Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli organismi di vigilanza nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli organismi di vigilanza, OOV)
RS 956.134 · OOV · 17 articoli
Ordinanza sugli organismi di vigilanza (RS 956.134) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (17 articoli)
La presente ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.…
1 L’organismo di vigilanza presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concerne…
1 L’organismo di vigilanza è una persona giuridica secondo il diritto svizzero. 2 L’organo incaricato dell’amministrazione ha in particolare i seguenti compiti: a. esercita l’alta direzione dell’organismo di…
1 Le persone indipendenti non possono accettare mandati dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza o a favore di questi ultimi. Non possono neppure detenere partecipazioni dirette o indirett…
1 L’organismo di vigilanza deve disporre di un capitale minimo versato integralmente di 500 000 franchi, di cui almeno un quarto deve essere liquido. 2 Fino alla prima costituzione delle riserve legali di cui all’art…
1 Per la sua attività ai sensi dell’articolo 43 a capoverso 1 LFINMA, l’organismo di vigilanza costituisce ogni anno riserve corrispondenti al 10 per cento delle uscite complessive annue finché la riserva totale raggiunge o r…
1 La concessione di mutui della Confederazione compete al Dipartimento federale delle finanze (DFF). 2 I mutui possono essere concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati. In caso di necessità il DFF…
L’organismo di vigilanza è soggetto all’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti di cui agli articoli 957 a –958 d del Codice delle obbligazioni (CO) RS 220 .…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
