Législation

Accordo dell' 8 novembre 2019 tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

RS 0.362.315In vigoreStato 16.11.202215 articoli

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L’Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, di seguito denominato «Norvegia», la Repubblica d’Islanda, di seguito denominata «Islanda», la Confederazione svizzera, di seguito denominata «Svizzera», e il Principato del Liechtenstein, di seguito denominato «Liechtenstein», dall’altra, visto l’Accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’appli­cazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, di seguito denominato «Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia»; visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, di seguito denominato «Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia»; visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, di seguito denominato «Accordo di associazione a Schengen della Svizzera»; visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, di seguito denominato «Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera»; visto il Protocollo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, di seguito denominato «Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein»; visto il Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, di seguito denominato «Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein», considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (UE) n. 1077/2011, l’Unione europea ha istituito l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di seguito denominata «Agenzia». (2) Per l’Islanda e la Norvegia, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il sistema d’informazione Schengen (SIS II), il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema di ingressi/uscite (EES), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova misura ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia. (3) Per la Svizzera, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l’EES, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen della Sviz­zera. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova misura ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera. (4) Per il Liechtenstein, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l’EES, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova misura ai sensi del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein. (5) Il regolamento (UE) n. 1077/2011 dispone che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell’Agenzia dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Dublino e a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto. (6) Gli accordi di associazione non precisano le modalità dell’associazione della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein alle attività di nuovi organismi istituiti dall’Unione europea nel quadro dell’ulteriore sviluppo delle misure relative all’acquis di Schengen e a Eurodac, e taluni aspetti dell’associazione con l’Agenzia dovrebbero essere stabiliti in un accordo supplementare fra le Parti contraenti degli accordi di associazione. (7) La Commissione (Eurostat) non raccoglie più i dati sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, pertanto, i contributi finanziari della Norvegia e dell’Islanda dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati sul prodotto interno lordo (PIL), come avviene per i contributi della Svizzera e del Liechtenstein, nonostante i riferimenti al PNL nell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia e nell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia. hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Portata della partecipazione

La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano a pieno titolo alle attività dell’Agenzia descritte nel regolamento (UE) n. 1077/2011 e conformemente alle condizioni stabilite dal presente Accordo.

Art. 2Consiglio di amministrazione

(1)  La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia come previsto all’articolo 13 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1077/2011.

(2)  Limitatamente ai sistemi di informazione ai quali la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano, essi hanno diritto di voto:

  1. a)

    sulle decisioni riguardanti i test e le specifiche tecniche per lo sviluppo e la gestione operativa dei sistemi e dell’infrastruttura di comunicazione;

  2. b)

    sulle decisioni riguardanti i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del SIS II, del VIS, di Eurodac e dell’EES a norma, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5 e 5 bis del regolamento (UE) n. 1077/2011, ad eccezione della definizione della formazione di base comune;

  3. c)

    sulle decisioni riguardanti i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico di altri sistemi IT su larga scala, a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1077/2011, ad eccezione della definizione della formazione di base comune;

  4. d)

    sulle decisioni di adozione delle relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II, del VIS e dell’EES, a norma dell’articolo 12 paragrafo 1 lettera t del regolamento (UE) n. 1077/2011;

  5. e)

    sulle decisioni di adozione della relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac, a norma dell’articolo 12 paragrafo 1 lettera u del regolamento (UE) n. 1077/2011;

  6. f)

    sulle decisioni di adozione delle relazioni sullo sviluppo dell’EES, a norma dell’articolo 12 paragrafo 1 lettera s bis del regolamento (UE) n. 1077/2011;

  7. g)

    sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative al SIS II a norma dell’articolo 12 paragrafo 1 lettera w del regolamento (UE) n. 1077/2011;

  8. h)

    sulle decisioni di elaborare statistiche sulle attività del sistema centrale di Eurodac, a norma dell’articolo 12 paragrafo 1 lettera x del regolamento (UE) n. 1077/2011;

  9. i)

    sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative all’EES a norma dell’articolo 12 paragrafo 1 lettera x bis del regolamento (UE) n. 1077/2011;

  10. j)

    sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, a norma dell’articolo 12 paragrafo 1 lettera y del regolamento (UE) n. 1077/2011;

  11. k)

    sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell’elenco delle unità conformemente all’articolo 27 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 603/20131 a norma dell’articolo 12 paragrafo 1 lettera z del regolamento (UE) n. 1077/2011;

  12. l)

    sulle decisioni sull’elenco delle autorità competenti conformemente all’arti­colo 65 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 12 paragrafo 1 lettera z bis del regolamento (UE) n. 1077/2011;

  13. m)

    sulle decisioni riguardanti le relazioni sul funzionamento tecnico di altri sistemi IT su larga scala affidati all’Agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein;

  14. n)

    sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative ad altri sistemi IT su larga scala affidati all’Agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein;

  15. o)

    sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell’elenco di autorità competenti che hanno accesso ai dati registrati in altri sistemi IT su larga scala affidati all’Agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.

