La Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e la Georgia, di seguito denominate singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti», consapevoli dell’importanza che una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale riveste per lo sviluppo di una cooperazione commerciale mutualmente vantaggiosa tra le Parti; ricordando l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e la Georgia, in particolare l’articolo 8 dell’allegato XV; riconoscendo l’importanza delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza per il commercio e lo sviluppo economico locale delle Parti; al fine di favorire e sostenere il commercio bilaterale di prodotti identificati con indicazioni geografiche e denominazioni di origine nonché di prodotti e servizi identificati con indicazioni di provenienza; animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra le Parti per quanto attiene alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza; e riaffermando l’accordo teso a creare le condizioni favorevoli a una simile protezione concludendo un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1Campo d’applicazione
(1) In conformità ai principi di non discriminazione e reciprocità, le Parti riconoscono e proteggono reciprocamente le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza nonché gli emblemi di Stato, quali stemmi e bandiere, di cui all’articolo 2.
(2) Per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. Le «denominazioni di origine» sono considerate una sottocategoria delle indicazioni geografiche in virtù della legislazione nazionale delle Parti.
(3) Per «indicazioni di provenienza» si intendono i riferimenti diretti o indiretti all’origine geografica dei prodotti o servizi.
(4) Gli allegati del presente Accordo formano parte integrante dello stesso.
Art. 2Indicazioni protette
Sono protette le indicazioni seguenti (di seguito denominate «indicazioni protette»):
(1) In Svizzera:
- (a)
le designazioni della Georgia elencate nell’allegato I e qualsiasi altra indicazione utilizzata per designare quel Paese o le sue divisioni territoriali ufficiali;
- (b)
gli emblemi di Stato della Georgia raffigurati nell’allegato II;
- (c)
le indicazioni geografiche della Georgia elencate nell’allegato III.
(2) In Georgia:
- (a)
le designazioni della Svizzera elencate nell’allegato I e qualsiasi altra indicazione utilizzata per designare quel Paese o le sue divisioni territoriali ufficiali;
- (b)
gli emblemi di Stato della Svizzera raffigurati nell’allegato II;
- (c)
le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell’allegato III.
(3) Negli allegati I e III le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elencate nell’alfabeto georgiano e in quello latino. In conformità all’articolo 3 tali traslitterazioni o trascrizioni possono essere utilizzate per etichettare e contrassegnare i prodotti o servizi interessati.
Art. 3Portata della protezione
RS 0.632.20, all. 1C(1) Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato «Accordo TRIPS»), le Parti adottano tutte le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, a garantire una protezione reciproca delle indicazioni di cui all’articolo 2. Ciascuna delle Parti fornisce alle parti interessate di cui all’articolo 6 i mezzi giuridici per impedire l’uso di tali indicazioni nelle situazioni elencate nel presente articolo.
- (a)
Fatto salvo l’articolo 10 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 18831, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (di seguito denominata «Convenzione di Parigi»), le indicazioni elencate nell’allegato I e gli emblemi di Stato2 raffigurati nell’allegato II sono protetti contro:
- (i)
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per prodotti non originari del Paese designato3 o della regione designata o che non soddisfano le condizioni definite nella legislazione della Parte cui fa riferimento l’indicazione;
- (ii)
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per servizi che non soddisfi le condizioni definite nella legislazione della Parte cui fa riferimento l’indicazione.
- (b)
Le indicazioni geografiche elencate nell’allegato III e altre indicazioni geografiche delle Parti conformi alla definizione di cui all’articolo 22 paragrafo 1 dell’Accordo TRIPS sono protette contro:
- (i)
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per prodotti comparabili ai prodotti cui si applica l’indicazione geografica, non originari del luogo identificato dall’indicazione o che non soddisfano le condizioni definite nella legislazione della Parte cui fa riferimento l’indicazione;
- (ii)
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per prodotti non comparabili ai prodotti cui si applica l’indicazione geografica o per servizi, quando l’uso indichi o suggerisca un legame tra tali prodotti o servizi e i beneficiari dell’indicazione geografica e rischi di pregiudicarne gli interessi o, se del caso, quando, per via della reputazione dell’indicazione geografica nella Parte interessata, l’uso rischi ingiustamente di compromettere o indebolire tale reputazione o ne tragga impropriamente vantaggio;
- (iii)
qualsiasi altra pratica che possa indurre i consumatori in errore quanto all’origine, alla provenienza o alla natura dei prodotti.
