Législation

Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)

RS 0.351.933.6In vigoreStato 23.01.197741 articoli

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Indice
  1. Indice
  2. Capitolo ICampo d’applicazione1–5
  3. Capitolo IIDisposizioni particolari sul crimine organizzato6–8
  4. Capitolo IIIObblighi dello Stato richiesto nell’esecuzione della domanda9–12
  5. Capitolo IVObblighi dello Stato richiedente13–15
  6. Capitolo VAtti scritti, incarti e mezzi di prova16–21
  7. Capitolo VINotificazioni allo Stato richiedente e disposizioni affini22–27
  8. Capitolo VIIDisposizioni generali di procedura28–35
  9. Capitolo VIIIAvviso ed esame di decisioni36–37
  10. Capitolo IXDisposizioni finali38–41

Il Consiglio federale svizzero e il Presidente degli Stati Uniti d’America, animati dal desiderio di concludere un Trattato sull’assistenza giudiziaria in materia penale, hanno designato a tal effetto come loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

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Capitolo I Campo d’applicazione

Art. 1Obbligo d’accordare l’assistenza giudiziaria

1.  Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l’assistenza giudiziaria:

  1. a.

    nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri;

  2. b.

    per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati;

  3. c.

    in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato.

2.  Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale.

Vedi lo scambio di lettere del 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66).

3.  Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l’assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell’autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche.

4.  L’assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi:

  1. a.

    l’accertamento della dimora e dell’indirizzo di persone;

  2. b.

    l’audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

  3. c.

    la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova;

  4. d.

    la notificazione di atti giudiziari o amministrativi;

  5. e.

    l’autenticazione di documenti.

Art. 2Inapplicabilità del Trattato

1.  Il presente Trattato non è applicabile:

  1. a.

    all’estradizione o arresto di persone perseguite o condannate penalmente;

  2. b.

    all’esecuzione di sentenze penali;

  3. c.

    a indagini o procedimenti concernenti:

    1. (1)

      un reato che lo Stato richiesto considera reato politico oppure un’azione punibile connessa con un tale reato;

    2. (2)

      un reato che costituisce una violazione di obblighi militari;

    3. (3)

      atti di una persona sottoposta alla giurisdizione militare dello Stato richiedente e che costituiscono, in tale Stato, un reato previsto dal codice penale militare, ma che, nello Stato richiesto, non sono punibili se sono commessi da una persona non sottoposta alla giurisdizione militare di questo Stato;

    4. (4)

      l’applicazione di leggi sui cartelli o di leggi antitrust;

    5. (5)

      una violazione di norme riguardanti le imposte, i dazi, le tasse di monopolio dello Stato e il servizio dei pagamenti con l’estero, eccettuati i reati indicati alle cifre 26 e 30 della lista allegata al presente Trattato (Lista) e i relativi reati ai sensi delle cifre 34 e 35 della Lista.

2.  Tuttavia, le domande concernenti indagini e procedimenti previsti dal capoverso 1 lettera c cifre (1), (4) e (5) saranno prese in considerazione se servono al perseguimento penale di una delle persone descritte all’articolo 6 capoverso 2 e:

  1. a.

    se concernono, nel caso previsto dalle cifre (1) e (4), un atto commesso a sostegno degli scopi di un gruppo organizzato di criminali come menzionato all’articolo 6 capoverso 3;

  2. b.

    nel caso previsto dalla cifra (5), se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 7.

3.  I contributi versati all’assicurazione sociale e all’assicurazione pubblica contro le malattie non sono considerate imposte, ai fini del presente Trattato, anche se sono riscosse come tali.

4.  Ove i fatti esposti nella domanda soddisfano a tutti gli elementi legali costitutivi di un reato, per il cui perseguimento deve o può essere prestata l’assistenza giudiziaria, così pure di un reato per il quale non è prestata l’assistenza giudiziaria, la domanda non viene presa in considerazione se, secondo la legislazione dello Stato richiesto, una condanna potrebbe essere pronunciata soltanto per il reato, menzionato più sopra in secondo luogo, a meno che tale reato figuri sulla Lista.

Art. 3Assistenza giudiziaria discrezionale1

1.  L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata nella misura in cui:

  1. a.

    lo Stato richiesto sia del parere che l’esecuzione della domanda possa compromettere la propria sovranità, la propria sicurezza o simili importanti interessi;

  2. b.

    la domanda si riferisca al perseguimento penale di una persona che non cade sotto il disposto dell’articolo 6 capoverso 2 e concerna atti in base ai quali essa è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile e, nel caso sia stata inflitta una pena, questa sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita.

2.  Prima di respingere una domanda conformemente al capoverso 1, lo Stato richiesto esamina se, alle condizioni che esso giudica necessarie, l’assistenza giudiziaria può essere accordata. In tal caso le condizioni imposte dovranno essere rispettate nello Stato richiedente.

  1. Vedi anche lo scambio di lettere del 25 mag. 1973, pubblicato qui di seguito a pag. 27.

Art. 4Misure coercitive

1.  Lo Stato richiesto può applicare, nell’esecuzione di una domanda, soltanto le misure coercitive previste nella propria legislazione in materia di indagine e procedimento penale per un reato sottoposto alla sua giurisdizione.

2.  Queste misure sono applicabili anche se non sono espressamente richieste, ma soltanto ove i fatti indicati nella domanda soddisfano alle condizioni oggettive di un reato:

  1. a.

    indicato nella Lista e previsto secondo la legislazione in vigore nello Stato richiesto nel caso in cui fosse stato commesso in tale Stato, oppure

  2. b.

    compreso nella cifra 26 della Lista.

3.  Ove si tratti di un reato non indicato nella Lista, l’ufficio centrale dello Stato richiesto decide se la sua gravità giustifichi l’applicazione di misure coercitive.