Se le decisioni di cui alle lettere a–o sono adottate nel quadro del programma di lavoro pluriennale o annuale, la procedura di voto in consiglio di amministrazione assicura che la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein siano autorizzati a votare.

(3)  La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non hanno diritto di voto.

  1. Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

Art. 3Gruppi consultivi

(1)  La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nei gruppi consultivi dell’Agenzia come previsto all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1077/2011.

(2)  Essi hanno diritto di voto nei pareri dei gruppi consultivi sulle decisioni di cui all’articolo 2 paragrafo 2.

(3)  Essi possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non hanno diritto di voto.

Art. 4Contributi finanziari

(1)  I singoli contributi di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein alle entrate dell’Agenzia sono limitati ai sistemi di informazione in cui ciascuno Stato partecipa.

(2)  La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

(3)  La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda l’EES, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

(4)  La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda Eurodac, con un importo annuo, calcolato secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 9 paragrafo 1 primo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’articolo 8 paragrafo 1 primo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell’articolo 6 del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.

(5)  La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia, per quanto riguarda DubliNet, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

(6)  Per quanto riguarda i titoli 1 e 2 del bilancio dell’Agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto a decorrere dal 1º dicembre 2012, data in cui l’Agenzia è entrata in funzione. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 è dovuto a decorrere dal 31 luglio 2014, data in cui il supporto tecnico per la gestione operativa di DubliNet è stato trasferito all’Agenzia. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 è dovuto a decorrere dal 29 dicembre 2017, data in cui l’Agenzia ha assunto la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa dell’EES. I contributi finanziari devono essere versati a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente Accordo, inclusi gli importi dovuti per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2012 e la data dell’entrata in vigore.

Per quanto riguarda il titolo 3 del bilancio dell’Agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto e deve essere pagato a decorrere dal 1º dicembre 2012, il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 a decorrere dal 31 luglio 2014 e il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 a decorrere dal 29 dicembre 2017 sulla base dei rispettivi accordi di associazione e del protocollo di associazione.

(7)  Quando nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein estendono il mandato dell’Agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

(8)  Quando nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein estendono il mandato dell’Agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell’Agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all’allegato I, a norma dell’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell’articolo 3 del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di calcolo del contributo di cui all’articolo 8 paragrafo 1 secondo comma dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

(9)  Se la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein hanno già contribuito allo sviluppo o alla gestione operativa di sistemi IT su larga scala attraverso altri strumenti di finanziamento dell’Unione europea, o se lo sviluppo e/o la gestione operativa di un sistema IT su larga scala sono finanziati da commissioni o altre entrate con destinazione specifica, i contributi della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia sono adeguati conformemente.

Art. 5Status giuridico

L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein e ha in tali Stati la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento di detti Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

Art. 6Responsabilità

La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata dall’articolo 24 paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento (UE) n. 1077/2011.

Art. 7Corte di giustizia dell’Unione europea

La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein riconoscono la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’Agenzia a norma dell’articolo 24 paragrafi 2 e 4 del regolamento (UE) n. 1077/2011.

Art. 8Privilegi e immunità

La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano all’Agenzia e al suo personale le norme di disciplina dei privilegi e delle immunità di cui all’allegato II, che derivano dal protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, nonché tutte le disposizioni adottate ai sensi di detto protocollo che fanno riferimento a questioni relative al personale dell’Agenzia.

Art. 9Personale dell’Agenzia

(1)  A norma dell’articolo 20 paragrafo 1 e dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1077/2011, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e le disposizioni di esecuzione adottate dall’Agenzia in conformità dell’articolo 20 paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1077/2011 si applicano ai cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein assunti come membri del personale dell’Agenzia.

(2)  In deroga all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a e all’articolo 82 paragrafo 3 lettera a del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein che godono di pieni diritti di cittadinanza possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia in conformità delle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall’Agenzia.

(3)  L’articolo 20 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1077/2011, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein.

(4)  I cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein non possono, tuttavia, rivestire l’incarico di direttore esecutivo dell’Agenzia.