(2) La protezione conferita al paragrafo 1 si applica parimenti nelle situazioni seguenti, anche se è indicata la vera origine dei prodotti o servizi:
- (a)
l’indicazione protetta è utilizzata in traduzione, trascrizione o traslitterazione;
- (b)
l’indicazione protetta è utilizzata in una forma modificata, se tale uso comporta un rischio di confusione per il pubblico rilevante; oppure
- (c)
l’indicazione protetta è accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «alla maniera», «imitazione», «metodo», «prodotto come in», «come», «analogo» o altri termini simili, compresi i segni grafici che possono creare confusione, anche se il prodotto designato è utilizzato quale ingrediente.
(3) La protezione conferita ai paragrafi 1 e 2 si applica anche nel caso di prodotti importati nel territorio di una Parte e di prodotti originari del territorio delle Parti destinati all’esportazione. Le Parti abilitano le autorità competenti ad agire di propria iniziativa, anche per quel che concerne il transito di prodotti.
(4) La registrazione di un marchio contrario alle disposizioni di cui al paragrafo 1 o 2 è rifiutata o invalidata d’ufficio, se la legislazione delle Parti lo consente, o su richiesta di una Parte interessata. Se un marchio è stato depositato o registrato in buona fede, o se è stato acquisito tramite l’uso in buona fede prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, il marchio può essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione o l’uso dell’indicazione di provenienza o dell’indicazione geografica definite nel presente Accordo, a condizione che non sussistano altri motivi che giustifichino l’invalidazione o la revoca del marchio in virtù della legislazione della Parte interessata.
(5) Le Parti non sono tenute a proteggere un’indicazione di cui all’articolo 2:
- (a)
qualora, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione possa indurre in errore i consumatori sull’effettiva identità del prodotto o servizio. La disposizione non si applica alle indicazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera (a) e paragrafo 2 lettera (a);
- (b)
qualora, tenuto conto del nome di una varietà vegetale o razza animale, la protezione possa indurre in errore i consumatori sull’effettiva origine del prodotto.
(6) Le eccezioni di cui all’articolo 24 paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo TRIPS non si applicano alle indicazioni protette di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere (a) e (c) e all’articolo 2 paragrafo 2 lettere (a) e (c).
ter(7) In conformità a quanto prescritto dall’articolo 6 della Convenzione di Parigi, entrambe le Parti impediscono che gli emblemi di Stato dell’altra Parte siano utilizzati o registrati come marchi o altri titoli protetti, quali i nomi di aziende o i nomi di associazioni, in modo non conforme alle condizioni definite nelle leggi e nei regolamenti della Parte interessata. Tale protezione si applica altresì ai segni potenzialmente confondibili con gli emblemi di Stato delle Parti.
- RS 0.232.04
- Gli stemmi sono riservati per un uso ufficiale, impregiudicate le eccezioni previste dalla rispettiva legislazione nazionale.
- Secondo la legislazione svizzera, il territorio rilevante per l’uso di indicazioni di provenienza svizzere per prodotti naturali e derrate alimentari include il Principato del Liechtenstein, le enclavi di Büsingen am Hochrhein e Campione d’Italia; secondo la legislazione svizzera, il territorio rilevante per l’uso di indicazioni di provenienza svizzere per prodotti naturali include le zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia e i terreni sfruttati da aziende agricole svizzere nelle zone di confine.
