di lasciare il Gruppo; il membro uscente è escluso dal voto in questione;

  10. j)

    lo scioglimento del Gruppo e, in questo caso, gli accordi necessari sui Programmi in corso d’attuazione e i beni comuni;

  11. k)

    la conclusione di prestiti superiori ai limiti fissati nelle Regole di gestione finanziaria;

  12. l)

    il trasferimento della sede sociale del Gruppo.

4.

Con la maggioranza di almeno due terzi dei membri presenti e aventi diritto di voto, che rappresentano almeno due terzi dell’importo totale della Scala RNL dei contributi finanziari dell’anno in corso di tutti i membri conformemente all’articolo 9 paragrafo 1, l’Assemblea dei membri è autorizzata a:

  1. a)

    adottare o modificare gli Accordi di lavoro e le Regole di gestione finanziaria;

  2. b)

    selezionare e designare i revisori e, in caso contrario, i commissari e fissare le loro remunerazioni;

  3. c)

    se necessario, approvare il preventivo annuale dei Programmi principali entro i limiti finanziari stabiliti nella Decisione istitutiva del programma;

  4. d)

    approvare il business plan e il preventivo annuale della Segreteria entro i limiti finanziari convenuti per il triennio;

  5. e)

    dare il suo previo accordo alle decisioni sulle transazioni conformemente alle Regole di gestione finanziaria, ivi compresi i prestiti inferiori ai limiti fissati nelle Regole di gestione finanziaria;

  6. f)

    elaborare progetti con terzi, qualora vi sia un sottoinsieme predefinito di membri coinvolti;

  7. g)

    dal seguente tenore: «approvare gli Accordi di cooperazione;

  8. h)

    approvare la Scala RNL delle quote di adesione dei membri conformemente all’articolo 9;

  9. i)

    decidere sull’esclusione di un membro; questo membro è escluso dal voto in questione.

5.

Con la maggioranza di due terzi dei membri presenti e aventi diritto di voto, l’Assemblea dei membri è autorizzata a:

  1. a)

    approvare i conti annuali del Gruppo;

  2. b)

    eleggere e designare il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri;

  3. c)

    decidere sull’istituzione di un Programma opzionale;

  4. d)

    designare o revocare la nomina del Direttore esecutivo.

6.

Con la maggioranza semplice dei membri presenti e aventi diritto di voto, l’Assemblea dei membri è autorizzata a:

  1. a)

    selezionare il Membro coordinatore del programma per ciascun Programma.

7.

Nei casi in cui il presente Accordo non preveda una maggioranza speciale, l’Assemblea dei membri decide a maggioranza semplice.

8.

Per le decisioni relative a un Programma opzionale, i Membri partecipanti sono autorizzati:

  1. a)

    all’unanimità, a fissare il limite di spesa per tutta la durata del Programma;

  2. b)

    con la doppia maggioranza dei due terzi (come specificata nel par. 4 di cui sopra, ma limitata ai Membri partecipanti), ad approvare il preventivo annuale entro i limiti finanziari stabiliti nella Decisione istitutiva del programma;

  3. c)

    con la doppia maggioranza dei due terzi, accettare il recesso di un Membro partecipante conformemente alle regole stabilite nella Decisione istitutiva del programma.

Nei casi in cui il presente Accordo non preveda una maggioranza speciale, i Membri partecipanti decidono a maggioranza semplice.

9.

In casi straordinari o urgenti, il Direttore esecutivo può essere autorizzato dal presidente dell’Assemblea dei membri a organizzare una votazione elettronica o per corrispondenza conformemente alle condizioni stabilite negli Accordi di lavoro.

Art. 8Sede sociale

1.

La sede sociale del Gruppo si trova nei locali dell’Istituto reale di meteorologia del Belgio («Institut Royal Météorologique de Belgique»), Avenue Circulaire 3, 1180 Bruxelles, Belgio.

2.

L’Assemblea dei membri può trasferire la sede sociale in un luogo diverso in Belgio, fatte salve le leggi belghe applicabili in materia di uso delle lingue.

3.

In ogni caso, la denominazione e l’indirizzo del Gruppo sono chiaramente visibili su tutti i documenti che emanano dal Gruppo.

Art. 9Finanziamento e conti annuali

1.

I costi della Segreteria e dei Programmi principali sono ripartiti fra i membri per mezzo delle quote di adesione calcolate su una scala basata sulla media del reddito nazionale lordo del rispettivo Paese nel corso degli ultimi tre (3) anni civili per i quali sono disponibili statistiche (cosiddetta «Scala RNL»). La Scala RNL è aggiornata ogni tre anni o più di frequente, su decisione dell’Assemblea dei membri.

