Art. 1Oggetto
La presente ordinanza concretizza la procedura di fallimento delle imprese di assicurazione secondo gli articoli 53–59 LSA.

Nessun progetto di revisione in corso.
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 54 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), ordina:
La presente ordinanza concretizza la procedura di fallimento delle imprese di assicurazione secondo gli articoli 53–59 LSA.
La presente ordinanza si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un’attività come impresa di assicurazione soggetta alla sorveglianza da parte della FINMA ai sensi della LSA.
Se è aperta una procedura di fallimento, questa si estende a tutti i beni patrimoniali realizzabili che appartengono all’impresa di assicurazione in tale momento, indipendentemente dal fatto che si trovino in Svizzera o all’estero.
Tutti i creditori nazionali ed esteri dell’impresa di assicurazione e delle sue succursali estere sono autorizzati a partecipare, nella stessa misura e con gli stessi privilegi, alla procedura di fallimento aperta in Svizzera.
Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di un’impresa di assicurazione estera tutti gli attivi in Svizzera e all’estero costituiti da persone che hanno agito per questa succursale.
Le pubblicazioni sono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.
Le comunicazioni sono notificate direttamente ai creditori dei quali nome e indirizzo sono noti. Ove opportuno ai fini della semplificazione della procedura, la FINMA può obbligare i creditori con sede o domicilio all’estero a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. In caso d’urgenza o al fine di semplificare la procedura è possibile rinunciare alla comunicazione diretta.
La pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per la decorrenza dei termini e le conseguenze giuridiche connesse alla pubblicazione.
Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del fallimento può prendere visione dei documenti relativi al fallimento.
La consultazione degli atti può essere limitata a determinate fasi della procedura oppure ristretta o preclusa se sussistono interessi contrari preponderanti.
Chi ottiene l’autorizzazione alla consultazione degli atti può utilizzare le informazioni ottenute unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti.
La consultazione degli atti può essere subordinata a una dichiarazione secondo la quale le informazioni acquisite dagli atti saranno utilizzate unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. In caso di violazione può essere prospettata preventivamente la comminatoria della pena di cui all’articolo 48 della legge del 22 giugno 20071 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e all’articolo 292 del Codice penale2.
Il liquidatore del fallimento e, dopo la chiusura della procedura di fallimento, la FINMA, decidono in merito alla consultazione degli atti.
Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una persona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA.
Le decisioni di tale persona non sono decisioni e i denunzianti non sono parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa (PA).
La FINMA valuta la fattispecie denunciata, adotta le misure necessarie e, all’occorrenza, emana una decisione.
La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
Se designa un liquidatore del fallimento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non si oppongano al conferimento del mandato.
La FINMA definisce i dettagli del mandato, segnatamente le spese, il rendiconto e il controllo del liquidatore del fallimento.
Il liquidatore del fallimento conduce la procedura. In particolare:
crea i presupposti tecnici e amministrativi per la conduzione della procedura di fallimento;
tutela e realizza gli attivi del fallimento;
provvede alla gestione necessaria nell’ambito della procedura di fallimento;
rappresenta la massa del fallimento in tribunale e davanti ad altre autorità;
stabilisce le pretese garantite dal patrimonio vincolato derivanti da contratti assicurativi;
provvede al versamento del ricavato del patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 54a LSA.
Il foro del fallimento è quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione o la succursale di un’impresa di assicurazione estera in Svizzera.
Se un’impresa di assicurazione estera dispone di più succursali in Svizzera, sussiste un unico foro del fallimento. Quest’ultimo è stabilito dalla FINMA.
Il foro del fallimento delle persone fisiche è quello del luogo del domicilio commerciale al momento dell’apertura della procedura di fallimento.
Un credito o un impegno dell’impresa di assicurazione sono considerati iscritti nei libri della stessa se tali libri sono tenuti in modo conforme e il liquidatore del fallimento può effettivamente desumere da essi l’esistenza e l’importo del credito o dell’impegno in questione.
La FINMA e il liquidatore del fallimento coordinano per quanto possibile il loro operato con le autorità e con gli organi nazionali ed esteri.
Se la FINMA riconosce un decreto di fallimento estero secondo l’articolo 54d LSA, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai beni depositati in Svizzera.
La FINMA può accogliere una richiesta di riconoscimento anche in assenza di reciprocità, a condizione che ciò sia nell’interesse dei creditori interessati.
Stabilisce il foro unico del fallimento in Svizzera e la cerchia dei creditori secondo l’articolo 54d LSA in combinato disposto con l’articolo 37g capoverso 4 della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche.
