Législation

Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

RS 958.11 · OInFi · 153 articoli

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (RS 958.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (153 articoli)

Art. 1, Oggetto

(art. 1 e 157 LInFi) La presente ordinanza disciplina segnatamente: a. le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario; b. gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel c…

Art. 2, Definizioni

(art. 2 lett. b e c LInFi) 1 I valori mobiliari sono considerati standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala se sono offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, s…

Art. 3, Società del gruppo importanti

(art. 3 cpv. 2 LInFi) Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in partic…

Art. 4, Richiesta di autorizzazione

(art. 4 e 5 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazion…

Art. 5, Mutamento dei fatti

(art. 7 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare: a. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti; b. tutte le modificazioni importa…

Art. 6, Campo di attività

(art. 8 cpv. 2 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello ste…

Art. 7, Luogo della direzione

(art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi) 1 La direzione effettiva dell’infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui grupp…

Art. 8, Conduzione e controllo dell’impresa

(art. 8 cpv. 2 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).