Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)
RS 951.131 · OBN · 59 articoli
Ordinanza sulla Banca nazionale (RS 951.131) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 14, modificato (RO 2020 4627) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 14, modificato (RO 2020 4627) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 2, modificato (RO 2020 4627) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 2, modificato (RO 2019 3909) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 2, modificato (RO 2019 3909) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 2, modificato (RO 2019 3909) in vigore dal 01.01.2020
Estratto del testo (59 articoli)
La presente ordinanza disciplina: a. l’esecuzione di rilevazioni statistiche da parte della Banca nazionale; b. l’obbligo delle banche di mantenere riserve minime; c. la sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario…
1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. banca sulle banche; b. società di intermediazione mobiliare: sugli istituti finanziari; c. direzione del fondo: d. rappresentante di investimenti collettivi di capi…
La Banca nazionale svizzera effettua le rilevazioni statistiche necessarie: a. per l’adempimento dei suoi compiti di politica monetaria e valutaria; b. per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della sorveglianza sulle i…
1 La Banca nazionale limita il numero e il genere delle inchieste allo stretto necessario. Essa bada in particolare che l’onere delle persone tenute a informare nell’ambito delle rilevazioni a fini st…
1 L’allegato alla presente ordinanza stabilisce per ogni rilevazione: a. la denominazione; b. l’oggetto; c. l’eventuale effettuazione a titolo generale o parziale; d. le persone tenute a fornire informazioni; e. l’eventua…
1 Se la Banca nazionale ha assolutamente bisogno dei dati di una determinata rilevazione per l’adempimento di un compito legale, essa effettua rilevazioni supplementari o richiede, nell’ambito di rilevazioni…
La Banca nazionale fornisce alle persone tenute a informare e alle loro associazioni la possibilità di prendere posizione prima che, tramite l’adattamento della presente ordinanza, essa:…
1 Le persone tenute a informare sono invitate dalla Banca nazionale a partecipare alla rilevazione. 2 Esse devono fornire le informazioni in modo veritiero, tempestivo e gratuito nonché nella…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
