Législation

Legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

RS 951.25In vigoreStato 01.01.202216 articoli

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  • RU 2019 1781in vigore il 01.07.2019
    modificato: art. 1, 3, 6, 7, 8 · introdotto: art. 14a

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari3–8
  3. Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici9–10
  4. Sezione 4: Valutazione11
  5. Sezione 5: Disposizioni finali12–15

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 2005; visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 2006, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Scopo

1

 La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi.1 Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.

2

 A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

Art. 2Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

  1. a.

    sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;

  2. b.

    le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;

  3. c.

    siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d’azienda e quelle delle persone che aspirano a un’attività indipendente;

  4. d.

    le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari

Art. 3Beneficiari1

RS 952.0

Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

Art. 4Condizioni del riconoscimento

1

 Sono riconosciute le organizzazioni:

  1. a.

    gestite senza scopo di lucro;

  2. b.

    aperte alle imprese di tutti i settori;

  3. c.

    indipendenti dall’erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;

  4. d.

    dirette con professionalità ed efficienza; e

  5. e.

    attive a livello sovracantonale.

2

 Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

Art. 5Aiuti finanziari

1

 Gli aiuti finanziari sono versati:

  1. a.

    per la copertura di perdite da fideiussioni;

  2. b.

    per le spese d’amministrazione.

2

 In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

Art. 6Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite1

1

 Le organizzazioni riconosciute possono concedere fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.

2

 La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fideiussioni ai sensi della presente legge.

3

 Sono fatti salvi gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).
  2. RS 837.0

Art. 7Spese d’amministrazione1

1

 La Confederazione partecipa alle spese d’amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.

2

 Se un’organizzazione distribuisce l’avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d’amministrazione dell’organizzazione interessata.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

Art. 8Finanziamento1

1

 L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti d’impegno2 limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l’articolo 5 capoverso 2.

2

 Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l’articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.

3

 Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).
  2. Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici

Art. 9Riconoscimento e sorveglianza

1

 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1 riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.

2

 Il DEFR sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

3

 Se un’organizzazione non adempie più le condizioni, il DEFR può revocarle il riconoscimento.

  1. Nuova espr. giusta il n. I 37 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10Rimedi giuridici

Le decisioni del DEFR sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 4: Valutazione

Art. 11

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sull’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12Esecuzione

1

 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2

 Il DEFR è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all’esecuzione.

3

 La delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.

Art. 13Abrogazione e modifica del diritto vigente

1

 Il decreto federale del 22 giugno 19491 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.

2

 Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 693.

…

  1. [RU 1949 II 1691, 1968 105]

Art. 14Disposizione transitoria

[RU 1949 II 1691, 1968 105]

Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 1949 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Art. 14aDisposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 20181

I contratti di fideiussione in corso all’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

Art. 15Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore:
Art. 1–12: 15 marzo 20071
Art. 13–15: 15 luglio 20072

  1. DCF del 28 feb. 2007.
  2. Art. unico cpv. 1 dell’O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3363).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).