Législation

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (con all., atto finale)

RS 0.362.31In vigoreStato 05.11.201918 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

La Confederazione Svizzera, e l’Unione europea e la Comunità europea, in appresso «le Parti contraenti», considerando che, con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima; considerando che l’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea costituisce una parte delle disposizioni volte alla realizzazione di tale spazio di libertà, sicurezza e giustizia nella misura in cui esse creano uno spazio senza controlli alle frontiere interne e prevedono misure compensative che consentono di garantire un alto livello di sicurezza; avuto riguardo alla posizione geografica della Confederazione Svizzera; considerando che una partecipazione della Confederazione Svizzera all’acquis di Schengen ed al proseguimento del suo sviluppo permetterà, da un lato, di eliminare alcuni ostacoli alla libera circolazione delle persone risultanti dalla posizione geografica della Confederazione Svizzera e, dall’altro, di rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera nei settori concernenti l’acquis di Schengen; considerando che, in forza dell’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, questi due Stati sono stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; considerando che è auspicabile che la Confederazione Svizzera sia associata, al pari dell’Islanda e della Norvegia, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; considerando appropriato concludere tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera un accordo che comporti diritti ed obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell’Unione europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro; convinti che sia necessario organizzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione pratica e l’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen; considerando necessario, al fine di associare la Confederazione Svizzera alle attività dell’Unione europea nei settori disciplinati dal presente accordo e di permettere la sua partecipazione alle suddette attività, istituire un comitato secondo il modello istituzionale realizzato per l’associazione dell’Islanda e della Norvegia; considerando che la cooperazione Schengen è fondata sui principi della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, garantiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; considerando che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l’acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recepito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri; considerando che il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e l’Irlanda partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen; considerando necessario garantire che gli Stati con i quali l’Unione europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni; considerando che il buon funzionamento dell’acquis di Schengen richiede l’applicazione simultanea del presente accordo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni; avuto riguardo all’accordo concernente l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema «Eurodac»; considerando il legame tra l’acquis di Schengen e tale acquis comunitario; considerando che tale legame richiede la messa in applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema «Eurodac», hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1.  La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», è associata alle attività della Comunità europea e dell’Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A e B del presente accordo e al loro ulteriore sviluppo.

2.  Il presente accordo instaura diritti e obblighi reciproci secondo le procedure in esso stabilite.

Art. 2

1.  La Svizzera attua ed applica le disposizioni dell’acquis di Schengen elencate nell’allegato A del presente accordo, quali si applicano agli Stati membri dell’Unione europea, in seguito denominati «Stati membri».

2.  La Svizzera attua ed applica le disposizioni degli atti dell’Unione europea e della Comunità europea elencati nell’allegato B del presente accordo, nella misura in cui esse hanno sostituito e/o sviluppato disposizioni corrispondenti della convenzione recante applicazione dell’accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, in seguito denominata «Convenzione d’applicazione Schengen» o disposizioni adottate in virtù di essa.

3.  Fatto salvo l’articolo 7, la Svizzera accetta, attua ed applica, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dall’Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o completare le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo.

Art. 3

1.  È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti del Governo svizzero e di membri del Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «Consiglio») e della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «Commissione»).

2.  Il comitato misto adotta il suo regolamento interno mediante consenso.

3.  Il comitato misto si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno qualsiasi dei membri.

4.  Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, il comitato misto si riunisce a livello di ministri, di alti funzionari o di esperti in funzione delle esigenze.

5.  La presidenza del comitato misto è esercitata:

  1. –

    a livello di esperti: dal rappresentante dell’Unione europea;

  2. –

    a livello di alti funzionari e di ministri: a rotazione semestrale dal rappresentante dell’Unione europea e dal rappresentante del Governo svizzero.

Art. 4

1.  Il comitato misto esamina, conformemente al presente accordo, tutte le tematiche contemplate dall’articolo 2 e si accerta che le eventuali preoccupazioni manifestate dalla Svizzera siano tenute nella debita considerazione.

2.  In sede di comitato misto a livello ministeriale i rappresentanti della Svizzera hanno modo di:

  1. –

    illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento e dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni;

  2. –

    pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.