2.

La scala dei contributi dei membri ai Programmi opzionali è di regola basata sul reddito nazionale lordo. Tuttavia, i Membri partecipanti possono decidere altrimenti.

3.

Il preventivo dei Programmi è fissato in euro. Tutte le quote di adesione e i contributi sono fissati e versati in euro.

4.

La Segreteria riscuote tutte le quote di adesione e i contributi conformemente alle decisioni dell’Assemblea dei membri.

5.

Se, in qualsiasi momento, non sono disponibili mezzi per liquidare pagamenti immediatamente esigibili dal Gruppo, il Direttore esecutivo può ottenere da una banca un’anticipazione di cassa o uno scoperto per un periodo massimo di tre (3) mesi. Se non fosse sufficiente, può stipulare un prestito previo accordo dell’Assemblea dei membri, conformemente e nei limiti delle Regole di gestione finanziaria e dei requisiti in materia di votazioni stabiliti nel presente Accordo.

6.

In caso di ritardo nel pagamento delle quote di adesione o dei contributi, il membro è obbligato a versare un indennizzo conformemente alle Regole di gestione finanziaria.

7.

Se non paga le quote di adesione o i contributi dovuti per un periodo di un (1) anno, il membro perde il diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea dei membri fino a che non provvede al pagamento delle quote di adesione o dei contributi scoperti.

8.

L’esercizio contabile del Gruppo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio contabile inizia alla data di deposito del presente Accordo e termina il 31 dicembre 2010.

9.

Il Direttore esecutivo prepara i conti annuali conformemente alla legge contabile vigente e alle disposizioni di applicazione (regolarmente modificate).1 I conti annuali sono sottoposti per approvazione all’Assemblea dei membri in occasione della riunione annuale.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2.5 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).

Art. 10Revisione contabile

1.

L’Assemblea dei membri seleziona uno o più revisori per sottoporre a verifica la gestione del Gruppo e i suoi conti. La selezione si effettua al di fuori dei membri del Gruppo. Il mandato del revisore o dei revisori dura un anno e può essere rinnovato dall’Assemblea dei membri.

2.

Il revisore o i revisori presentano un rapporto annuale all’Assemblea dei membri. Ha o hanno costantemente accesso a tutti i conti e documenti pertinenti del Gruppo e/o alle sue attività.

3.

Se, a un dato momento, (almeno) uno dei membri del Gruppo è costretto a designare un commissario, il Gruppo designa anch’esso un commissario. In questo caso, il commissario è designato dall’Assemblea dei membri per una durata rinnovabile di tre (3) anni. Se un commissario è designato in virtù del presente paragrafo, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo 10 non sono applicabili.

Art. 11Responsabilità congiunta e solidale

1.

I membri rispondono in modo congiunto e solidale di tutti i debiti del Gruppo. Un nuovo membro può essere esonerato dai debiti del Gruppo contratti prima della sua adesione. Un membro che lascia il Gruppo risponde anche in seguito degli impegni del Gruppo assunti prima della notifica ufficiale della sua decisione di lasciare il Gruppo, a meno che l’Assemblea dei membri non decida altrimenti.

2.

In caso di azione legale intentata da terzi contro uno o più membri chiamati a rispondere in modo congiunto e solidale per un’inadempienza del Gruppo, tutti i membri si fanno carico, all’interno del Gruppo e senza ledere in alcun modo i diritti di terzi, delle conseguenze finanziarie; se l’inadempienza del Gruppo risulta dal comportamento di uno o più membri in particolare che sono implicati nella controversia con i terzi in questione, soltanto questo o questi si assumono la responsabilità interna ultima delle conseguenze finanziarie dell’azione legale. Ne risulta che i membri che non sono implicati nella controversia con i terzi in questione non si assumono la responsabilità interna ultima delle conseguenze finanziarie dell’azione legale.1

3.

I membri rispondono dei debiti del Gruppo in misura proporzionale alla loro partecipazione finanziaria al Programma in questione e/o al Gruppo, conformemente alle Regole di gestione finanziaria.

4.

I Membri coordinatori dei programmi sono responsabili di tutte le azioni che sono loro delegate nella Decisione istitutiva del programma.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2.6 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).

Art. 12Diritti di proprietà intellettuale e proprietà

1.

