Législation

Accordo del 30 ottobre 2014 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sul riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base (con all.)

RS 0.412.151.4In vigoreStato 01.01.20268 articoli

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Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, detti qui di seguito «Parti contraenti», nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati, coscienti delle strette relazioni e delle affinità tra i due Stati nel settore della formazione professionale, volendo agevolare alle persone in possesso di un titolo svizzero o del Liechtenstein l’esercizio della professione e consentire loro l’accesso alla formazione professionale superiore nella Confederazione Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, per il riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica (qui di seguito entrambi «certificati») della formazione professionale di base, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo disciplina il riconoscimento reciproco dei certificati della formazione professionale di base seguenti:

  1. a.

    certificato federale di formazione pratica (CFP);

  2. b.

    certificato di formazione pratica del Liechtenstein (CP);

  3. c.

    attestato federale di capacità (AFC);

  4. d.

    attestato di capacità del Liechtenstein (AC).

Art. 2

Nel quadro del presente accordo valgono le definizioni seguenti:

  1. a.

    formazione professionale di base

  2. La formazione professionale di base rientra nel livello secondario II e serve alla trasmissione e all’acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia necessarie all’esercizio di un’attività in una professione o in un campo professionale o d’attività.

  3. b.

    certificato federale di formazione pratica

  4. Il certificato federale di formazione pratica è il certificato federale conseguito con il superamento dell’esame al termine di una formazione di base su due anni o di una procedura di qualificazione equivalente.

  5. c.

    attestato federale di capacità

  6. L’attestato federale di capacità è l’attestato federale conseguito con il superamento dell’esame finale di tirocinio al termine di una formazione di base su tre o quattro anni o di una procedura di qualificazione equivalente.

  7. d.

    certificato di formazione pratica del Liechtenstein

  8. Il certificato di formazione pratica del Liechtenstein è il certificato del Liechtenstein conseguito con il superamento dell’esame al termine di una formazione di base su due anni o di una procedura di qualificazione equivalente.

  9. e.

    attestato di capacità del Liechtenstein

  10. L’attestato di capacità del Liechtenstein è l’attestato del Liechtenstein conseguito con il superamento dell’esame finale di tirocinio al termine di una formazione di base su tre o quattro anni o di una procedura di qualificazione equivalente.

  11. f.

    documenti determinanti

  12. Si tratta delle ordinanze vigenti in materia di formazione e dei relativi piani di formazione e altri documenti che regolano le procedure di qualificazione equivalente, secondo le leggi sulla formazione professionale di Svizzera e Liechtenstein.

Art. 3

Due certificati sono equipollenti se:

  1. a.

    eccettuati i titoli, i documenti determinanti per i certificati in questione sono identici; e

  2. b.

    la formazione e la procedura di qualificazione per il conseguimento dei certificati si sono svolte secondo i documenti determinanti.

Art. 4

1

 I certificati di cui le Parti contraenti hanno reciprocamente riconosciuto l’equipollenza sono indicati nell’allegato al presente Accordo.

2

 Di comune intesa, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) per la Confederazione Svizzera, e l’Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) per il Principato del Liechtenstein, possono modificare e integrare l’allegato.

3

 Di comune intesa, la SEFRI e l’ABB aggiornano annualmente l’allegato e si scambiano regolarmente le informazioni necessarie a tale scopo.

Art. 5

La SEFRI e l’ABB sono competenti in materia di attuazione e interpretazione del presente Accordo.

Art. 6

1

 La SEFRI e l’ABB decidono in base all’articolo 3 in merito all’inserimento di un certificato o di un attestato nell’allegato.

2

 Se sono modificati i documenti determinanti per l’inserimento nell’allegato di un certificato o di un attestato, la SEFRI e l’ABB decidono di comune intesa in base all’articolo 3 in merito al suo reinserimento nell’allegato.

3

 La decisione mediante circolazione degli atti è possibile se la SEFRI o l’Ufficio non chiede espressamente la convocazione di una riunione.

4

 Se la SEFRI e l’Ufficio non giungono ad un’intesa, il certificato o l’attestato viene stralciato dall’allegato.

5

 Un certificato o un attestato conseguito quando esso figurava nell’allegato mantiene il reciproco riconoscimento.

Art. 7

1

 La validità del presente Accordo è di durata illimitata.

2

 Ciascuna Parte contraente può denunciare per iscritto l’Accordo. La denuncia ha effetto dopo un anno a decorrere dalla sua notifica all’altra Parte contraente.

Art. 8

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle rispettive condizioni interne per l’entrata in vigore.

Fatto a Berna, il 30 ottobre 2014, in duplice originale in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Johann N. Schneider-Ammann

Per il Governo
del Principato del Liechtenstein:

Aurelia Frick

Allegati

  • Certificati della formazione professionale di base reciprocamente riconosciuti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).