Législation

Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

RS 946.513.8 · OIPPE · 22 articoli

Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (22 articoli)

Art. 1

1 La presente ordinanza: a. stabilisce le deroghe secondo l’articolo 16 a capoverso 2 lettera e LOTC al principio di cui all’articolo 16 a capoverso 1 LOTC; b. disciplina l’immissione in commercio di derrate alimentari fabbricate con…

Art. 2, Elenco delle deroghe secondo l’articolo 16 a capoverso 2 lettera e LOTC

Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16 a capoverso 1 LOTC: a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:…

Art. 3, Controllo delle deroghe di cui all’articolo 2

Le deroghe di cui all’articolo 2 sono controllate: a. dal Dipartimento competente per la corrispondente prescrizione tecnica svizzera se l’Unione europea (UE) emana nuove prescrizioni arm…

Art. 4, Domanda di autorizzazione

1 Possono presentare una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 16 c LOTC: a. i cittadini svizzeri e stranieri che commerciano derrate alimentari alle quali si applica l’articolo 16 a capoverso 1 LOTC;…

Art. 5, Verifica della completezza

1 L’USAV verifica se la domanda è completa. 2 L’USAV conferma senza indugio e per scritto la ricezione della domanda e concede, se necessario, un termine supplementare adeguato per completarla. Fino alla pr…

Art. 6, Informazione sul prodotto

1 L’USAV verifica se il campione di imballaggio etichettato soddisfa le esigenze in materia di informazione sul prodotto di cui all’articolo 16 e LOTC. 2 Se l’informazione sul prodotto soddisfa le esigenze d…

Art. 6 a, Informazione sul prodotto per le derrate alimentari fabbricate in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immesse in commercio in Svizzera

Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 2701 ). Informazione sul prodotto per le derrate alimentari fabbricate in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immesse in co…

Art. 7, Decisioni di portata generale

1 Le decisioni di portata generale di cui all’articolo 16 d capoverso 2 LOTC sono pubblicate nel Foglio federale. 2 Il passaggio in giudicato delle decisioni è pubblicato nel Foglio federale. 3 L’USAV in…

Vedere tutti i 22 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).