La Conoscenza acquisita, come pure tutti i diritti di proprietà intellettuale ad essa correlati appartengono e sono tutelati dal Gruppo, senza pregiudizio dei diritti di proprietà intellettuale sugli elementi della Conoscenza acquisita per le quali può essere identificato un unico Iniziatore e fatto salvo il paragrafo 2 lettera b).

2.

Diritti dei Membri partecipanti

  1. a)

    Ai Membri partecipanti è concessa gratuitamente una licenza non esclusiva dal Gruppo e, se necessario, dagli iniziatori di tutti gli elementi della Conoscenza acquisita che li autorizza a sfruttare la Conoscenza acquisita in questione per gli obiettivi previsti all’articolo 2.

  2. b)

    Se la Conoscenza acquisita può essere sfruttata per un’applicazione industriale o commerciale che non rientra negli obiettivi previsti all’articolo 2, i Membri partecipanti stabiliscono le condizioni d’utilizzo nella relativa Decisione istitutiva del programma.

  3. c)

    I membri che escono da un Programma detengono soltanto i diritti sulla Conoscenza acquisita durante il periodo in cui vi hanno contribuito, salvo decisione contraria dell’Assemblea dei membri.

3.

Diritti dei membri non partecipanti

I membri che non hanno partecipato a un Programma opzionale possono accedere alla Conoscenza acquisita e utilizzarla soltanto per gli obiettivi previsti all’articolo 2 e alle condizioni definite nella pertinente Decisione istitutiva del programma.

4.

Conoscenza preesistente

  1. a)

    La Conoscenza preesistente utilizzata ai fini di un Programma concordato è elencata in modo identificabile e verificabile.

  2. b)

    La proprietà della Conoscenza preesistente, come pure tutti diritti di proprietà intellettuale ad essa correlati non sono trasferiti in virtù del presente Accordo.

  3. c)

    Il proprietario della Conoscenza preesistente rilascia una licenza non esclusiva agli altri Membri partecipanti per la sua utilizzazione ai fini del Programma. Le condizioni generali della licenza sono stabilite dal proprietario e dai Membri partecipanti, tuttavia il costo della licenza è incluso nei costi generali del Programma secondo la Decisione istitutiva del programma.

5.

Beni materiali

  1. a)

    I beni acquistati o acquisiti da un membro ai fini della sua partecipazione a un Programma sono messi a disposizione degli altri Membri partecipanti per l’utilizzazione prevista.

  2. b)

    Questi beni restano di proprietà del membro che li ha acquistati o acquisiti, a meno che i Membri partecipanti e il membro stesso non decidano altrimenti.

  3. c)

    I beni preesistenti utilizzati per un Programma concordato sono elencati in modo identificabile e verificabile.

  4. d)

    La proprietà di questi beni non è trasferita in virtù del presente Accordo.

6.

Se il personale impiegato da un membro può far valere diritti su una Conoscenza acquisita o preesistente, il membro prende i provvedimenti necessari o conclude un accordo per assicurare che i diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi risultanti dal presente Accordo e dalla relativa Decisione istitutiva del programma.

Art. 13Cooperazione con terzi

1.

...1 Le cooperazioni e i contratti di questo genere devono essere documentati in modo adeguato per scritto e precisare i diritti e gli obblighi del Gruppo e dell’entità cooperante nell’attuazione dei fini della cooperazione.2

2.

In ogni accordo di cooperazione sono precisati i diritti e gli obblighi del Gruppo e dell’entità cooperante nell’attuazione dei fini della cooperazione. Un rappresentante dell’entità cooperante può essere invitato a seguire, in veste di osservatore, i dibattiti su punti rilevanti durante le riunioni dell’Assemblea dei membri.

3.

L’Assemblea dei membri, se conferma un beneficio per il Gruppo, può invitare una o più entità cooperanti alle sue riunioni quale Partner. L’Assemblea dei membri può decidere liberamente a quali dibattiti un Partner può assistere in veste di osservatore. L’Assemblea dei membri è libera di decidere se invitare un Partner a diventare nuovo membro (cfr. art. 18). Un Partner non ha diritto di voto.

4.

Il Gruppo è autorizzato, previa conferma dell’Assemblea dei membri di un beneficio per i membri del Gruppo, a partecipare a consorzi con membri e/o terzi oppure a cooperare con membri e/o terzi nel quadro di inviti a presentare proposte per progetti finanziati esternamente.

