Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014), 2216 (2015), 2511 (2020) e 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine1
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio:
- a.
alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionati nell’allegato;
- b.
alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni di cui alla lettera a.
2 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni di cui al capoverso 1.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico.
- Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU 2015 2031).
- RS 946.202
- RS 514.51
Art. 1aBlocco degli averi e delle risorse economiche1
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:
- a.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;
- b.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c.
delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
- a.
Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b.
organizzazioni internazionali;
- c.
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d.
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e.
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- f.
ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.2
4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:
- a.
prevenire casi di rigore;
- b.
rispettare contratti esistenti;
- c.
onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; o
- d.
tutelare interessi svizzeri.3
5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.4
- Originario art. 1.
- Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
- Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
- Introdotto dal n. I 14 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
Art. 1bDeroghe a scopi umanitari1
La SECO può, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del DFF e in conformità con le decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, concedere deroghe ai divieti di cui agli articoli 1 e 1a:
- a.
per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen; o
- b.
per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015).
- Introdotto dal n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2071).
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Art. 3Divieto di entrata e di transito
1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)1 può concedere deroghe:
- a.
se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b.
in conformità con i paragrafi 16 della risoluzione 2140 (2014) e 3 della risoluzione 2511 (2020) nonché con le decisioni corrispondenti del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- La desigazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 4Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 1–1b.1
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.
3 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2.
4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2071).
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Art. 5Dichiarazioni obbligatorie
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1a capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.1
2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU 2015 2031).
Art. 6Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a o 3 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1
2 Chiunque viola l’articolo 5 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU 2015 2031).
Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 7Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni1
Le liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
- Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2014 alle ore 18.00.