Législation

Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli organismi di vigilanza nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli organismi di vigilanza, OOV)

RS 956.134 · OOV · 17 articoli

Ordinanza sugli organismi di vigilanza (RS 956.134) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (17 articoli)

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.…

Art. 2, Richiesta

1 L’organismo di vigilanza presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concerne…

Art. 3, Forma giuridica e compiti

1 L’organismo di vigilanza è una persona giuridica secondo il diritto svizzero. 2 L’organo incaricato dell’amministrazione ha in particolare i seguenti compiti: a. esercita l’alta direzione dell’organismo di…

Art. 4, Garanzia e indipendenza

1 Le persone indipendenti non possono accettare mandati dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza o a favore di questi ultimi. Non possono neppure detenere partecipazioni dirette o indirett…

Art. 5, Mezzi finanziari

1 L’organismo di vigilanza deve disporre di un capitale minimo versato integralmente di 500 000 franchi, di cui almeno un quarto deve essere liquido. 2 Fino alla prima costituzione delle riserve legali di cui all’art…

Art. 6, Riserve

1 Per la sua attività ai sensi dell’articolo 43 a capoverso 1 LFINMA, l’organismo di vigilanza costituisce ogni anno riserve corrispondenti al 10 per cento delle uscite complessive annue finché la riserva totale raggiunge o r…

Art. 7, Mutui della Confederazione

1 La concessione di mutui della Confederazione compete al Dipartimento federale delle finanze (DFF). 2 I mutui possono essere concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati. In caso di necessità il DFF…

Art. 8, Presentazione dei conti

L’organismo di vigilanza è soggetto all’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti di cui agli articoli 957 a –958 d del Codice delle obbligazioni (CO) RS 220 .…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).