Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (legge), ordina:
Sezione 1 In generale
Art. 1Uffici federali
1 Gli uffici federali seguenti sono incaricati dell’esecuzione della legge:
- a.
la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- b.
la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)1 del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2.
2 Il Consiglio federale o il dipartimento competente può incaricare altri uffici e servizi federali di eseguire i provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 2Competenza, gradi di collaborazione
1 Rientrano nella competenza degli uffici federali:
- a.
la preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento;
- b.
la gestione dei crediti d’impegno;
- c.
la preparazione e la discussione di singoli provvedimenti, svolti autonomamente o con i compartecipanti e gli intermediari;
- d.
la cura dei rapporti con compartecipanti o intermediari;
- e.
l’esecuzione e la valutazione di singoli provvedimenti.
2 Nel caso in cui un ufficio abbia il diritto di concorrere con il proprio parere, l’ufficio federale competente non è vincolato al parere espresso.1
3 L’ufficio federale competente, se opera d’intesa con un altro, può prendere decisioni soltanto con l’assenso di questo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959).
1 Sono provvedimenti bilaterali segnatamente:
- a.
i progetti della Confederazione, eseguiti direttamente o in regìa;
- b.
i progetti eseguiti in favore di Paesi compartecipanti dalla Confederazione, in collaborazione con altri Stati;
- c.
i contributi e altre prestazioni a intermediari, come istituzioni private o pubbliche, Cantoni e Comuni;
- d.
i contributi e le altre prestazioni a organizzazioni internazionali per progetti eseguiti in Paesi o regioni determinate.
2 Sono provvedimenti multilaterali i contributi e le altre prestazioni a organizzazioni internazionali, in particolare per l’attuazione dei loro programmi generali.
3 Sono provvedimenti autonomi quelli che la Confederazione attua unilateralmente in favore di uno o di parecchi Paesi oppure, nel quadro di compiti particolari, per promuovere in generale la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.
Sezione 2 Cooperazione allo sviluppo
Art. 4Concezione globale
La DSC1 e la SECO, come anche l’Amministrazione federale delle finanze, elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La coordinazione incombe alla DSC.
- Nuova denominazione giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5Concorso all’elaborazione della politica internazionale di sviluppo
1 Il DFAE e il DEFR elaborano in comune la posizione del nostro Paese, al momento in cui, in conferenze internazionali e nel quadro d’organizzazioni e di enti internazionali, sono trattati simultaneamente problemi generali o più forme della cooperazione allo sviluppo. Se necessario, altri dipartimenti partecipano a questo lavoro preparatorio. La coordinazione incombe all’ufficio federale competente per la conferenza, l’organizzazione o l’ente.
2 Questo ufficio federale rappresenta la Svizzera alla conferenza, oppure nell’organizzazione o nell’ente; alle trattative partecipano, se necessario, altri uffici o servizi federali.
Art. 6Cooperazione tecnica
1 La DSC è competente per la cooperazione tecnica; la SECO ha il diritto di esprimere il proprio parere.
2 Le borse di formazione in Svizzera per cittadini dei Paesi in sviluppo possono pure essere concesse, in virtù del pertinente decreto federale, sulla concessione di borse a studenti stranieri in Svizzera. In questo caso, il Dipartimento federale dell’interno e la Commissione federale delle borse di studio, in cui è rappresentata la DSC, sono competenti.
Art. 7Aiuto finanziario bilaterale
1 La DSC è competente per l’aiuto finanziario bilaterale, in collaborazione con la SECO.
2 Se l’aiuto bilaterale assume la forma di crediti misti o di provvedimenti simili, è competente la SECO in collaborazione con la DSC.
3 La DSC e la SECO determinano in comune, per tutti i provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale, i Paesi beneficiari, gli importi loro assegnati e le condizioni alle quali è attuato il provvedimento.
4 La DSC e la SECO conducono in comune i negoziati sui provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale secondo il capoverso 1, se questi negoziati sono connessi con altre trattative inerenti ad accordi economici oppure se lo esige la loro rilevanza economica per la Svizzera.
5 Il Consiglio federale può, in singoli casi, disciplinare diversamente le competenze.
Art. 8Aiuto finanziario multilaterale
1 L’aiuto finanziario multilaterale è un compito comune della DSC e della SECO.
2 La DSC e la SECO determinano in comune, per tutti i provvedimenti d’aiuto finanziario multilaterale, le istituzioni beneficiarie, gli importi loro assegnati e le condizioni alle quali è attuato il provvedimento. Essi stabiliscono in comune la posizione del nostro Paese negli organi direttivi delle istituzioni internazionali e regionali di finanziamento dello sviluppo.
