L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 2005; visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 2006, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
1 La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi.1 Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.
2 A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).
Art. 2Principi della promozione
Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:
- a.
sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;
- b.
le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;
- c.
siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d’azienda e quelle delle persone che aspirano a un’attività indipendente;
- d.
le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.
Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari
RS 952.0Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).
Art. 4Condizioni del riconoscimento
1 Sono riconosciute le organizzazioni:
- a.
gestite senza scopo di lucro;
- b.
aperte alle imprese di tutti i settori;
- c.
indipendenti dall’erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;
- d.
dirette con professionalità ed efficienza; e
- e.
attive a livello sovracantonale.
2 Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.
Art. 5Aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono versati:
- a.
per la copertura di perdite da fideiussioni;
- b.
per le spese d’amministrazione.
2 In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.
Art. 6Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite1
1 Le organizzazioni riconosciute possono concedere fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.
2 La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fideiussioni ai sensi della presente legge.
3 Sono fatti salvi gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).
- RS 837.0
Art. 7Spese d’amministrazione1
1 La Confederazione partecipa alle spese d’amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.
2 Se un’organizzazione distribuisce l’avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d’amministrazione dell’organizzazione interessata.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).
1 L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti d’impegno2 limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l’articolo 5 capoverso 2.
2 Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l’articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.
3 Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).
- Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).
Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici
Art. 9Riconoscimento e sorveglianza
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1 riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.
2 Il DEFR sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.
3 Se un’organizzazione non adempie più le condizioni, il DEFR può revocarle il riconoscimento.
- Nuova espr. giusta il n. I 37 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 10Rimedi giuridici
Le decisioni del DEFR sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Sezione 4: Valutazione
Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sull’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge.
Sezione 5: Disposizioni finali
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2 Il DEFR è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all’esecuzione.
3 La delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.
Art. 13Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 Il decreto federale del 22 giugno 19491 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.
2 Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 693. - [RU 1949 II 1691, 1968 105]
Art. 14Disposizione transitoria
[RU 1949 II 1691, 1968 105]Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 1949 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.
Art. 14aDisposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 20181
I contratti di fideiussione in corso all’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.
- Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).
Art. 15Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:
Art. 1–12: 15 marzo 20071
Art. 13–15: 15 luglio 20072
- DCF del 28 feb. 2007.
- Art. unico cpv. 1 dell’O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3363).