Art. 4Indicazioni omonime
(1) In caso di omonimia tra indicazioni:
- (a)
qualora un’indicazione protetta di una delle Parti sia identica o simile a un’indicazione protetta dell’altra Parte, la protezione è conferita a entrambe le indicazioni, a condizione che l’indicazione protetta sia stata usata tradizionalmente e costantemente e che il prodotto o servizio non sia impropriamente presentato come originario del territorio dell’altra Parte;
- (b)
qualora un’indicazione protetta di una delle Parti sia identica o simile a un’indicazione che fa riferimento al territorio di una terza parte, l’indicazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto fabbricato o un servizio con origine nell’area geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia regolamentato dal Paese di origine e che il prodotto o servizio non sia impropriamente presentato come originario del territorio della Parte interessata.
(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, le Parti definiscono le condizioni pratiche per distinguere le indicazioni omonime interessate, garantendo un trattamento equo dei produttori e dei fornitori di servizi interessati e che i consumatori non siano indotti in errore.
(1) Le disposizioni del presente Accordo non impediscono a nessuno di esercitare il diritto di utilizzare, nell’ambito di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore commerciale, a condizione che tale uso non induca in errore i consumatori.
(2) Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a proteggere un’indicazione dell’altra Parte che non è più protetta nel Paese di origine o che è caduta in disuso in tale Paese. Le Parti si notificano a vicenda se un’indicazione non è più protetta nel Paese di origine.
Beneficiano della protezione conferita dal presente Accordo persone fisiche e giuridiche, federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di fornitori di servizi, di commercianti e di consumatori nonché autorità nazionali. Tali beneficiari sono considerati parti interessate, purché abbiano un interesse legittimo e risiedano o abbiano la loro sede principale nel territorio di una delle Parti. Le Parti garantiscono che la protezione conferita dal presente Accordo sia attuabile dalle parti interessate in virtù delle rispettive legislazioni nazionali.
Art. 7Presentazione ed etichettatura
Qualora la descrizione, la presentazione o l’imballaggio di un prodotto o servizio, in particolare sull’etichetta, nella pubblicità o sui documenti ufficiali o commerciali, sia contraria al presente Accordo, le Parti adottano le misure amministrative necessarie e forniscono i mezzi giuridici opportuni al fine di impedire qualsiasi atto di concorrenza sleale e qualsiasi uso ingannevole o fraudolento delle indicazioni protette.
Art. 8Punti di contatto
(1) Le autorità designate nell’allegato IV del presente Accordo fungono da punti di contatto tra le Parti al fine di monitorare l’evoluzione del presente Accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche e indicazioni di provenienza. I punti di contatto vegliano al buon funzionamento del presente Accordo ed esaminano qualsiasi questione derivante dalla sua applicazione ed esecuzione. In particolare, sono responsabili per:
- (a)
qualsiasi modifica a norma dell’articolo 11 paragrafi 3 e 4;
- (b)
lo scambio di informazioni sugli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche, indicazioni di provenienza e qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito;
- (c)
lo scambio di informazioni sulle indicazioni geografiche e sulle indicazioni di provenienza al fine di valutare l’opportunità di una loro protezione in conformità al presente Accordo.
(2) I punti di contatto adottano le loro decisioni di comune accordo. Si riuniscono su richiesta di una delle Parti a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissati di comune accordo dalle Parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta. I punti di contatto così riuniti adottano il proprio regolamento interno di comune accordo.
Art. 9Procedura per l’uso non conforme di indicazioni protette
(1) Qualora una delle Parti abbia ragione di sospettare che:
- (a)
una delle indicazioni protette definite all’articolo 2 sia utilizzata o sia stata utilizzata in ambito commerciale tra le Parti in modo non conforme a questo Accordo; e che
- (b)
tale non conformità rivesta un interesse specifico per la Parte interessata e possa dare luogo a misure amministrative o azioni giudiziarie,
la Parte interessata lo comunica tempestivamente al punto di contatto dell’altra Parte, fornendo le informazioni rilevanti in merito all’uso non conforme.