3 La DSC coordina il complesso dell’aiuto finanziario multilaterale, in particolare la preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento. Amministra i crediti d’impegno.1
4 Il Consiglio federale stabilisce quale dei due uffici federali assicura la coordinazione per ciascuna delle istituzioni internazionali o regionali di finanziamento dello sviluppo e agisce, rispetto ad essa, come ufficio federale competente.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).
Art. 9Provvedimenti di politica commerciale
La SECO è competente per i provvedimenti di politica commerciale nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo; la DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.
Art. 10Provvedimenti per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata
La SECO è competente per i provvedimenti intesi a promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. La DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.
Art. 11Nuove forme e forme miste
Le nuove forme e le forme miste sono di competenza, secondo le loro caratteristiche, della DSC o della SECO oppure di altri uffici o servizi federali.
Sezione 3 Aiuto umanitario
Art. 12Concezione globale1
La DSC e l’Amministrazione federale delle finanze elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera all’aiuto umanitario internazionale. La coordinazione incombe alla DSC.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959).
Art. 13Concorso all’elaborazione dell’aiuto umanitario internazionale
1 Il DFAE elabora la posizione del nostro Paese nelle conferenze internazionali e nelle organizzazioni e negli enti internazionali, che si occupano dell’aiuto umanitario. Se necessario, altri dipartimenti partecipano all’elaborazione. La coordinazione incombe all’ufficio federale competente per la conferenza, l’organizzazione o l’ente.
2 Questo ufficio federale rappresenta la Svizzera alla conferenza, nell’organizzazione o nell’ente; alle trattative partecipano, se necessario, altri uffici o servizi federali.
1 La DSC è competente per i provvedimenti d’aiuto umanitario.1
2 Per l’aiuto umanitario operativo la DSC dispone del Corpo svizzero per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero (ASC). Questo Corpo è diretto dal Delegato per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero.2
3 Sono riservate le competenze secondo il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 19723 per l’esecuzione dell’accordo internazionale sui cereali del 1971 (Convenzione concernente l’aiuto alimentare).
4 La DSC e l’Ufficio dell’agricoltura4 del DEFR attuano i provvedimenti secondo il decreto federale concernente le forniture di latticini nel quadro dell’aiuto alimentare.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959).
- [RU 1972 243; 1973 2056; RU 1983 1055 art. 14. RU 1989 72 art. 6 cpv. 1]. Ora: secondo l’O del 21 dic. 1988 per l’applicazione della Conv. concernente l’aiuto alimentare dell’Acc. internazionale sul grano del 1986 (RS 916.111.311.2).
- Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 4 Competenze finanziarie, controllo dell’impiego dei fondi
Art. 15Competenze finanziarie nel quadro della cooperazione allo sviluppo
1 Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo prevedibile supera 20 milioni di franchi.1
2 Le competenze finanziarie dei singoli dipartimenti e uffici federali sono stabilite nell’allegato 1.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).
Art. 16Competenze finanziarie nel quadro dell’aiuto umanitario
1 Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo prevedibile supera 20 milioni di franchi.1
2 I provvedimenti il cui costo prevedibile ammonta fino a 20 milioni di franchi sono decisi dalla DSC.2
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 dell’O del 27 ago. 2025 concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell’AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, con effetto al 1° nov. 2025 (RU 2025 550).
Art. 17Superamento dei costi1
Se le spese d’attuazione di provvedimenti previsti non superano il credito concesso di più di un quarto, i costi suppletivi possono essere decretati dai dipartimenti o dagli uffici federali competenti, nell’ambito delle loro competenze finanziarie.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959).
Gli uffici federali competenti possono ove occorra decidere di mutare un provvedimento, se non risultano costi suppletivi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959).
Art. 19Forma delle decisioni
I provvedimenti, i costi suppletivi e i mutamenti sono motivati e decisi per scritto.
Art. 20Controllo dell’impiego dei fondi
1 Gli uffici federali competenti esercitano il controllo sull’impiego dei fondi, che mettono a disposizione dei compartecipanti o degli intermediari.
2 Questi uffici emanano, se necessario, prescrizioni particolari sulle prove da fornire circa l’impiego dei fondi, in collaborazione con il Controllo federale delle finanze.
Sezione 5 Esecuzione
Art. 21Conclusione d’accordi1
1 Se la natura dei provvedimenti lo consente, sono conclusi, con i compartecipanti e gli intermediari, accordi d’attuazione.
2 Gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto internazionale di portata limitata, come anche accordi di diritto pubblico o privato, purché i crediti siano stati stanziati. Gli accordi di diritto internazionale che non sono di portata limitata e si riferiscono a progetti o programmi possono essere conclusi dal Dipartimento competente purché i crediti siano stati stanziati.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 mag. 2015, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1683).
I servizi federali competenti possono assumere, in virtù di contratti di diritto privato, collaboratori qualificati per l’esecuzione dei provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario. Ai collaboratori è impartita, per il loro intervento, una formazione personale e, se necessario, professionale.