4.  Lo Stato richiesto stabilisce l’esistenza o meno delle condizioni previste al capoverso 2 unicamente in base alla propria legislazione. Non saranno prese in considerazione le differenze nella denominazione tecnica del reato e negli elementi legali costitutivi aggiunti per determinare la giurisdizione. L’ufficio centrale dello Stato richiesto può fare astrazione da altre differenze negli elementi costitutivi di un reato, se non concernono il carattere essenziale di tale reato nello Stato richiesto.

5.  In casi nei quali non sono soddisfatte le condizioni previste ai capoversi 2 o 3, l’assistenza giudiziaria è concessa, sempre che ciò sia possibile senza l’applicazione di misure coercitive.

Art. 5Limitazione dell’uso di informazioni1

1.  Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l’assistenza giudiziaria.

2.  Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull’applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:

  1. a.

    che erano o che sono sospettate in un’indagine o imputate in un procedimento per i quali l’assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l’assistenza giudiziaria deve essere accordata;

  2. b.

    sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l’assistenza giudiziaria è stata accordata;

  3. c.

    indicate all’articolo 6 capoverso 2.

3.  Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:

  1. a.

    di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un’indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l’assistenza giudiziaria, oppure

  2. b.

    di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:

    1. (1)

      l’assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;

    2. (2)

      ricerche per stabilire l’esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,

    3. e

    4. (3)

      il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.

  1. Vedi anche lo scambio di lettere del 25 mag. 1973, pubblicato qui di seguito a pag. 28.

Capitolo II Disposizioni particolari sul crimine organizzato

Art. 6Premesse generali

1.  Le Parti contraenti si impegnano, conformemente a questo capitolo, ad accordarsi l’assistenza giudiziaria nella lotta contro il crimine organizzato, facendo uso di tutti i mezzi ammissibili secondo il presente Trattato o secondo altre disposizioni legali.

2.  Il presente capitolo è applicabile soltanto alle indagini e ai procedimenti penali diretti contro una persona che, conformemente alla domanda, è, o è sospettata verosimilmente di essere:

  1. a.

    una persona che partecipa scientemente all’attività illegale di un gruppo organizzato di criminali, ai sensi del capoverso 3, e che:

    1. (1)

      è membro di tale gruppo, oppure

    2. (2)

      è legata in modo stretto ad un tale gruppo ed esercita funzioni di sorveglianza o direttive oppure sostiene regolarmente, con altri importanti servizi, l’organizzazione o i membri di essa, oppure

    3. (3)

      partecipa ad ogni importante attività di tale gruppo oppure

  2. b.

    un funzionario pubblico che ha violato i propri doveri d’ufficio allo scopo di adempiere scientemente ai desideri di un tale gruppo o dei suoi membri.

3.  Per «gruppo organizzato di criminali» ai sensi del presente capitolo si intende un’associazione o un gruppo di persone costituito per un periodo relativamente lungo o indeterminato, al fine di procurarsi o di procurare ad altri profitti o altri vantaggi finanziari o economici con mezzi parzialmente o totalmente illegali e di sottrarre la propria attività illecita a procedimenti penali e che, per l’attuazione dei propri fini, in modo sistematico e metodico,

  1. a.

    commette o minaccia di commettere, almeno per una parte della propria attività, atti di violenza o d’intimidazione punibili nei due Stati; e,

  2. b.

    o

    1. (1)

      tende ad esercitare pressioni in campo politico o economico, in particolare riguardo alle istituzioni o alle organizzazioni politiche, alle amministrazioni pubbliche, alla giustizia, alle imprese commerciali, ai sindacati padronali o a quelli operai o ad altre associazioni di lavoratori; o

    2. (2)

      si associa, in qualsiasi modo, a una o più associazioni o gruppi dello stesso genere, di cui almeno uno eserciti una delle attività indicate alla cifra (1).

Art. 7Estensione dell’assistenza giudiziaria

1.  Nello Stato richiesto sono applicabili le misure coercitive previste dall’articolo 4 anche se l’indagine o il procedimento penale condotto nello Stato richiedente concerne un atto non punibile secondo la legislazione in vigore nello Stato richiesto oppure non compreso nella Lista. Sono riservate le limitazioni previste al capoverso 2.

RS 0.672.933.61

2.  Nel caso di indagini o procedure per violazioni di norme concernenti le imposte sul reddito di persone fisiche, indicate all’articolo 1 della Convenzione del 24 maggio 1951 intesa ad evitare i casi di doppia imposizione, l’assistenza giudiziaria ai sensi di questo capitolo sarà accordata soltanto se, in base alle informazioni fornite dallo Stato richiedente:

  1. a.

    la persona coinvolta nell’indagine o nella procedura è sospettata, con motivi fondati, di appartenere alla classe superiore di un gruppo organizzato di criminali o di partecipare in modo essenziale, in qualità di membro, associato o altro, ad ogni attività importante di un tale gruppo;

  2. b.

    lo Stato richiedente ritiene che le prove necessarie al fine di stabilire un legame fra questa persona e i reati commessi dal gruppo organizzato di criminali al quale essa appartiene ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2, non siano sufficienti per intraprendere contro di essa un procedimento penale che abbia ragionevoli prospettive di successo;

  3. c.

    lo Stato richiedente può legittimamente supporre che l’assistenza giudiziaria richiesta faciliterà in modo considerevole l’attuazione del procedimento penale contro questa persona, onde permettere la sua condanna ad una pena privativa della libertà sufficientemente lunga da causare un grave pregiudizio al gruppo organizzato di criminali.

3.  I capoversi 1 e 2 sono applicabili soltanto se, secondo fondata opinione dello Stato richiedente, le informazioni e i mezzi di prova richiesti non possono essere ottenuti senza la collaborazione delle autorità dello Stato richiesto o se, in mancanza di tale collaborazione, il loro ottenimento provocherebbe un aggravio eccessivo per lo Stato richiedente o i suoi Stati membri.