Pubblica il riconoscimento e la cerchia dei creditori.
Se riconosce un’altra misura estera di insolvenza, la FINMA determina la procedura applicabile.
La FINMA notifica la decisione di fallimento all’impresa di assicurazione e la pubblica unitamente alla grida ai creditori.
La pubblicazione contiene segnatamente le seguenti informazioni:
il nome dell’impresa di assicurazione, la sua sede e le sue succursali;
la data e il momento della dichiarazione di fallimento;
il foro del fallimento;
il nome e l’indirizzo del liquidatore del fallimento;
l’invito ai creditori e alle persone che rivendicano beni patrimoniali in possesso dell’impresa di assicurazione a notificare al liquidatore del fallimento i loro crediti e le loro pretese entro il termine impartito producendo i rispettivi mezzi di prova;
il riferimento ai crediti notificati ai sensi dell’articolo 54a capoverso 1 LSA;
il riferimento agli obblighi di messa a disposizione e di notifica secondo gli articoli 17–19.
Se i crediti di cui al capoverso 2 lettera e sono crediti derivanti da contratti di assicurazione, i creditori sono inoltre tenuti a indicare le basi giuridiche sulle quali essi si fondano.
Il liquidatore del fallimento può trasmettere un esemplare della pubblicazione ai creditori conosciuti.
Se ritiene opportuno convocare un’assemblea dei creditori, il liquidatore del fallimento presenta una corrispondente richiesta alla FINMA. Quest’ultima decide sulle competenze dell’assemblea dei creditori come pure sui quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni.
Tutti i creditori possono partecipare all’assemblea dei creditori o farsi rappresentare alla stessa. In caso di dubbio, il liquidatore del fallimento decide in merito all’ammissione.
Il liquidatore del fallimento conduce le trattative e fa rapporto sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione e sullo stato della procedura.
I creditori possono deliberare anche per mezzo di circolare. Una richiesta del liquidatore del fallimento è considerata accettata se non è respinta espressamente da un creditore entro il termine impartito.
La FINMA decide, su proposta del liquidatore del fallimento, in merito alla designazione, alla composizione, ai compiti e alle competenze della delegazione dei creditori.
La FINMA ne nomina il presidente e stabilisce la procedura per le deliberazioni nonché le indennità dei singoli membri.
Il liquidatore del fallimento allestisce un inventario dei beni appartenenti alla massa del fallimento.
Qualora l’impresa di assicurazione sia una succursale di un’impresa di assicurazione estera, il liquidatore del fallimento include nell’inventario anche un’eventuale cauzione.
La formazione dell’inventario è retta dagli articoli 221–229 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), salvo disposizione contraria della presente ordinanza,
I beni patrimoniali appartenenti al patrimonio vincolato sono registrati in una sezione separata all’interno dell’inventario. Se sussistono più patrimoni vincolati, è allestita una sezione separata per ognuno di essi.
Il liquidatore del fallimento propone alla FINMA le misure necessarie alla salvaguardia dei beni della massa del fallimento.
Sottopone l’inventario all’organo scelto dai proprietari dell’impresa di assicurazione. Questo si pronuncia sulla completezza e sull’esattezza dell’inventario. La sua dichiarazione è ripresa nell’inventario.
I debitori dell’impresa di assicurazione e le persone che detengono beni patrimoniali dell’impresa di assicurazione a titolo di pegno o ad altro titolo devono annunciarsi al liquidatore del fallimento e mettergli a disposizione tali beni patrimoniali entro i termini di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera e.
I crediti devono essere annunciati anche quando è fatta valere una compensazione.
Un diritto di prelazione esistente si estingue se la notifica o la messa a disposizione è omessa in modo ingiustificato.
I titoli che hanno la funzione di garanzia e altri strumenti finanziari non devono essere messi a disposizione qualora siano date le condizioni legali per una realizzazione da parte del beneficiario di una garanzia.
Tali beni patrimoniali devono tuttavia essere notificati, unitamente alla prova del diritto di realizzazione, al liquidatore del fallimento, che deve menzionarli nell’inventario.
Il beneficiario della garanzia deve chiedere conto al liquidatore del fallimento degli utili realizzati da tali beni patrimoniali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento.
La FINMA può decidere che i crediti dell’impresa di assicurazione iscritti nei libri non siano notificati dai loro debitori.
Il liquidatore del fallimento stabilisce se elementi patrimoniali rivendicati da terzi devono essere messi a disposizione.
