(1) I singoli contributi di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein alle entrate dell’Agenzia sono limitati ai sistemi di informazione in cui ciascuno Stato partecipa.
(2) La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.
(3) La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda l’EES, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.
(4) La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda Eurodac, con un importo annuo, calcolato secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 9 paragrafo 1 primo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’articolo 8 paragrafo 1 primo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell’articolo 6 del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.
(5) La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda DubliNet, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.
(6) Per quanto riguarda i titoli 1 e 2 del bilancio dell’Agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto a decorrere dal 1º dicembre 2012, data in cui l’Agenzia è entrata in funzione. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 è dovuto a decorrere dal 31 luglio 2014, data in cui il supporto tecnico per la gestione operativa di DubliNet è stato trasferito all’Agenzia. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 è dovuto a decorrere dal 29 dicembre 2017, data in cui l’Agenzia ha assunto la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa dell’EES. I contributi finanziari devono essere versati a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente Accordo, inclusi gli importi dovuti per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2012 e la data dell’entrata in vigore.
Per quanto riguarda il titolo 3 del bilancio dell’Agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto e deve essere pagato a decorrere dal 1º dicembre 2012, il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 a decorrere dal 31 luglio 2014 e il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 a decorrere dal 29 dicembre 2017 sulla base dei rispettivi accordi di associazione e del protocollo di associazione.
(7) Quando nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein estendono il mandato dell’Agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.
(8) Quando nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein estendono il mandato dell’Agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di calcolo del contributo di cui all’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.
(9) Se la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein hanno già contribuito allo sviluppo o alla gestione operativa di sistemi IT su larga scala attraverso altri strumenti di finanziamento dell’Unione europea, o se lo sviluppo e/o la gestione operativa di un sistema IT su larga scala sono finanziati da commissioni o altre entrate con destinazione specifica, i contributi della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia sono adeguati conformemente.