Art. 1
L’Istituto internazionale per l’Unificazione del diritto privato ha lo scopo di studiare i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o fra i gruppi di Stati e di preparare gradualmente l’adozione da parte dei diversi Stati di una legislazione uniforme del diritto privato.
A questo scopo, l’Istituto:
- a.
prepara disegni di leggi o di accordi per stabilire un diritto interno uniforme;
- b.
prepara disegni di accordi per agevolare i rapporti internazionali in materia di diritto privato;
- c.
intraprende studi di diritto comparato nelle materie del diritto privato;
- d.
s’interessa alle iniziative già prese in tutti questi settori da altre istituzioni, con le quali, se necessario, può stare in contatto;
- e.
organizza conferenze e pubblica studi che ritiene degni di una ampia diffusione.