3.  Le riunioni del comitato misto a livello ministeriale sono preparate dal comitato misto a livello di alti funzionari.

4.  Il rappresentante del Governo svizzero ha diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate all’articolo 1. Previa discussione al riguardo, la Commissione o un qualsiasi Stato membro può esaminare il suggerimento nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un’iniziativa, conformemente alle regole dell’Unione europea, mirata all’adozione di un atto o provvedimento della Comunità europea o dell’Unione europea.

Art. 5

Fatto salvo l’articolo 4, il comitato misto è informato quando, nell’ambito del Consiglio, è in preparazione un atto o un provvedimento che può rientrare nel presente accordo.

Art. 6

La Commissione, quando elabora una nuova normativa in uno dei settori contemplati dal presente accordo, consulta in via informale gli esperti svizzeri, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

Art. 7

1.  L’adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all’articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell’Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l’Unione europea, la Comunità europea e i suoi Stati membri interessati e per la Svizzera, a meno che l’atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dalla Svizzera in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi ad essa necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali.

  1. 2.

    a)

    Il Consiglio notifica immediatamente alla Svizzera l’avvenuta adozione degli atti o provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo. La Svizzera si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata al Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all’adozione degli atti o provvedimenti in questione.

  2. b)

    Se la Svizzera può essere vincolata dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, essa ne informa il Consiglio e la Commissione al momento della notifica. La Svizzera informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è chiesto il referendum, la Svizzera dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data stabilita per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per quanto riguarda la Svizzera e fino alla notifica di quest’ultima circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, la Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente il contenuto dell’atto o provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che inficiano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione sarà esaminata dal comitato misto. L’Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti della Svizzera, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.

3.  L’accettazione, da parte della Svizzera, del contenuto degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera, da un lato, e, a seconda dei casi, l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali atti e provvedimenti, dall’altro.

4.  Qualora:

  1. a)

    la Svizzera notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo; oppure

  2. b)

    la Svizzera non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), o al paragrafo 5, lettera a); oppure

  3. c)

    la Svizzera non effettui la notifica dopo la scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di due anni previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all’applicazione provvisoria contemplata nella medesima lettera a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento;

il presente accordo non è più considerato applicabile a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare l’accordo, decida altrimenti entro novanta giorni. L’accordo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.

  1. 5.

    a)

    Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l’effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all’articolo 51 della Convenzione di applicazione di Schengen l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, la Svizzera può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che essa non accetterà, né recepirà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste ultime si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti relativi a reati in materia di fiscalità diretta che, se fossero stati commessi in Svizzera, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto svizzero, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente accordo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.

  2. b)

    Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale, discute della situazione risultante dalla notifica eseguita conformemente alla lettera a).

Non appena il comitato misto sia pervenuto, all’unanimità, ad un accordo in base al quale la Svizzera accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano il paragrafo 2, lettera b) e i paragrafi 3 e 4. L’informazione cui è fatto riferimento nel paragrafo 2, lettera b), prima frase, sarà fornita nei trenta giorni successivi all’accordo raggiunto in seno al comitato misto.

Art. 8

1.  Il comitato misto, in considerazione dell’obiettivo delle parti contraenti di assicurare un’applicazione e un’interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all’articolo 2, si tiene costantemente aggiornato sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in seguito denominata «Corte di giustizia», e di quella dei competenti organi giurisdizionali svizzeri, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.

2.  La Svizzera ha diritto di presentare alla Corte di Giustizia memorie o osservazioni scritte quando la Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro affinché si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione di una delle disposizioni di cui all’articolo 2.

Art. 9

1.  La Svizzera presenta annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giudiziarie hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all’articolo 2, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

2.  Si applica la procedura di cui all’articolo 10 nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un’applicazione e un’interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella degli organi giurisdizionali svizzeri oppure una sostanziale divergenza d’applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle svizzere per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2.

Art. 10

1.  In caso di controversia circa l’applicazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell’articolo 9, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all’ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.

2.  Il comitato misto dispone di un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell’ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.

3.  Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di trenta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni.