  1. Per. abrogato dall’art. 2 n. 2.7 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, con effetto per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).
  2. Nuovo testo del per. giusta l’art. 2 n. 2.7 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).

Art. 14Recesso di un membro

1.

Un membro può decidere di lasciare il Gruppo. La decisione deve essere notificata per scritto almeno tre mesi prima della partenza al Presidente dell’Assemblea dei membri. Il recesso diventa effettivo alla fine dell’esercizio contabile durante il quale il membro ha notificato la sua decisione di lasciare il Gruppo.

2.

Salvo decisione contraria dell’Assemblea dei membri, il membro che lascia il Gruppo risponde anche in seguito degli obblighi del Gruppo contratti prima della notifica ufficiale della sua decisione di lasciare il Gruppo.

3.

Se uno o più membri lasciano il Gruppo, il Gruppo continua con i membri restanti.

Art. 15Esclusione

1.

Se un membro mette in pericolo l’attività del Gruppo non rispettando gli obblighi o gli impegni nei confronti del Gruppo, tra i quali rientrano, ma non esclusivamente, gli obblighi di pagamento, l’Assemblea dei membri può deciderne l’esclusione.

2.

Un membro escluso dal Gruppo resta vincolato agli obblighi del Gruppo contratti durante il periodo in cui ne era membro.

Art. 16Controversie

In caso di controversie tra i membri occorre intraprendere tutti gli sforzi possibili per comporle in modo amichevole. Se le controversie non possono essere composte in modo amichevole, l’Assemblea dei membri avvia una procedura di arbitrato conformemente agli Accordi di lavoro. Questa procedura non preclude il diritto di un membro a ricorrere dinanzi ai tribunali.

Art. 17Entrata in vigore

1.

Una volta firmato dai membri fondatori, il presente Accordo è depositato senza indugio presso il Tribunale del commercio di Bruxelles e da quel momento il Gruppo è considerato costituito.

2.

Il presente Accordo entra in vigore alla data del suo deposito al Tribunale del commercio di Bruxelles.

Art. 18Nuovi membri

1.

L’Assemblea dei membri può accogliere le domande di SMN che desiderano aderire al Gruppo presentando una domanda scritta al Direttore esecutivo («Nuovi membri»).1

2.

Con l’adesione al Gruppo, i Nuovi membri diventano partecipanti a tutti i Programmi principali. Non è loro chiesto di contribuire retroattivamente ai costi dei Programmi principali, a meno che questi non abbiano richiesto investimenti ingenti; l’Assemblea dei membri decide in merito.

3.

I nuovi membri possono essere esonerati dai debiti del Gruppo contratti prima della loro adesione.

4.

...2

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2.8 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).
  2. Abrogato dall’art. 2 n. 2.8 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, con effetto per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).

Art. 19Durata

1.

Il Gruppo ha una durata determinata, che si conclude il 31 dicembre 2028. A partire dal 1° gennaio 2027, l’Assemblea dei membri esamina l’opportunità di rinnovare il presente Accordo.1

2.

Lo scioglimento di una persona giuridica che è membro del Gruppo non comporta lo scioglimento del Gruppo, a meno che l’Assemblea dei membri non decida altrimenti all’unanimità2.

3.

L’Assemblea dei membri può decidere di sciogliere il Gruppo. In questo caso l’Assemblea dei membri prende le disposizioni necessarie per i programmi in corso e i beni comuni.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2.9 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).
  2. Espr. introdotta dall’art. 2 n. 2.9 dell’Acc. di emendamento del 21 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 nov. 2018 (RU 2023 170).

Art. 20Lingua

1.

La lingua ufficiale del Gruppo per le formalità legali belghe è il francese. La lingua di lavoro è l’inglese.

2.

Il testo originale del presente Accordo è redatto in francese. È disponibile una traduzione inglese che fa parimenti fede. In caso di divergenze tra la traduzione inglese e il testo originale francese prevale quest’ultimo.

Art. 21Modifica

Ogni modifica del presente Accordo richiede la forma scritta e l’approvazione unanime dell’Assemblea dei membri. Ogni modifica entra in vigore alla data stabilita dall’Assemblea dei membri in occasione dell’approvazione.

Firmato a Bruxelles, il 17 settembre 2009, in 21 esemplari originali; ogni parte conferma di avere ricevuto un esemplare originale, un esemplare originale supplementare per la registrazione e un esemplare originale supplementare che sarà conservato nella sede del Gruppo.

Allegati

  • Definizioni

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 08.03.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).