Art. 8Procedura

1.  In tutti i casi nei quali, nel presente capitolo, si esige dallo Stato richiedente un sospetto verosimile, una supposizione o un’opinione fondata, questo Stato trasmette allo Stato richiesto le informazioni in proprio possesso e sulle quali si fonda tale sospetto, supposizione o opinione. Tuttavia, lo Stato richiedente non è tenuto ad indicare da chi ha ottenuto tali informazioni. Su domanda dello Stato richiedente, l’ufficio centrale dello Stato richiesto tratterà in modo confidenziale le informazioni contenute nella domanda.

2.  L’ufficio centrale dello Stato richiesto ha il diritto di esaminare la conclusione dello Stato richiedente in merito all’applicabilità del presente capitolo. Non è tuttavia tenuto ad accettarla nel caso in cui ritenga inverosimile il sospetto, la supposizione o l’opinione sui quali è fondata la conclusione.

3.  Nell’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2, tutte le autorità nello Stato richiesto dovranno applicare i provvedimenti d’indagine previsti dalla loro legge di procedura penale.

4.  Le norme di diritto interno relative all’obbligo delle autorità fiscali di mantenere il segreto non sono applicabili alle informazioni da essa fornite alle autorità che prendono parte all’esecuzione di una domanda che cade sotto il disposto dell’articolo 7 capoverso 2. Il presente capoverso non deve limitare l’applicazione delle norme concernenti l’obbligo di informazione previste dal diritto interno degli Stati contraenti.

Capitolo III Obblighi dello Stato richiesto nell’esecuzione della domanda

Art. 9Regole generali sull’esecuzione di domande

1.  Salvo diverse disposizioni del presente Trattato, le domande sono eseguite in base alle prescrizioni ordinarie applicabili nello Stato richiesto alle indagini e ai procedimenti riguardanti un reato soggetto alla propria giurisdizione.

2.  Lo Stato richiesto può autorizzare, su richiesta dello Stato richiedente, l’applicazione di disposizioni procedurali in vigore in quest’ultimo Stato per quanto concerne:

  1. a.

    le indagini o le procedure penali e

  2. b.

    la legalizzazione e la trasmissione di atti scritti, incarti o mezzi di prova, in quanto tali disposizioni non siano incompatibili con la legislazione dello Stato richiesto. Una perquisizione o un sequestro possono essere eseguiti soltanto conformemente alla legislazione in vigore nel luogo d’esecuzione della domanda.

3.  I funzionari giudiziari e gli altri funzionari competenti in ciascuno dei due Stati dovranno, con tutti i mezzi legali a loro disposizione, prestarsi assistenza nell’esecuzione di domande dell’altro Stato.

Art. 10Obbligo di testimoniare nello Stato richiesto1

1.  Una persona, richiesta di testimoniare o di fare una dichiarazione in applicazione del presente Trattato, è tenuta a comparire, a deporre e a produrre atti scritti, incarti e mezzi di prova nello stesso modo e nella stessa misura che nelle indagini e nei procedimenti dello Stato richiesto. Non vi può essere costretta se le spetta il diritto di rifiutare secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti. Se una persona afferma di essere al beneficio di un tale diritto nello Stato richiedente, l’attestazione in questo senso dell’ufficio centrale di detto Stato è vincolante nello Stato richiesto.

2.  Se il diritto di rifiutare la testimonianza o la produzione di mezzi di prova non è stabilito e se i fatti che una banca non è tenuta a rivelare o che costituiscono un segreto di fabbricazione o d’affari concernono una persona che non ha apparentemente alcun rapporto con il reato indicato nella domanda, l’ufficio centrale svizzero trasmette i mezzi di prova e le informazioni rivelanti questi fatti soltanto se:

  1. a.

    la domanda concerne un’indagine o un procedimento penale di un reato grave;

  2. b.

    la rivelazione del segreto è importante per la ricerca o la prova di un fatto essenziale ai fini dell’indagine o del procedimento;

  3. c.

    negli Stati Uniti d’America sono stati impresi sforzi appropriati, restati vani, onde ottenere per altra via prove o informazioni.

3.  L’ufficio centrale svizzero, se accerta che l’esecuzione della domanda è subordinata alla rivelazione dei fatti indicati al capoverso 2, dovrà richiedere agli Stati Uniti i motivi in base ai quali essi ritengono che il capoverso 2 si oppone alla rivelazione. L’ufficio centrale svizzero non sarà tenuto ad accettare l’apprezzamento degli Stati Uniti ove lo ritenga inverosimile.

4.  Se, in relazione all’esecuzione della domanda, un testimonio o un’altra persona compie atti che sarebbero punibili se fossero stati commessi contro l’amministrazione della giustizia dello Stato richiesto, gli atti saranno perseguiti in questo Stato conformemente alla sua legislazione e alla sua prassi, senza riguardo alla procedura applicata nell’esecuzione della domanda.

  1. Vedi anche gli scambi di lettere del 25 mag. 1973, pubblicati qui di seguito, pagg. 27 e 30.

Art. 11Ricerca del luogo di dimora

Se lo Stato richiedente ritiene che informazioni sulla dimora di persone che si trovano presumibilmente sul territorio dello Stato richiesto siano importanti ai fini dell’indagine o del procedimento in corso nello Stato richiedente, lo Stato richiesto ricercherà con ogni mezzo il luogo di dimora e l’indirizzo di tali persone sul proprio territorio.

Art. 12Norme particolari di procedura1

1.  Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss’anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.

2.  L’imputato o accusato, il suo consulente, o ambedue, sono autorizzati ad assistere all’esecuzione della domanda previa richiesta dello Stato richiedente.

  1. 3.

    a.

    Se, nell’esecuzione di una domanda, l’ammissibilità di un mezzo di prova è subordinata, secondo la legge in vigore nello Stato richiedente, alla presenza di un rappresentante di un’autorità di questo Stato, lo Stato richiesto dovrà autorizzare tale presenza.

  2. b.

    Lo Stato richiesto autorizza parimenti una tale presenza ove ritenga, in considerazione della complessità della fattispecie o di altri elementi descritti nella domanda, che essa possa facilitare in modo considerevole il successo di una procedura penale.

  3. c.

    Anche in altri casi e su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare tale presenza.

  4. d.

