La Confederazione Svizzera, e l’Unione europea e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, in seguito denominati «le Parti contraenti», visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004 (in seguito denominato «accordo di associazione»), ricordando che l’articolo 16 dell’accordo di associazione prevede la possibilità per il Principato del Liechtenstein di aderire a detto accordo mediante un protocollo, considerata la situazione geografica del Principato del Liechtenstein, considerati gli stretti legami che intercorrono tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, che si concretano in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra il Principato e la Confederazione, considerato l’auspicio del Principato del Liechtenstein di creare e mantenere uno spazio senza controlli alle frontiere con tutti i paesi Schengen e di essere quindi associato all’acquis di Schengen, considerando che, in forza dell’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, questi due Stati sono stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, considerando che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, considerando appropriato concludere tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell’Unione europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro, considerando che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l’acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recepito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri, considerando che l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, considerando necessario garantire che gli Stati con i quali l’Unione europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni, considerando che il buon funzionamento dell’acquis di Schengen richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni, visto il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, rammentando il legame fra l’acquis di Schengen e l’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac», considerando che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac», hanno convenuto quanto segue:
Conformemente all’articolo 16 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (in seguito denominato «accordo di associazione»), il Principato del Liechtenstein (in seguito denominato «Liechtenstein») aderisce all’accordo di associazione nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo.
L’adesione instaura diritti e obblighi reciproci tra le Parti contraenti secondo le regole e le procedure stabilite dal presente protocollo.
1. Il Liechtenstein attua e applica le disposizioni dell’acquis di Schengen elencate negli allegati A e B dell’accordo di associazione in quanto applicabili agli Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni previste in detti allegati.
2. Il Liechtenstein attua e applica inoltre le disposizioni degli atti dell’Unione europea e della Comunità europea elencati nell’allegato del presente protocollo, che hanno sostituito o sviluppato le disposizioni dell’acquis di Schengen.
3. Fatto salvo l’articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dall’Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni dell’acquis di Schengen per i quali sono state seguite le procedure stabilite nell’accordo di associazione, in combinazione con il presente protocollo
Al Liechtenstein si applicano i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi 1‒4, agli articoli 4‒6 e 8‒10, all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e all’articolo 13 dell’accordo di associazione.
La presidenza del comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo di associazione è esercitata, a livello di esperti, dal rappresentante dell’Unione europea. A livello di alti funzionari e di ministri, la presidenza è esercitata a rotazione semestrale dal rappresentante dell’Unione europea e, rispettivamente, dal rappresentante del Governo del Liechtenstein o della Svizzera.
1. L’adozione di nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all’articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell’Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l’Unione europea, la Comunità europea e i loro rispettivi Stati membri interessati e per il Liechtenstein, a meno che l’atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dal Liechtenstein in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali.
- 2.
a)
Il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «Consiglio») comunica immediatamente al Liechtenstein l’avvenuta adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente protocollo. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «Commissione») nei trenta giorni successivi all’adozione degli atti o provvedimenti in questione.
- b)
Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa il Consiglio e la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di diciotto mesi a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest’ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.
Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che ostacolano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione è esaminata dal comitato misto. L’Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.
3. L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, da un lato, e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui siano vincolati da tali atti e provvedimenti, e la Svizzera, dall’altro.
4. Qualora:
- a)
il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo; oppure
- b)
il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui ai paragrafi 2, lettera a), o 5, lettera a); oppure
- c)
il Liechtenstein non effettui la notifica entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di diciotto mesi previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all’applicazione provvisoria contemplata nella medesima lettera a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento;
il presente protocollo non è più considerato applicabile, a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare il protocollo, decida altrimenti entro novanta giorni. Il protocollo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.
- 5.
a)
Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l’effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all’articolo 51 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen1 l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, il Liechtenstein può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che non accetterà, né recepirà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste ultime si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti relativi a reati in materia di fiscalità diretta che, se fossero stati commessi nel Liechtenstein, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto del Liechtenstein, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente protocollo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.
- b)
Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce al più tardi entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale, discute della situazione risultante da una notifica eseguita a norma della lettera a).
Non appena il comitato misto sia pervenuto, all’unanimità, a un accordo in base al quale il Liechtenstein accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano il paragrafo 2, lettera b) e i paragrafi 3 e 4. L’informazione cui è fatto riferimento nel paragrafo 2, lettera b), prima frase, è fornita nei trenta giorni successivi all’accordo raggiunto in sede di comitato misto.
- Conv. d’applicazione dell’acc. di Schengen, del 14 giu. 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 23 del 22.9.2000, pag. 19).
Nell’assolvere gli obblighi derivanti dal sistema d’informazione Schengen e dal sistema di informazione visti, il Liechtenstein può avvalersi dell’infrastruttura tecnica svizzera per accedere ai sistemi.
Per i costi amministrativi connessi all’applicazione del presente protocollo, il Liechtenstein versa al bilancio generale dell’Unione europea un contributo annuo pari allo 0,071 per cento dell’importo di 8 100 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all’interno dell’Unione europea.
1. Il presente protocollo lascia impregiudicati l’accordo sullo Spazio economico europeo o altri eventuali accordi conclusi fra la Comunità europea e il Liechtenstein.
2. Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano il Liechtenstein, da un lato, e uno o più Stati membri, dall’altro, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.
3. Il presente protocollo lascia impregiudicati eventuali accordi futuri tra la Comunità europea e il Liechtenstein, o tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro, oppure gli accordi che possono essere conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea.
4. Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.
1. Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l’adempimento di tutte le formalità previste per l’espressione del consenso delle Parti al presente protocollo, o in loro nome, a essere vincolate dal presente protocollo.
2. Gli articoli 1, 4 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, e agli articoli da 4 a 6 dell’accordo di associazione si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data in cui è firmato il presente protocollo.
3. Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d’entrata in vigore del protocollo stesso.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 sono applicate dal Liechtenstein alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui all’articolo 2, previe consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che il Liechtenstein riunisce i presupposti per l’attuazione delle disposizioni pertinenti.
I membri del Consiglio che rappresentano rispettivamente il Governo dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen e gli atti fondati su di esso o ad esso correlati, cui questi Stati membri partecipano.
I membri del Consiglio che rappresentano i governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, si applicano solo alcune delle disposizioni di cui all’articolo 2, partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen che sono già applicabili nel loro rispettivo Stato membro.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e fra il Liechtenstein e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, come opportuno, nella misura in cui siano vincolati da tali disposizioni, dall’altro.
3. Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi che il Liechtenstein deve concludere e previsti dall’articolo 13 dell’accordo di associazione sono applicati.
4. Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è anch’esso applicato.
1. Il presente protocollo può essere denunciato dal Liechtenstein o dalla Svizzera, oppure per decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.
2. Nell’eventualità che la Svizzera denunci l’accordo di associazione o il presente protocollo o che l’accordo di associazione cessi di applicarsi alla Svizzera, l’accordo di associazione e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra l’Unione europea e la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro. In tale eventualità il Consiglio, sentito il Liechtenstein, decide le misure necessarie. Tali misure, tuttavia, vincolano il Liechtenstein soltanto nella misura in cui le accetti.
3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 13 dell’accordo di associazione conclusi dal Liechtenstein, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.
Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.
Allegati
- delle Parti contraenti sull’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.