Législation

Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

RS 951.131 · OBN · 59 articoli

Ordinanza sulla Banca nazionale (RS 951.131) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (59 articoli)

Art. 1, Scopo

La presente ordinanza disciplina: a. l’esecuzione di rilevazioni statistiche da parte della Banca nazionale; b. l’obbligo delle banche di mantenere riserve minime; c. la sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario…

Art. 2, Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. banca sulle banche; b. società di intermediazione mobiliare: sugli istituti finanziari; c. direzione del fondo: d. rappresentante di investimenti collettivi di capi…

Art. 3, Oggetto

La Banca nazionale svizzera effettua le rilevazioni statistiche necessarie: a. per l’adempimento dei suoi compiti di politica monetaria e valutaria; b. per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della sorveglianza sulle i…

Art. 4, Principi della raccolta dei dati

1 La Banca nazionale limita il numero e il genere delle inchieste allo stretto necessario. Essa bada in particolare che l’onere delle persone tenute a informare nell’ambito delle rilevazioni a fini st…

Art. 5, Rilevazioni

1 L’allegato alla presente ordinanza stabilisce per ogni rilevazione: a. la denominazione; b. l’oggetto; c. l’eventuale effettuazione a titolo generale o parziale; d. le persone tenute a fornire informazioni; e. l’eventua…

Art. 6, Rilevazioni supplementari

1 Se la Banca nazionale ha assolutamente bisogno dei dati di una determinata rilevazione per l’adempimento di un compito legale, essa effettua rilevazioni supplementari o richiede, nell’ambito di rilevazioni…

Art. 7, Consultazione dei soggetti tenuti a informare

La Banca nazionale fornisce alle persone tenute a informare e alle loro associazioni la possibilità di prendere posizione prima che, tramite l’adattamento della presente ordinanza, essa:…

Art. 8, Partecipazione delle persone interpellate

1 Le persone tenute a informare sono invitate dalla Banca nazionale a partecipare alla rilevazione. 2 Esse devono fornire le informazioni in modo veritiero, tempestivo e gratuito nonché nella…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).