    Se in conseguenza a una tale presenza dovessero essere portati a conoscenza degli Stati Uniti fatti che una banca in Svizzera deve tenere segreti o che costituiscono, in Svizzera, un segreto di fabbricazione o d’affari, la Svizzera autorizzerà la presenza soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 10 capoverso 2.

  5. e.

    Inoltre la Svizzera può, in ogni momento dell’esecuzione, escludere i rappresentanti menzionati fino a che sia determinato che sono date le condizioni per la rivelazione.

4.  Le persone, la cui presenza sia autorizzata ai sensi dei capoversi 2 o 3, hanno il diritto, in conformità delle norme di procedura dello Stato richiesto, di porre domande in quanto queste non siano inammissibili secondo la legislazione di uno dei due Stati.

5.  Se nello Stato richiesto, testimonianze o deposizioni devono essere assunte in conformità alle norme di procedura dello Stato richiedente, i testimoni o le persone invitate a deporre hanno il diritto di farsi assistere durante il procedimento. Essi sono esplicitamente informati, all’inizio del procedimento, del loro diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se è necessario e l’ufficio centrale dello Stato richiedente l’autorizza, un patrocinatore è designato d’ufficio.

6.  Se lo Stato richiedente domanda esplicitamente la stesura di un processo verbale testuale, l’autorità d’esecuzione dovrà impegnarsi per dar seguito, in quanto possibile, a tale richiesta.

  1. Vedi anche lo scambio di lettere del 23 dic. 1975, pubblicato qui di seguito a pag. 38.

Capitolo IV Obblighi dello Stato richiedente

Art. 13Limitazione dell’uso di testimonianze

Le deposizioni di un cittadino dello Stato richiesto, interrogato quale testimonio in applicazione del presente Trattato e non informato, ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1, del suo diritto di rifiutare di testimoniare, non potranno essere utilizzate a suo sfavore in un procedimento penale iniziato contro di lui nello Stato richiedente, a meno che si tratti di un procedimento per un reato contro l’amministrazione della giustizia.

Art. 14Esclusione di sanzioni

Nessun cittadino dello Stato richiesto che abbia rifiutato di dare informazioni, che non era obbligato a fornire, o riguardo al quale, in tale Stato, si è dovuto far uso di mezzi coercitivi conformemente al presente Trattato, non potrà essere colpito, nello Stato richiedente, da una qualsiasi sanzione legale per aver fatto uso del diritto di rifiutare di testimoniare, previsto nel Trattato.

Art. 15Protezione del segreto1

Lo Stato richiedente impedirà, nella misura compatibile con le esigenze giuridiche della sua costituzione, la divulgazione dei mezzi di prova e delle informazioni trasmessegli dallo Stato richiesto in applicazione dell’articolo 10 capoverso 2 se tale Stato ne farà esplicita domanda in relazione all’importanza di questi mezzi di prova o di queste informazioni.

  1. Vedi anche gli scambi di lettere del 25 mag. 1973, pubblicati qui di seguito, pagg. 32 e 34.

Capitolo V Atti scritti, incarti e mezzi di prova

Art. 16Incarti di tribunali e di procedura istruttoria

1.  Ove lo Stato richiedente lo desideri, lo Stato richiesto gli mette a disposizione i seguenti documenti e oggetti, alle stesse condizioni e nella stessa misura come alle proprie autorità esplicanti funzioni analoghe:

  1. a.

    le sentenze e le decisioni dei tribunali, e

  2. b.

    gli atti scritti, gli incarti e i mezzi di prova, inclusi i processi verbali e i riassunti ufficiali di testimonianze che si trovano negli incarti di un tribunale o di un’autorità incaricata delle indagini, anche se sono stati ottenuti da un «grand jury».

2.  I documenti indicati al capoverso 1 lettera b saranno consegnati soltanto se si riferiscono esclusivamente ad un affare liquidato oppure nella misura determinata dall’apprezzamento dell’ufficio centrale dello Stato richiesto.

Art. 17Completezza degli atti scritti

Tutti gli atti scritti e gli incarti da consegnare, che si tratti di originali, di copie o di estratti, devono essere completi e immutati, a meno che sia applicabile l’articolo 3 capoverso 1 o che gli atti scritti e gli incarti portino a conoscenza un fatto indicato dall’articolo 10 capoverso 2 e le condizioni stabilite alle lettere a, b e c di tale capoverso non siano soddisfatte. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvederà, nella misura del possibile, a trasmettere l’originale degli atti scritti e degli incarti.

Art. 18Atti d’affari1

1.  Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all’articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell’esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l’autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un’azione, un’operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell’atto, dell’operazione, del fatto o dell’avvenimento oppure entro un termine ragionevole.

2.  Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.

3.  Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l’autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda.

4.  Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l’autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all’ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:

  1. a.

    un funzionario dell’ufficio centrale dello Stato richiesto;

  2. b.

    un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da

  3. c.

    un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.

5.  Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l’imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l’imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.

6.  I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell’atto, dell’operazione, del fatto o dell’avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.

7.  Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l’autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.

  1. Vedi anche lo scambio di lettere del 25 mag. 1973, pubblicato qui di seguito a pag. 35.

Art. 19Documenti pubblici

1.  Dietro domanda, lo Stato richiesto si procura una copia di un documento pubblico o di un estratto dello stesso e lo fa autenticare da una persona autorizzata. Tale autenticazione deve essere firmata dalla persona che la emette, la quale dovrà indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda. Dev’essere seguita la procedura di certificazione dell’articolo 18 capoverso 4.

2.  Oltre a ciò che prevede la legislazione interna dello Stato richiedente, la copia di un documento pubblico dello Stato richiesto o di un estratto dello stesso deve essere ammessa quale mezzo di prova, senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni, nel caso in cui fu autenticata e certificata conformemente al capoverso 1 ed è pure altrimenti ammissibile quale mezzo di prova.