Se ritiene fondata una pretesa di messa a disposizione, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di contestazione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF1 e a tale scopo impartisce un congruo termine.
Se ritiene infondata la pretesa di messa a disposizione oppure se dei creditori hanno richiesto la cessione del diritto di contestazione, il liquidatore del fallimento impartisce loro un termine per promuovere l’azione dinanzi al giudice del foro del fallimento. La mancata utilizzazione di questo termine è equiparata alla rinuncia alla messa a disposizione.
In caso di cessione, l’azione deve essere diretta contro i creditori cessionari. Il liquidatore del fallimento fornisce al o ai terzi i nomi dei creditori cessionari e fissa un termine per agire.
Il liquidatore del fallimento riscuote i crediti esigibili della massa del fallimento, se del caso in via di esecuzione.
Esamina le pretese della massa del fallimento su beni mobili in possesso o in possesso congiunto di terzi oppure su fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi.
Esamina la possibilità di revocazione di atti secondo gli articoli 285–292 LEF1. La durata di una precedente procedura di risanamento e quella della pregressa emanazione di misure di protezione secondo l’articolo 51 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 lettere a, b ed i LSA non sono comprese nei termini di cui agli articoli 286–288 LEF.
Se intende far valere mediante azione crediti contestati o pretesi secondo i capoversi 2 o 3, il liquidatore del fallimento deve chiedere alla FINMA l’autorizzazione nonché eventuali istruzioni al riguardo.
Se non avvia un’azione legale, il liquidatore del fallimento può concedere ai creditori la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF o di realizzare i crediti corrispondenti e le altre pretese ai sensi dell’articolo 30.
Se concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione, il liquidatore del fallimento impartisce a tale scopo un congruo termine.
La realizzazione secondo l’articolo 30 è esclusa:
in caso di revocazioni secondo il capoverso 3;
in caso di pretese fondate sulla responsabilità nei confronti di:
fondatori,
organi incaricati della direzione operativa, dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo, e
società di audit designate dall’impresa di assicurazione.
Il liquidatore del fallimento esamina le pretese della massa del fallimento che, al momento della dichiarazione di fallimento, erano già oggetto di procedure civili o amministrative, e formula proposte alla FINMA in vista della loro continuazione.
Se la FINMA nega la continuazione, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di intentare una procedura ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF1 e a tale scopo impartisce un congruo termine.
Se gli attivi del fallimento non sono sufficienti per eseguire la procedura di fallimento, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi.
In casi eccezionali la FINMA esegue la procedura anche quando gli attivi del fallimento non sono sufficienti, segnatamente se vi è un interesse particolare a che essa venga eseguita.
Se intende sospendere la procedura, la FINMA lo annuncia pubblicamente. Nella pubblicazione notifica che la procedura sarà ripresa se entro un determinato termine un creditore fornisce le garanzie stabilite per la parte delle spese procedurali non coperta dagli attivi. La FINMA fissa tale termine e stabilisce la tipologia e l’entità delle garanzie.
Se le garanzie stabilite non sono versate tempestivamente, ogni creditore pignoratizio può richiedere alla FINMA, entro il termine da essa impartito, la realizzazione del suo pegno. La FINMA incarica un liquidatore del fallimento di effettuare la realizzazione.
La FINMA ordina la realizzazione degli attivi di una persona giuridica dei quali nessun creditore pignoratizio ha richiesto tempestivamente la realizzazione. Un eventuale ricavo residuo dopo la copertura delle spese di realizzazione e degli oneri gravanti il singolo attivo è versato alla Confederazione dopo copertura delle spese della FINMA.
Se la procedura di fallimento contro una persona fisica è stata sospesa, alla procedura di pignoramento si applica l’articolo 230 capoversi 3 e 4 LEF1.
Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove.
Verifica in particolare in che misura e nei confronti di quale patrimonio vincolato i crediti sono garantiti conformemente all’articolo 17 LSA.
Sono da considerare a norma di legge:
i crediti risultanti dal registro fondiario, compresi gli interessi correnti; e
i crediti iscritti nei libri dell’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 10.
Il liquidatore del fallimento si procura la dichiarazione dell’organo scelto dai proprietari dell’impresa di assicurazione in relazione ai crediti non iscritti nei libri.
Il liquidatore del fallimento decide in merito all’accettazione di un credito, alla sua entità e al suo grado e allestisce una graduatoria.
