Législation

Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

RS 958.2Non più in vigoreStato 01.01.20226 articoli

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Progetti di revisione che toccano RS 958.2, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

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  • RU 2021 865atto di base Ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzerain vigore il 01.01.2022
    introdotto: art. 6

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, ordina:

Art. 1Obbligo di riconoscimento per sedi di negoziazione estere

1

 A complemento e indipendentemente dall’obbligo di riconoscimento di cui all’articolo 41 della legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), dal 1° gennaio 2019 le sedi di negoziazione con sede all’estero necessitano previamente di un riconoscimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) anche se:

  1. a.

    presso queste sedi di negoziazione vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se queste sedi di negoziazione consentono il commercio di simili titoli di partecipazione; e

  2. b.

    i titoli di partecipazione di cui alla lettera a sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione in Svizzera.

2

 Una borsa estera non necessita di un riconoscimento per il commercio di determinati titoli di partecipazione secondo il capoverso 1, se:

  1. a.

    questi titoli di partecipazione sono ammessi al commercio o quotati nella corrispondente borsa estera con il consenso esplicito dell’emittente dei titoli dato prima del 30 novembre 2018;

  2. b.

    questi titoli di partecipazione vi sono stati ammessi al commercio o vi sono stati quotati prima del 30 novembre 2018; e

  3. c.

    l’emittente di questi titoli di partecipazione si assume presso la corrispondente borsa estera gli obblighi connessi con l’ammissione al commercio o la quotazione.

3

 Il riconoscimento di una sede di negoziazione estera decade non appena quest’ultima ha la sua sede in una Giurisdizione secondo l’articolo 3 capoverso 3.

  1. RS 958.1

Art. 2Procedura

1

 La FINMA accorda il riconoscimento su domanda, se la sede di negoziazione estera:

  1. a.

    sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; e

  2. b.

    non ha la sua sede in una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere.

2

 Se la sede di negoziazione soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, la FINMA può accordare il riconoscimento anche se non è stata presentata alcuna domanda.

Art. 3Informazione delle sedi di negoziazione interessate e pubblicazione di elenchi

1

 La FINMA informa le sedi di negoziazione estere interessate entro il 31 dicembre 2018 in merito alla presente ordinanza.

2

 Essa pubblica un elenco di tutte le sedi di negoziazione estere riconosciute.

3

 Il Dipartimento federale delle finanze pubblica un elenco delle Giurisdizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b.

Art. 4Autorizzazione provvisoria di partecipanti esteri

1

 Nel quadro dell’esecuzione dell’articolo 40 LInFi1, in casi specifici la FINMA può rilasciare ai richiedenti un’autorizzazione provvisoria per la partecipazione alle sedi di negoziazione svizzere valida fino al termine della procedura di autorizzazione, ma al massimo per un anno.

2

 I partecipanti provvisoriamente autorizzati devono adempiere gli obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli articoli 38 e 39 LInFi al più tardi dal 1° agosto 2019; i fatti che si verificano tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2019 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere registrati e comunicati retroattivamente al più tardi entro il 1° ottobre 2019.

  1. RS 958.1

Art. 5Relazione fra la presente ordinanza e la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

RS 956.1

La presente ordinanza è considerata alla stregua di una legge sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Art. 6Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 30 novembre 2018 alle ore 20.00 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

2

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 865).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).