Art. 11

1.  Per quanto riguarda i costi amministrativi connessi all’applicazione del presente accordo, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari al 7,286 % dell’importo di 8 100 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all’interno dell’Unione europea.

2.  Per quanto concerne i costi di sviluppo del Sistema d’informazione Schengen II, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo calcolato in proporzione al suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari, e ciò a partire dall’esercizio finanziario 2002.

Il contributo relativo agli esercizi finanziari precedenti l’entrata in vigore del presente accordo è dovuto a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo.

3.  Qualora i costi operativi connessi all’applicazione del presente accordo non siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, ma siano direttamente a carico degli Stati membri partecipanti, la Svizzera contribuisce a tali costi in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

Qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, la Svizzera vi contribuisce in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

4.  La Svizzera ha il diritto di ricevere i documenti inerenti al presente accordo redatti dalla Commissione o dal Consiglio e di richiedere, in occasione delle riunioni del comitato misto, l’interpretazione verso una lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di sua scelta.

Art. 12

1.  Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi conclusi fra la Comunità europea e la Svizzera, nonché gli accordi conclusi fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall’altro.

2.  Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano la Svizzera, da un lato, ed uno o più Stati membri, dall’altro, nella misura in cui essi siano compatibili con il presente accordo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi ed il presente accordo, prevale quest’ultimo.

3.  Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che potranno essere conclusi in futuro fra la Comunità europea e la Svizzera, nonché gli accordi conclusi fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall’altro, oppure gli accordi che possono essere conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea.

Art. 13

RS 0.362.33

1.  La Svizzera concluderà un accordo con il Regno di Danimarca relativo alla fissazione di diritti ed obblighi tra la Danimarca e la Svizzera riguardanti le disposizioni di cui all’articolo 2 che concernono il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea ed alle quali, pertanto, si applica il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

RS 0.362.32

2.  La Svizzera concluderà un accordo con la Repubblica d’Islanda ed il Regno di Norvegia relativo alla fissazione di diritti ed obblighi reciproci a norma delle loro rispettive associazioni all’attuazione, all’applicazione ed allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Art. 14

1.  Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l’adempimento di tutte le formalità previste per l’espressione del consenso, ad opera delle parti del presente accordo o in loro nome, a essere da esso vincolate.

2.  Gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7, paragrafo 2, lettera a), prima frase, si applicano in via provvisoria a decorrere dal momento della firma del presente accordo.

3.  Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d’entrata in vigore del presente accordo.

Art. 15

1.  Le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e quelle già adottate in virtù dell’articolo 2, paragrafo 3 sono applicate dalla Svizzera alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i Governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B, previe consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che la Svizzera riunisce i presupposti per l’attuazione delle disposizioni pertinenti e che i controlli alle sue frontiere esterne sono efficaci.

I membri del Consiglio che rappresentano il Governo dell’Irlanda e quello del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen e gli atti fondati su di esso o che vi fanno riferimento, cui questi Stati membri partecipano.

I membri del Consiglio che rappresentano i Governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, solo una parte delle disposizioni previste agli allegati A e B è applicabile, partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen che sono già applicabili nei loro confronti.

2.  La messa in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera, da un lato, e, a seconda dei casi, l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali disposizioni, dall’altro.

3.  Il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui gli accordi previsti dall’articolo 13 siano anch’essi applicati.

4.  Inoltre, il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui l’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera sia anch’esso applicato.

Art. 16

1.  Il Liechtenstein può aderire al presente accordo.

2.  L’adesione del Liechtenstein sarà oggetto di un protocollo al presente accordo, che stabilirà tutte le conseguenze dell’adesione, ivi compresa l’instaurazione di diritti ed obblighi tra il Liechtenstein e la Svizzera, nonché tra il Liechtenstein, da un lato, e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati dall’acquis di Schengen, dall’altro.

Art. 17

1.  Il presente accordo può essere denunciato dalla Svizzera oppure mediante decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri. La denuncia è notificata al depositario ed ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2.  Il presente accordo si considera denunciato nel caso in cui la Svizzera denunci uno degli accordi previsti all’articolo 13 oppure l’accordo previsto all’articolo 15, paragrafo 4.

Art. 18

1.  Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca, ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

2.  La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 05.11.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).