Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)
RS 958.11 · OInFi · 153 articoli
Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (RS 958.11) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 104, modificato (RO 2024 13) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 56, modificato (RO 2024 13) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 48, modificato (RO 2024 13) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 130, modificato (RO 2022 576) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 133, modificato (RO 2022 489) in vigore dal 01.10.2022
- Art. 133, modificato (RO 2021 539) in vigore dal 01.10.2021
Estratto del testo (153 articoli)
(art. 1 e 157 LInFi) La presente ordinanza disciplina segnatamente: a. le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario; b. gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel c…
(art. 2 lett. b e c LInFi) 1 I valori mobiliari sono considerati standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala se sono offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, s…
(art. 3 cpv. 2 LInFi) Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in partic…
(art. 4 e 5 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazion…
(art. 7 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare: a. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti; b. tutte le modificazioni importa…
(art. 8 cpv. 2 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello ste…
(art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi) 1 La direzione effettiva dell’infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui grupp…
(art. 8 cpv. 2 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
