Législation

Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (con atto finale)

RS 0.362.32In vigoreStato 01.03.20084 articoli

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Indice
  1. Atto finale
  2. Dichiarazione dei Governi della Confederazione Svizzera, della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia in merito alla dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti allegata all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera
  3. Dichiarazione comunesulle riunioni congiunte dei comitati misti

La Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda, e il Regno di Norvegia, in appresso «le Parti contraenti», Avuto riguardo alle ottime relazioni che intercorrono nei settori più diversi tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia; Considerando il desiderio di consolidare e approfondire tali relazioni, in particolare nei settori della cooperazione in materia di polizia e di giustizia e della politica in materia di visti e di asilo; Considerando, da un lato, gli accordi conclusi dalla Repubblica d’Islanda e dal Regno di Norvegia con l’Unione europea e la Comunità europea sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri, in Islanda o in Norvegia e, dall’altro, gli accordi corrispondenti conclusi dalla Confederazione Svizzera con l’Unione europea e la Comunità europea, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

RS 0.362.31

I diritti e gli obblighi derivanti, per la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, dal recepimento delle disposizioni dell’acquis di Schengen e dal suo sviluppo conformemente all’accordo del 18 maggio 1999 tra il Consiglio dell’Unione europea e tali due Stati riguardante l’associazione di questi ultimi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e i diritti e gli obblighi derivanti, per la Svizzera, dal recepimento delle disposizioni dell’acquis di Schengen e dal suo sviluppo conformemente all’accordo del 26 ottobre 2004 tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, sussistono anche nelle relazioni tra la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, a condizione che tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi nelle loro relazioni con l’Unione europea e la Comunità europea.

Art. 2

RS 0.142.392.68

I diritti e gli obblighi derivanti, per la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, dal recepimento delle disposizioni dell’acquis di Dublino/Eurodac e dal suo sviluppo conformemente all’accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e tali due Stati relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri, in Islanda o in Norvegia, e i diritti e gli obblighi derivanti, per la Svizzera, dal recepimento delle disposizioni dell’acquis di Dublino/Eurodac e dal suo sviluppo conformemente all’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, sussistono anche nelle relazioni tra la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, a condizione che tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi nelle loro relazioni con la Comunità europea.

Art. 3

1.  Per quanto concerne l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l’accordo corrispondente concluso dalla Confederazione Svizzera con l’Unione europea e la Comunità europea.

Per quanto concerne l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l’accordo corrispondente concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia. Se quest’ultimo accordo cessa di applicarsi a uno solo dei due Stati summenzionati, il presente accordo cessa di applicarsi unicamente nelle relazioni con tale Stato.

2.  Per quanto concerne i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l’accordo corrispondente tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea.

Per quanto concerne i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l’accordo corrispondente concluso dalla Comunità europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia. Se quest’ultimo accordo cessa di applicarsi a uno solo dei due Stati summenzionati, il presente accordo cessa di applicarsi unicamente nelle relazioni con tale Stato.

Art. 4

1.  Le Parti contraenti si notificano reciprocamente l’adempimento dei requisiti legali cui è subordinata l’entrata in vigore del presente accordo. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima notifica.

2.  Per quanto concerne l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, il presente accordo è messo in applicazione il giorno in cui è messo in applicazione l’accordo corrispondente concluso dalla Confederazione Svizzera con l’Unione europea e la Comunità europea. La data della messa in applicazione non può tuttavia essere antecedente a quella dell’entrata in vigore di cui al capoverso 1.

3.  Per quanto concerne i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, il presente accordo è messo in applicazione il giorno in cui è messo in applicazione l’accordo corrispondente tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea. La data della messa in applicazione non può tuttavia essere antecedente a quella dell’entrata in vigore di cui al capoverso 1.

Fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2004, in tre esemplari autentici in lingua inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Bernhard Marfurt

Per la
Repubblica d’Islanda:

Greta Gunnarsdottir

Per il
Regno di Norvegia:

Björn T. Grydeland

Atto finale

Dichiarazione dei Governi della Confederazione Svizzera, della Repubblica d’Islanda e del regno di Norvegia in merito alla dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti allegata all’accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti

Dichiarazione dei Governi della Confederazione Svizzera, della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia in merito alla dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti allegata all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2008. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).