Le Alte Parti Contraenti, considerando che, mediante scambio di lettere, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera hanno riconosciuto la Commissione Internazionale dello Stato Civile, considerando che occorre precisare le modalità dello scambio di documentazione eseguito per l’intermediario di detta Commissione, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Alte Parti Contraenti, allo scopo di costituire e aggiornare la documentazione legislativa e giurisprudenziale inerente ai diritti delle persone e alla cittadinanza, compiti attribuiti alla Commissione Internazionale dello Stato Civile, si obbligano a fornire gratuitamente a detta Commissione le informazioni necessarie per i suoi studi e lavori.
Per consultare la documentazione raccolta dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile, i Dipartimenti ministeriali, le Missioni diplomatiche, i Consoli generali, i Consoli, i Vice-Consoli o gli Agenti consolari di ciascuna Alta Parte Contraente possono corrispondere direttamente con il Segretario Generale di detta Commissione.
Le Alte Parti Contraenti si obbligano a partecipare, con un contributo annuo, alle spese di funzionamento della Commissione.
Le Alte Parti Contraenti comunicano alle autorità competenti dei loro paesi rispettivi le istruzioni necessarie per l’applicazione del presente accordo che entra in vigore il 1° ottobre 1950.
Allegati
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