Se la massa del fallimento comprende un fondo, il liquidatore del fallimento allestisce un elenco degli oneri che lo gravano, quali diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati. L’elenco degli oneri è parte integrante della graduatoria.
I crediti che conformemente all’articolo 17 LSA devono essere garantiti da un patrimonio vincolato sono collocati in posizione prioritaria rispetto alla prima classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF1 sotto un titolo separato e con rimando al patrimonio vincolato conformemente all’inventario. L’importo non coperto è collocato nell’ordine di cui all’articolo 219 capoverso 4 LEF.
Se l’impresa di assicurazione dispone di più patrimoni vincolati, i crediti sono collocati in altrettante sezioni diverse .
I crediti che sono già oggetto di procedure civili o amministrative in Svizzera al momento della dichiarazione del fallimento devono dapprima essere registrati pro memoria nella graduatoria.
Se rinuncia a continuare la procedura civile o amministrativa, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell’articolo 260 capoverso 1 LEF1.
Se la procedura civile o amministrativa non è continuata né dalla massa del fallimento, né da singoli creditori cessionari, il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo.
Se la procedura civile o amministrativa è continuata da singoli creditori cessionari, l’ammontare di cui è ridotto il riparto del creditore soccombente ove essi prevalgano serve a soddisfare i creditori cessionari fino alla copertura integrale dei loro crediti in graduatoria e delle loro spese processuali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento o, se del caso, nel corrispondente patrimonio vincolato.
Nell’ambito dell’articolo 5 i creditori possono consultare la graduatoria durante almeno 20 giorni.
Il liquidatore del fallimento pubblica da quale momento e in che forma la graduatoria può essere consultata.
Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio dei fallimenti del foro del fallimento.
Comunica a ogni creditore i cui crediti non sono stati inseriti nella graduatoria come notificati o come iscritti nei libri dell’impresa di assicurazione o nel registro fondiario i motivi per i quali i suoi crediti sono stati rigettati del tutto o in parte.
Le azioni di contestazione della graduatoria si fondano sull’articolo 250 LEF1.
Il termine di contestazione decorre dal momento in cui è data la possibilità di consultare la graduatoria.
Il liquidatore del fallimento decide in merito alle modalità e al momento della realizzazione e procede ad essa.
I beni costituiti in pegno possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti soltanto con il consenso dei creditori pignoratizi.
I beni possono essere realizzati senza indugio se:
fanno parte del patrimonio vincolato;
sono oggetti esposti a rapido deprezzamento;
causano spese di amministrazione eccessive;
sono negoziati su un mercato rappresentativo; oppure
non hanno un valore significativo.
Gli incanti pubblici sono retti dagli articoli 257–259 LEF1, salvo disposizione contraria della presente ordinanza.
Il liquidatore del fallimento effettua l’incanto. Nelle condizioni d’incanto può fissare un’offerta minima per il primo incanto.
Rende pubblica la possibilità di consultare le condizioni d’incanto. Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio d’esecuzione o l’ufficio dei fallimenti del luogo in cui si trova la cosa.
Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell’articolo 260 LEF1 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue.
I creditori cessionari informano senza indugio il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA sul risultato dell’azione proposta.
Se nessun creditore esige una cessione o se il termine per far valere i diritti trascorre infruttuoso, il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA decide sull’eventuale ulteriore realizzazione di questi diritti.
Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell’articolo 30 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
Una cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 32 non è considerata un atto di realizzazione.
Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
Sono coperti dalla massa del fallimento in primo luogo e nel seguente ordine:
gli impegni contratti dalla massa del fallimento nel corso della procedura di fallimento;
tutte le spese per l’apertura e l’esecuzione della procedura di fallimento.
I costi d’inventario, amministrazione e realizzazione dei beni patrimoniali del rispettivo patrimonio vincolato sono coperti in primo luogo con il ricavato derivante dalla realizzazione di detti beni patrimoniali. Gli altri impegni della massa possono essere soddisfatti proporzionalmente con il ricavato del patrimonio vincolato se la rimanente massa fallimentare non è sufficiente a tale scopo.
Una volta coperti gli impegni di cui all’articolo 34 capoverso 2 e prima dei creditori della prima classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF1, con il ricavato derivante dalla realizzazione dei beni patrimoniali del rispettivo patrimonio vincolato sono soddisfatti proporzionalmente i crediti garantiti dal corrispondente patrimonio vincolato.
Previa autorizzazione della FINMA, il liquidatore del fallimento può effettuare la ripartizione di cui capoverso 1 prima del passaggio in giudicato della graduatoria.