(2) Le informazioni da comunicare in conformità al paragrafo 1 sono accompagnate da documenti ufficiali, commerciali o altri documenti rilevanti e definiscono le possibili misure amministrative o azioni giudiziarie. Le informazioni includono, segnatamente, i seguenti dettagli sul prodotto o servizio in questione:
- (a)
il produttore o chiunque detenga il prodotto, o il prestatore del servizio;
- (b)
la composizione del prodotto o il contenuto del servizio;
- (c)
la descrizione e la presentazione e/o l’imballaggio del prodotto o servizio;
- (d)
la descrizione della presunta non conformità alle norme applicabili in merito:
- (i)
alla produzione del prodotto o alla prestazione del servizio, o
- (ii)
alla commercializzazione del prodotto o servizio.
(3) La Parte che riceve le informazioni valuta il caso e informa l’altra Parte dell’esito della valutazione e di qualsivoglia misura attuata in virtù dell’articolo 3 o di qualsivoglia mezzo giuridico atto a impedire l’uso non conforme secondo la legislazione nazionale.
Art. 10Registri ed elenchi nazionali
(1) Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3 paragrafo 5, la registrazione di un’indicazione non ancora inclusa nell’allegato III o la sua aggiunta nei registri e negli elenchi nazionali di una delle Parti annoverati nell’allegato V del presente Accordo è ammessa dalle autorità competenti dell’altra Parte quale prova che tale indicazione soddisfa le condizioni previste per le indicazioni geografiche di cui all’articolo 1 paragrafo 2.
(2) La presente disposizione è applicabile fintanto che l’indicazione interessata non è stata esaminata dall’altra Parte in virtù dell’articolo 11 paragrafo 3.
(1) Ciascuna Parte può chiedere per scritto la modifica del presente Accordo.
(2) Il corpo del presente Accordo è modificato per mutuo consenso delle Parti. Qualsivoglia modifica entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l’ultima nota diplomatica per informarsi dell’avvenuto espletamento delle condizioni giuridiche necessarie per la sua entrata in vigore.
(3) Se un’indicazione elencata negli allegati I o III o un emblema di Stato raffigurato nell’allegato II non è più protetto, è modificato, o se un’indicazione o un emblema di Stato non ancora incluso negli allegati I, II e III è considerato protetto, la Parte notifica tali modifiche all’altra Parte tramite i punti di contatto di cui all’allegato IV. I punti di contatto decidono in merito alle modifiche in forma scritta entro 12 mesi a decorrere dalla notifica. La decisione specifica anche la data dell’entrata in vigore delle modifiche.
(4) Ciascuna Parte può modificare i rispettivi elenchi contenuti negli allegati IV e V del presente Accordo mediante nota diplomatica. Tali modifiche entrano in vigore il giorno nel quale l’altra Parte riceve la notifica.
Art. 12Misure transitorie
(1) I prodotti o servizi contrassegnati con una delle indicazioni di cui all’articolo 2 che, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, erano già stati fabbricati o forniti, contrassegnati e presentati in maniera conforme alla legge, ma che non possono essere contrassegnati con tale indicazione in virtù del presente Accordo, possono essere commercializzati dai grossisti e dai produttori o dai fornitori di servizi per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo e dai distributori fino a esaurimento delle scorte.
(2) I prodotti fabbricati, contrassegnati e presentati o i servizi contrassegnati e presentati in conformità al presente Accordo, la cui descrizione o presentazione e/o il cui imballaggio risulta non conforme all’Accordo a seguito di una modifica dello stesso, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, salvo accordo contrario tra le Parti.
Qualsiasi contenzioso tra le Parti relativo all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo è risolto tempestivamente mediante consultazioni tra le Parti.
Art. 14Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui le Parti scambiano note diplomatiche informandosi dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore.
(2) Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. La denuncia del presente Accordo ha efficacia sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte riceve la notifica.