Art. 23Acquisto di materiale
All’acquisto di materiale è applicabile l’ordinanza dell’8 dicembre 19751 sugli acquisti. Occorre tener conto delle condizioni esistenti nello Stato compartecipante e dell’effetto generale sullo sviluppo.
- [RU 1975 2373; 1976 504; 1988 1206; 1993 2525. RU 1996 518 art. 71. let. b]. Vedi ora l’O dell’11 dic. 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11).
Sezione 6 Organi particolari
Art. 24Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali1
1 Il Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali (CISCI) è composto di rappresentanti della DSC, della SECO e dell’Amministrazione federale delle finanze. Possono partecipare alle sedute del CISCI rappresentanti di altri servizi federali, in particolare della Direzione politica del DFAE, dell’Ufficio federale della cultura e dell’Ufficio federale della sanità pubblica del Dipartimento federale dell’interno, della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione2 e dell’Ufficio federale dell’agricoltura del DEFR, dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e della Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia, se sono trattati temi di loro competenza.3
2 Al CISCI incombe segnatamente di:
- a.
elaborare decisioni del Consiglio federale sulla concezione del contributo svizzero alla cooperazione internazionale allo sviluppo;
- b.
elaborare decisioni del Consiglio federale su singoli temi e provvedimenti nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, che assumono un’importanza fondamentale;
- c.
prendere decisioni, in caso di dubbio, circa l’esecuzione dell’ordinanza, tenuto conto che i temi rilevanti sono sottoposti al Consiglio federale;
- d.
deliberare sul piano finanziario per l’«aiuto pubblico allo sviluppo», della Svizzera.
3 La DSC assume la presidenza, coordina i lavori e assicura la segreteria. Ciascuno dei servizi rappresentati nel CISCI può chiedere la convocazione d’una seduta.
- Nuova denominazione giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873).
Art. 25Commissione consultiva per la cooperazione internazionale1
1 La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale (Commissione consultiva) è composta al massimo di 15 membri. Questi ultimi non devono fare parte dell’Amministrazione federale.2
2 La Commissione consultiva:
- a.
assiste il Consiglio federale in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, di aiuto umanitario e di cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
- b.
esamina in particolare gli obiettivi, le priorità e la concezione generale alla base dei provvedimenti in materia di cooperazione;
- c.
può sottoporre proposte.3
3 Le sedute comuni con la Commissione consultiva di politica commerciale sono dirette dai presidenti delle due commissioni. Le sedute sono convocate secondo il bisogno, su iniziativa dei due presidenti oppure a domanda di una delle due commissioni.
4 La DSC cura la segreteria della Commissione consultiva e delle sedute comuni.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4723).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 873).
- Abrogato dalla cifra II n. 14 dell’O del 12 set. 2007 (riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).
Sezione 7 Compiti particolari
Art. 27Informazione e relazioni in Svizzera
1 Gli uffici federali competenti informano l’opinione pubblica circa la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali in generale e la contribuzione svizzera.1
2 Essi curano le relazioni con i Cantoni, i Comuni e le università, come pure con le organizzazioni svizzere e le cerchie private, nella misura in cui dette relazioni servono a promuovere la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.
3 La DSC coordina la compilazione e la pubblicazione della statistica su l’«aiuto pubblico allo sviluppo», della Svizzera.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959).
Art. 28Conferenza della cooperazione allo sviluppo
1 La DSC e la SECO organizzano annualmente la conferenza per la cooperazione allo sviluppo. Invitano a parteciparvi rappresentanti delle cerchie interessate a temi di cooperazione internazionale allo sviluppo.
2 La conferenza serve allo scambio di opinioni ed esperienze concernenti problemi attuali della cooperazione allo sviluppo e deve promuovere la comprensione del pubblico per la politica di sviluppo.
3 Per la preparazione e lo svolgimento della conferenza possono essere chiamate a collaborare persone e istituzioni estranee all’amministrazione federale.
Art. 29Ricerca e insegnamento
1 La DSC promuove la ricerca scientifica e incoraggia la formazione accademica e, in generale, l’insegnamento nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. La SECO ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.
2 La SECO può affidare mandati di ricerca nel quadro della sua competenza.
Sezione 8 …
- Abrogato dalla cifra II n. 111 dell’O dell’8 nov. 2006 (revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale), con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Sezione 8a ...
- Introdotti dalla cifra II dell’O del 5 mar. 2010 (RU 2010 933). Abrogati dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 737).
Sezione 9 Disposizioni finali
È segnatamente abrogata l’ordinanza del 13 settembre 19721 concernente la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.
- [RU 1972 2257]
Art. 32Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978.
Disposizioni transitorie della modifica del 5 marzo 2010
Allegati
- Competenze finanziarie dei dipartimenti e degli uffici federali nel settore della cooperazione allo sviluppo
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.