Art. 20Autenticazione per testimonianza di atti scritti1

1.  L’ufficio centrale dello Stato richiesto è autorizzato a citare persone a comparire in tale Stato davanti a rappresentanti dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri, affinché producano gli atti scritti, gli incarti e i mezzi di prova che devono essere consegnati dallo Stato richiesto e ne testimonino l’autenticità in quanto ciò sia richiesto per la loro ammissione quali mezzi di prova in un procedimento penale dalla legislazione in vigore nello Stato richiedente e questi lo domandi.

2.  L’ufficio centrale dello Stato richiesto ha il diritto di designare un rappresentante autorizzato ad assistere alla procedura prevista dal capoverso 1. Egli ha il diritto di opporsi a domande che:

  1. a.

    non sono compatibili con la legislazione o la prassi dello Stato richiesto, oppure

  2. b.

    sorpassano i limiti indicati al capoverso 1.

  1. Vedi lo scambio di lettere del 25 mag. 1973, pubblicato qui di seguito a pag. 35.

Art. 21Diritti sui mezzi di prova

Se lo Stato richiesto, uno dei suoi Stati membri o una terza persona fanno valere un diritto di proprietà o altri diritti sugli atti scritti, gli incarti o i mezzi di prova di cui è stata chiesta o effettuata la consegna, tali diritti sono retti dalla legislazione del luogo dove furono acquisiti. L’obbligo di produrre o di consegnare tali documenti, conformemente al presente Trattato, prevale sui diritti indicati alla frase precedente. Tali diritti restano tuttavia altrimenti invariati.

Capitolo VI Notificazioni allo Stato richiedente e disposizioni affini

Art. 22Notificazione di atti scritti1

1.  Le autorità competenti dello Stato richiesto provvedono alla notificazione degli atti procedurali, comprese le sentenze giudiziarie, le decisioni o simili documenti che sono stati trasmessi loro a tale scopo dallo Stato richiedente. A meno che sia prevista una forma particolare, la notificazione può essere fatta per lettera raccomandata. Dietro domanda, lo Stato richiesto provvederà alla notificazione personale al destinatario o, se la legislazione in vigore nello Stato richiesto lo autorizza, in qualsiasi altra forma.

2.  Lo Stato richiesto può rifiutare di notificare una citazione a comparire quale testimonio nello Stato richiedente a persone che non siano cittadini dello Stato richiedente, se queste persone devono giustificarsi nella procedura penale alla quale si riferisce la domanda.

3.  La domanda deve pervenire all’ufficio centrale dello Stato richiesto almeno 30 giorni prima della data di comparizione. Tale termine sarà tenuto in considerazione per fissare la data della comparizione e nella trasmissione della domanda. In casi molto urgenti, l’ufficio centrale dello Stato richiesto può ridurre tale termine.

4.  La prova della notificazione consiste in una ricevuta datata e firmata dal destinatario o in un’attestazione che constati la forma e la data della notificazione, firmata dalla persona che ne è stata incaricata.

  1. Vedi anche lo scambio di lettere del 25 mag. 1973, pubblicato qui di seguito a pag. 37.

Art. 23Comparizione personale

1.  Se la comparizione personale di una persona non imputata nel procedimento penale al quale si riferisce la domanda sembra particolarmente necessaria nello Stato richiedente, detto Stato lo indica nella domanda di notificazione della citazione precisando l’oggetto dell’interrogatorio. Esso indica il modo e il montante dell’indennità da versare e delle spese da rimborsare.

2.  L’autorità d’esecuzione invita il destinatario a comparire davanti all’autorità competente dello Stato richiedente e gli domanda se sia consenziente. Lo Stato richiesto comunica senza indugio la risposta allo Stato richiedente.

3.  Al destinatario che accetta di comparire, dietro domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può accordare un anticipo. Tale acconto è annotato sulla citazione e preso in considerazione dallo Stato richiedente al momento della liquidazione dei conti.

Art. 24Effetti della notificazione

1.  Ogni persona, non cittadina dello Stato richiedente, che non ottemperi ad una citazione in questo Stato, notificatagli conformemente all’articolo 22, non subirà alcun pregiudizio né civile né penale né sarà soggetta ad altre sanzioni o coercizioni anche se la citazione lo commina.

2.  Nel procedimento al quale si riferisce la domanda, le conseguenze del rifiuto di accettare o di dar seguito ad un atto procedurale notificato conformemente all’articolo 22 sono regolate dalla legislazione in vigore nello Stato richiedente.

3.  La notificazione, secondo l’articolo 22, di un atto procedurale ad una persona che non sia cittadina dello Stato richiedente non costituisce una giurisdizione in tale Stato.

Art. 25Ottenimento di una testimonianza con la coercizione nello Stato


1.  Una persona che, in base ad una citazione notificatale secondo il presente Trattato, compare davanti ad un’autorità nello Stato richiedente non può essere costretta a testimoniare, a fare una dichiarazione o a produrre atti scritti, incarti o mezzi di prova se, secondo la legislazione di uno dei due Stati, ha il diritto di rifiutare oppure se è applicabile il capoverso 2 di questo articolo. Nello Stato richiesto, il diritto di rifiutare è presunto nella misura in cui potrebbe essere invocato se gli atti, oggetto dell’indagine o del procedimento, fossero stati commessi sul proprio territorio.

2.  Una persona che compare davanti ad un’autorità negli Stati Uniti può essere costretta a testimoniare, a fare una dichiarazione o a produrre atti scritti, incarti o mezzi di prova inerenti a fatti indicati all’articolo 10 capoverso 2 soltanto se sono realizzate le condizioni imposte dalle lettere a, b e c di detto articolo.

3.  Se una persona fa valere l’esistenza, nello Stato richiesto, di un diritto di rifiutare secondo il capoverso 1 o di una limitazione secondo il capoverso 2, l’attestazione rilasciata in questo senso dall’ufficio centrale dello Stato richiesto è vincolante nello Stato richiedente; tuttavia, lo Stato richiedente, dopo aver debitamente preso in considerazione tale attestazione, può decidere liberamente circa l’applicabilità dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a, b e c.