Il liquidatore del fallimento annota per ogni credito in quale misura esso è stato coperto con il ricavato derivante dai beni patrimoniali appartenenti ai patrimoni vincolati. I crediti non garantiti dal patrimonio vincolato e l’importo non coperto dei crediti garantiti dai patrimoni vincolati sono coperti dal ricavato della massa del fallimento secondo la graduatoria di cui all’articolo 219 LEF.
Un’eventuale eccedenza derivante dalla realizzazione dei beni patrimoniali appartenenti ai patrimoni vincolati confluisce nella massa del fallimento. È escluso il conferimento di una simile eccedenza a un altro patrimonio vincolato della stessa impresa di assicurazione.
Il liquidatore del fallimento può prevedere ripartizioni provvisorie. Al riguardo allestisce uno stato di ripartizione provvisorio e lo sottopone per approvazione alla FINMA.
Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. Non è necessario tenere conto dell’esito dei processi intentati da singoli creditori ai sensi dell’articolo 260 LEF1.
Dopo l’approvazione dello stato di ripartizione il liquidatore del fallimento effettua i pagamenti ai creditori.
Non sono effettuati pagamenti per crediti:
il cui stato o entità non sono stati determinati definitivamente;
i cui aventi diritto non sono stati identificati definitivamente;
che sono in parte coperti da garanzie non realizzate all’estero o che sono coperti ai sensi dell’articolo 18; oppure
che saranno probabilmente tacitati in parte nel quadro di una procedura di esecuzione forzata in corso all’estero in relazione con il fallimento.
Il liquidatore del fallimento presenta alla FINMA un rapporto finale sommario sull’andamento della procedura di fallimento.
Il rapporto finale contiene inoltre:
considerazioni sulla composizione e sull’entità dei patrimoni vincolati, nonché sui crediti coperti del tutto o in parte dal ricavato derivante dai patrimoni vincolati;
considerazioni sulla liquidazione di tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa;
indicazioni sullo stato dei diritti ceduti ai creditori secondo l’articolo 260 LEF1; nonché
un elenco dei riparti non versati, con l’indicazione dei motivi per i quali non è stato possibile effettuare il versamento.
La FINMA adotta le disposizioni necessarie per il deposito dei riparti non versati.
Pubblica la chiusura della procedura di fallimento.
I creditori possono richiedere al liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, alla FINMA, dietro pagamento di un importo forfetario, un attestato di carenza di beni per l’ammontare scoperto del loro credito, conformemente all’articolo 265 LEF1.
Il liquidatore del fallimento rende edotti i creditori su questa possibilità nel quadro del pagamento del loro riparti.
La FINMA disciplina le modalità di conservazione dei documenti relativi al fallimento e all’attività commerciale dell’impresa di assicurazione dopo la conclusione o la sospensione della procedura di fallimento.
I documenti relativi al fallimento e quelli relativi all’attività commerciale dell’impresa di assicurazione ancora disponibili devono essere distrutti su ordine della FINMA dieci anni dopo la chiusura o la sospensione della procedura di fallimento.
Sono fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione di singoli atti previste da leggi specifiche.
Se entro dieci anni dalla conclusione della procedura di fallimento sono scoperti beni o altre pretese che fino a tal momento non facevano parte della massa del fallimento, la FINMA incarica un liquidatore del fallimento di riprendere la procedura di fallimento senza ulteriori formalità.
I beni patrimoniali o le pretese scoperti successivamente sono ripartiti tra i creditori che hanno subito perdite e dei quali il liquidatore del fallimento conosce i dati necessari per il versamento. Il liquidatore del fallimento può invitare i creditori a fornirgli i dati aggiornati, pena la perenzione del loro diritto. Impartisce a tale scopo un congruo termine.
Qualora appaia evidente che i costi derivanti dalla riapertura della procedura di fallimento non sono coperti o sono soltanto leggermente inferiori al ricavato atteso dalla realizzazione dei beni patrimoniali scoperti in un secondo momento, la FINMA può rinunciare alla riapertura della procedura stessa. La FINMA conferisce i beni patrimoniali scoperti in un secondo momento a favore della Confederazione.
I beni patrimoniali depositati che divengono disponibili o che non sono stati ritirati dopo dieci anni sono parimenti realizzati secondo il capoverso 1 e ripartiti conformemente al capoverso 2, fatte salve disposizioni di diverso tenore previste da leggi specifiche. È fatto salvo il capoverso 3.
Alle procedure pendenti all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le prescrizioni della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).