Art. 10Funzionari ed esperti distaccati

Per quanto riguarda i funzionari e gli esperti distaccati, si applicano le disposizioni seguenti:

  1. a)

    gli emolumenti, le indennità e gli altri pagamenti versati dall’Agenzia sono esenti dalle imposte nazionali;

  2. b)

    fintanto che sono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese da cui sono distaccati presso l’Agenzia, sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale del paese che ospita l’Agenzia. Pertanto, durante detto periodo non sono coperti dalla regolamentazione in materia di sicurezza sociale del paese che ospita l’Agenzia in cui lavorano, a meno che aderiscano volontariamente al sistema di sicurezza sociale di detto paese.

  3. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, mutatis mutandis, ai familiari appartenenti al nucleo familiare degli esperti distaccati, a meno che siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall’Agenzia o ricevano prestazioni sociali nel paese che ospita l’Agenzia.

Art. 11Lotta antifrode

(1)  Per quanto riguarda la Norvegia, si applicano le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.

L’OLAF e la Corte dei conti comunicano al Riksrevisjonen in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco, che, se le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Riksrevisjonen.

(2)  Per quanto riguarda l’Islanda, si applicano le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, e l’OLAF e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.

L’OLAF e la Corte dei conti comunicano al Ríkisendurskoðun in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco, che, se le autorità islandesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Ríkisendurskoðun.

(3)  Per quanto riguarda la Svizzera, le disposizioni riferite all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011 e concernenti il controllo finanziario esercitato dall’Unione europea in Svizzera in relazione ai partecipanti svizzeri alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato III.

(4)  Per quanto riguarda il Liechtenstein, le disposizioni riferite all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011 e concernenti il controllo finanziario esercitato dall’Unione Europea nel Liechtenstein in relazione ai partecipanti del Liechtenstein alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato IV.

Art. 12Risoluzione delle controversie

(1)  In caso di controversia sull’applicazione del presente Accordo la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all’ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.

(2)  Il comitato misto ha un termine di 90 giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell’ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.

(3)  In caso di controversia su materie relative a Schengen, se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i 90 giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di 30 giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se una composizione definitiva non è possibile, il presente Accordo si estingue nei confronti dello Stato interessato dalla controversia sei mesi dopo la scadenza del periodo di 30 giorni.

(4)  In caso di controversia su materie relative a Eurodac, se il comitato congiunto/misto non riesce a dirimere la controversia entro i 90 giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di 90 giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se il comitato congiunto/misto non adotta una decisione entro la fine di detto periodo, il presente Accordo è considerato estinto nei confronti dello Stato interessato dalla controversia alla fine dell’ultimo giorno del suddetto periodo.

Art. 13Allegati

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 14Entrata in vigore

(1)  Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario del presente Accordo.

(2)  L’Unione europea, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein approvano il presente Accordo conformemente alle rispettive procedure.

(3)  L’entrata in vigore del presente Accordo è subordinata all’approvazione dell’Unione europea e di almeno un’altra delle Parti al presente Accordo.

(4)  Il presente Accordo entra in vigore, per ciascuna delle Parti all’Accordo, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento di approvazione presso il depositario.

Art. 15Validità ed estinzione

(1)  Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

(2)  Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte dell’Islanda o della Norvegia dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia, o per decisione del Consiglio dell’Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all’articolo 8 paragrafo 4 o all’articolo 11 paragrafo 3 o all’articolo 16 del predetto Accordo. Il presente Accordo cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo l’estinzione o la denuncia dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell’Islanda e della Norvegia conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 paragrafo 7 o all’articolo 8 paragrafo 3 o all’articolo 15 del predetto Accordo.

L’accordo di cui all’articolo 17 dell’Accordo di associazione a Schengen dell’Islanda e della Norvegia disciplina anche le conseguenze dell’estinzione del presente Accordo.

(3)  Per quanto riguarda la Svizzera, il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte della Svizzera dell’Accordo di associazione a Schengen della Svizzera, o per decisione del Consiglio dell’Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 paragrafo 4 o all’articolo 10 paragrafo 3 o all’articolo 17 del predetto Accordo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo la denuncia o l’estinzione dell’Accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 paragrafo 7 o all’articolo 7 paragrafo 3 o all’articolo 16 di detto Accordo.

(4)  Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte del Liechtenstein del Protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, o per decisione del Consiglio dell’Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 o all’articolo 5 paragrafo 4 all’articolo 11 paragrafo 1 o 3 del predetto protocollo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo l’estinzione o la denuncia del Protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 o all’articolo 5 paragrafo 7 all’articolo 11 paragrafo 1 o 3 di detto protocollo.

(5)  Il presente Accordo è redatto in un unico originale in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Allegati

  • Comunicazione diretta
  • Comunicazione diretta

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 16.11.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).