Art. 26Consegna di detenuti

1.  Una domanda, ai sensi dell’articolo 22, può essere presentata anche nel caso in cui una persona detenuta nello Stato richiesto debba comparire quale testimonio ai fini di un confronto davanti ad un’autorità nello Stato richiedente.

2.  Un detenuto verrà messo a disposizione dello Stato richiedente se

  1. a.

    egli vi acconsente,

  2. b.

    non sia da attendersi un prolungamento considerevole della detenzione, e

  3. c.

    l’ufficio centrale dello Stato richiesto stabilisce che nessun altro motivo importante si oppone alla consegna.

3.  L’esecuzione della domanda può essere differita se la presenza del detenuto è necessaria ai fini di un’indagine o di un procedimento penale nello Stato richiesto.

4.  Lo Stato richiedente ha il diritto e l’obbligo di tener detenuta la persona consegnata, a meno che lo Stato richiesto ne autorizzi la liberazione. Il detenuto è rinviato dallo Stato richiedente allo Stato richiesto non appena le circostanze lo permettono o conformemente agli accordi presi. Il detenuto dispone di tutti i mezzi previsti dalla legislazione in vigore nello Stato richiedente onde assicurarsi che la sua detenzione o il suo rinvio siano conformi al presente articolo e alla costituzione di tale Stato.

5.  Lo Stato richiedente non può rifiutare di rinviare il detenuto per il solo motivo che egli è suo cittadino.

Art. 27Salvacondotto

1.  Una persona che, conformemente ad una citazione notificatale secondo il presente Trattato, compare davanti ad un’autorità nello Stato richiedente non può essere, in tale Stato, né perseguita, né, ad eccezione del caso indicato all’articolo 26 capoverso 4, detenuta, né sottoposta a nessun’altra limitazione della libertà individuale a causa di reati o di condanne precedenti la sua partenza dallo Stato richiesto.

2.  Se una persona, di qualsiasi nazionalità essa sia, compare per rispondere di un reato, le limitazioni del capoverso 1 non sono applicabili al reato o alla condanna indicati nella citazione, né al reato meno grave che essa include.

3.  Il salvacondotto previsto al presente articolo è scaduto quando la persona che è comparsa non ha fatto uso della possibilità di lasciare lo Stato richiedente nei 10 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale secondo la quale la sua presenza non è più necessaria o quando essa faccia ritorno nello Stato richiedente dopo averlo lasciato.

Capitolo VII Disposizioni generali di procedura

Art. 28Ufficio centrale

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

1.  Il disbrigo di domande d’assistenza giudiziaria incombe ad un ufficio centrale. In Svizzera l’ufficio centrale è l’Ufficio di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Negli Stati Uniti l’ufficio centrale è il capo del Dipartimento di giustizia o un mandatario designato a tale scopo.

2.  Le domande d’assistenza giudiziaria sono presentate dall’ufficio centrale dello Stato richiedente per conto dei tribunali o delle autorità dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, incaricati dalla legge dell’istruzione o del perseguimento penale dei reati, dopo aver accettato la loro relativa richiesta.

3.  Gli uffici centrali dei due Stati possono comunicare direttamente fra di loro per quel che concerne l’esecuzione del presente Trattato.

Art. 29Contenuto della domanda

1.  La domanda d’assistenza giudiziaria deve designare il nome dell’autorità incaricata dell’indagine o del procedimento penale alla quale si riferisce e indicare, se possibile:

  1. a.

    l’oggetto e la natura dell’indagine o del procedimento e, fatta eccezione del caso di una domanda di notificazione, una descrizione dei principali fatti allegati o da accertare;

  2. b.

    la ragione principale della necessità delle prove o delle informazioni richieste; e

  3. c.

    il nome completo, il luogo e la data di nascita e l’indirizzo delle persone oggetto dell’indagine o della procedura al momento della presentazione della domanda, così come ogni altra indicazione che possa contribuire alla loro identificazione.

2.  Per quanto ciò sia necessario e possibile, la domanda deve contenere:

  1. a.

    le indicazioni ricordate al capoverso 1 lettera c se si tratta di testimoni o di ogni altra persona indicata nella domanda;

  2. b.

    una descrizione della procedura applicabile;

  3. c.

    l’indicazione se le testimonianze o le dichiarazioni debbano essere confermate con giuramento o promessa di dire la verità;

  4. d.

    una descrizione delle informazioni, dichiarazioni o testimonianze richieste;

  5. e.

    una descrizione degli atti scritti, incarti e mezzi di prova dei quali viene richiesta la produzione o la messa al sicuro, come pure una descrizione della persona tenuta a produrli e della forma nella quale devono essere prodotti e autenticati;

  6. f.

    l’indicazione circa le indennità e le spese che possono essere pretese dalla persona che compare nello Stato richiedente.

Art. 30Lingua

1.  Le domande, compresi tutti gli allegati, dovranno essere provviste di una traduzione francese se rivolte alla Svizzera e in inglese se rivolte agli Stati Uniti. In caso di necessità, l’ufficio centrale svizzero può esigere una traduzione in tedesco o in italiano in luogo e vece di una traduzione in francese.

2.  La traduzione di tutti i processi verbali, dichiarazioni, atti scritti o incarti, stabiliti o ottenuti in esecuzione della domanda incombe allo Stato richiedente.

Art. 31Esecuzione della domanda

1.  Se l’ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all’ufficio centrale dello Stato richiedente. L’ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune.

2.  Se la domanda è conforme al Trattato, l’ufficio centrale dello Stato richiesto la trasmette per esecuzione all’autorità competente dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, o all’autorità da esso designata. L’autorità alla quale la domanda è trasmessa per l’esecuzione dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri che essa ha in un’indagine o in un procedimento penale relativo ad un reato soggetto alla sua giurisdizione. Se la domanda è presentata dalla Svizzera, questo capoverso autorizza a rivolgersi ad un «grand jury», onde ottenere con mezzi coercitivi la comparsa o la deposizione di un testimonio, come pure la produzione di atti scritti, incarti e mezzi di prova.

3.  L’autorità alla quale la domanda è trasmessa, secondo il capoverso 2, stabilisce, conformemente alla propria legislazione, gli atti procedurali per ottenere la comparsa, la dichiarazione o la testimonianza di persone, così come la produzione o la messa al sicuro di atti scritti, incarti o mezzi di prova.

4.  Se le circostanze lo esigono e l’ufficio centrale dello Stato richiedente vi acconsente, l’esecuzione della domanda può essere affidata ad un privato che abbia le qualità richieste.

5.  La domanda dev’essere eseguita, tenuto conto delle circostanze, il più rapidamente possibile.

Art. 32Rinvio della domanda dopo l’esecuzione

1.  Dopo l’esecuzione della domanda, l’autorità che ne è stata incaricata rinvia all’ufficio centrale dello Stato richiesto l’originale, così come le informazioni e le prove ottenute, con l’indicazione del luogo e della data dell’esecuzione. L’ufficio centrale dello Stato richiesto li trasmette in seguito all’ufficio centrale dello Stato richiedente.

2.  La trasmissione di atti scritti, incarti e mezzi di prova può essere differita nel caso in cui tali documenti debbano essere utilizzati in un procedimento ufficiale pendente presso lo Stato richiesto e, trattandosi di atti scritti o di incarti, nel caso in cui siano state offerte delle copie allo Stato richiedente.

Art. 33Esecuzione impossibile

Lo Stato richiesto avvisa senza indugio e con breve motivazione lo Stato richiedente se la domanda non può essere eseguita:

  1. a.

    in seguito alle limitazioni previste nel presente Trattato;

  2. b.

    in quanto è impossibile, malgrado ricerche approfondite, determinare il luogo di dimora della persona di cui è chiesta la testimonianza o la dichiarazione o alla quale dev’essere fatta una notificazione o in quanto tale persona è presumibilmente deceduta;

  3. c.

    in quanto non si sono potuti trovare, malgrado ricerche approfondite, i mezzi di prova, oppure

  4. d.

    in seguito ad altri impedimenti materiali.

Art. 34Spese dell’assistenza giudiziaria

1.  Le seguenti spese, che un’autorità nello Stato richiesto ha sopportato per l’esecuzione, devono essere rimborsate, su domanda dallo Stato richiedente: spese di viaggio, onorari d’esperti, spese per i processi verbali se questi non sono stati redatti da una persona appartenente ad un servizio pubblico, spese d’interpreti e di traduzione, onorari del patrocinatore che, con il consenso dello Stato richiedente, ha assistito il testimonio o l’imputato.

2.  Non può essere chiesto il rimborso di qualsiasi altra spesa.

3.  Tutte le spese in relazione ad una domanda ai sensi dell’articolo 26 sono sopportate dallo Stato richiedente.

4.  Non possono essere chieste garanzie o sicurezze per le spese future.

Art. 35Restituzione dei mezzi di prova

L’originale degli atti scritti, degli incarti e dei mezzi di prova, consegnati in esecuzione della domanda, devono essere restituiti il più presto possibile, a meno che lo Stato richiesto dichiari di rinunciarvi. Tuttavia, un’autorità dello Stato richiedente è autorizzata a ritenere questi oggetti e a disporne conformemente alla propria legislazione, ove appartenessero ad una persona che si trova in tale Stato e se, nello Stato richiesto, nessuno ha rivendicato su di essi un diritto di proprietà o altri diritti oppure se le pretese derivanti da tali diritti sono garantite.

Capitolo VIII Avviso ed esame di decisioni

Art. 36Avviso

Dopo aver ricevuto la domanda, lo Stato richiesto avvisa:

  1. a.

    le persone dalle quali è richiesta una dichiarazione, una testimonianza o la produzione di atti scritti, incarti o mezzi di prova;

  2. b.

    le persone sospettate in un’indagine o imputate in un procedimento penale nello Stato richiedente e domiciliate nello Stato richiesto, se la legislazione dello Stato richiedente lo esige in modo generale o per l’ammissibilità dei mezzi di prova, e tale Stato lo domandi;

  3. c.

    le persone imputate in un procedimento penale condotto nello Stato richiedente, se la legislazione dello Stato richiesto prevede un tale avviso.

Art. 37Esame di decisioni

1.  Le limitazioni previste dal presente Trattato non autorizzano una persona ad intentare, negli Stati Uniti, un’azione per non ammissione od esclusione di un mezzo di prova o a ricorrere ad altri rimedi giuridici in relazione a domande in base al presente Trattato, salvo che in riferimento all’articolo 9 capoverso 2, all’articolo 10 capoverso 1, agli articoli 13 e 18 capoverso 7, all’articolo 25 capoverso 1 e agli articoli 26 e 27.

2.  In Svizzera il diritto di ricorrere contro una decisione di un’autorità svizzera, relativa ad una domanda presentata in virtù del presente Trattato, così come la procedura applicabile, sono regolati, conformemente al presente Trattato, dalla legislazione interna.

3.  In caso di reclamo di qualsiasi natura, sia contro lo Stato richiedente, sia contro lo Stato richiesto, per inosservanza degli obblighi imposti dal presente Trattato, l’interessato può avvisare l’ufficio centrale dell’altro Stato, nel caso in cui un rimedio giuridico non sia previsto dai capoversi 1 e 2. Se tale Stato ritenga che il reclamo sia fondato, lo Stato indicato in primo luogo è invitato a prendere posizione; ove risulti necessario, la pratica è regolata conformemente all’articolo 39.

Capitolo IX Disposizioni finali

Art. 38Relazione con altri trattati e con il diritto nazionale

1.  Se la procedura prevista dal presente Trattato dovesse facilitare l’assistenza giudiziaria in materia penale fra le Parti contraenti, risultante da un altro trattato o dalla legislazione in vigore nello Stato richiesto, la procedura prevista dal presente Trattato è applicabile a tale assistenza. L’assistenza giudiziaria e la procedura prevista da qualsiasi altro trattato o convenzione internazionale o dalla legislazione interna in vigore negli Stati contraenti rimangono impregiudicate e il presente Trattato non può escluderle né limitarle.

2.  Il presente Trattato non impedisce alle Parti contraenti di condurre un’indagine o un procedimento penale secondo le loro legislazioni interne.

3.  Le clausole del presente Trattato prevalgono sulle disposizioni contrarie della legislazione interna in vigore negli Stati contraenti.

RS 0.672.933.61

4.  La comunicazione di informazioni destinate a essere utilizzate in affari concernenti le imposte previste dalla Convenzione del 24 maggio 1951 intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, è retta esclusivamente dalle disposizioni di tale Convenzione, ad eccezione delle indagini e dei procedimenti penali previsti al capitolo II del presente Trattato, ove siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 7 capoverso 2.

Art. 39Scambio d’opinioni e tribunale arbitrale

1.  I rappresentanti degli uffici centrali possono procedere, se lo ritengono utile, a scambi d’opinione verbali o scritti, sull’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione, in modo generale o in un caso particolare, del presente Trattato.

2.  Di comune accordo, gli uffici centrali si sforzano di risolvere le difficoltà e i dubbi che concernono l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato. Le controversie che nascono fra le Parti contraenti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato e che non possono essere regolate in modo soddisfacente dagli uffici centrali o da negoziati diplomatici fra le Parti contraenti, sono sottoposte, dietro richiesta di una delle due Parti, a un tribunale arbitrale composto di tre membri, a meno che le Parti non convengano altrimenti. Ogni Parte contraente designa un arbitro che deve essere cittadino del relativo Stato; i due arbitri nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo ed esservi domiciliato.

3.  Se, entro tre mesi dalla data della richiesta tendente a sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale, una delle due Parti contraenti non abbia ancora designato il proprio arbitro, questi è nominato, su domanda di una delle due Parti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

4.  Se, entro due mesi a partire dalla loro nomina, i due arbitri non si sono ancora accordati sulla scelta del presidente, questi è nominato, su domanda di una delle due Parti contraenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

5.  Se, nei casi previsti ai capoversi 3 e 4, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito ad agire o se è cittadino di uno dei due Stati contraenti, il vicepresidente procede alla nomina. Se il vicepresidente è impedito ad agire o se è cittadino di uno dei due Stati contraenti, la nomina è fatta dal giudice più anziano, che non sia cittadino di uno dei due Stati contraenti.

6.  Salvo disposizioni contrarie previste dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale decide sulla procedura da seguire.

7.  Le decisioni del tribunale arbitrale sono obbligatorie per le Parti contraenti.

Art. 40Definizioni

1.  Nel presente Trattato

  1. a.

    i termini «Stato richiedente» e «Stato richiesto» significano, a seconda dei casi, gli Stati Uniti d’America o la Confederazione Svizzera;

  2. b.

    il termine «Stato» o «Stati» significa, a seconda dei casi, uno o più Stati membri degli Stati Uniti d’America, i loro territori e possedimenti, il distretto di Columbia e Porto Rico;

  3. c.

    il termine «Cantone» o «Cantoni» significa uno o più Cantoni della Confederazione Svizzera;

  4. d.

    ogniqualvolta la parola «nello» precede «Stato richiedente» o «Stato richiesto», si intende, a seconda dei casi, l’insieme del territorio sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, compresi gli Stati membri nel senso della lettera b e le loro suddivisioni, o il territorio della Svizzera, compresi i Cantoni;

  5. e.

    i rinvii alla legislazione o alla procedura in vigore nello Stato richiedente, o alla legislazione o alla procedura applicabili all’esecuzione della domanda, si intendono riferiti alla legislazione o alla procedura che l’autorità, incaricata di eseguire la domanda, deve applicare in un’indagine o in un procedimento condotto da tale autorità oppure che essa applicherebbe abitualmente in un’indagine o in un procedimento simile.

2.  Ove in una disposizione del presente Trattato si esiga il sigillo di un’autorità che non sia l’ufficio centrale, tale autorità può utilizzare un bollo sempre che ne faccia uso abitualmente in affari della stessa importanza. Tale bollo è considerato sigillo ufficiale ai fini del presente Trattato e per ciò che concerne l’ammissibilità dei mezzi di prova.

3.  L’espressione «mezzi di prova» non deve essere interpretata in modo da escludere oggetti, la cui qualità probatoria è dubbia.

4.  Per i tribunali svizzeri, il principio del libero apprezzamento delle prove non è intaccato dalle disposizioni del presente Trattato sulla qualità probatoria dei mezzi di prova.

5.  I riferimenti all’assistenza giudiziaria che deve o può essere accordata in virtù del presente Trattato si riferiscono all’assistenza giudiziaria con o senza applicazione di misure coercitive.

6.  I termini «domande» o «domande d’assistenza giudiziaria» comprendono tutti gli allegati e complementi.

7.  Il termine «atto» comprende, quando è riferito al compimento di un reato, anche le omissioni.

8.  Il termine «imputato» comprende, salvo indicazione contraria del testo, anche la persona sospettata in un’indagine in corso.

9.  Il termine «patroncinatore» designa la persona autorizzata ad esercitare la professione d’avvocato in uno dei due Stati.

10.  L’espressione «legge antitrust» applicata alla legislazione degli Stati Uniti comprende le disposizioni contenute ai capitoli 1 e 2 del titolo quindicesimo dell’United States Code, fino e compreso l’articolo 77, esclusi gli articoli 77a e seguenti.

Art. 41Entrata in vigore e disdetta

1.  Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Washington il più presto possibile.

2.  Il presente Trattato entra in vigore 180 giorni dopo lo scambio degli strumenti
di ratificazione e si applica a tutti gli atti commessi prima o dopo la sua entrata in vigore.

3.  Il presente Trattato potrà essere disdetto in ogni tempo, da ciascuna delle Parti contraenti, dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore mediante preavviso scritto e osservando un termine di sei mesi.

Allegati

  • reati per i quali possono essere applicate misure coercitive

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 23.01.1977. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).