Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012), 2093 (2013) e 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1 Misure coercitive
Art. 1Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
1 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Somalia di materiale d’armamento di ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui al capoverso 1, nonché con attività militari in Somalia.
3 I divieti dei capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell’allegato 1.1
4 Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:
- a.
l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario;
- b.
beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e dei suoi partner strategici;
- c.
beni e servizi destinati esclusivamente a Stati e organizzazioni regionali per la lotta alla pirateria e alla rapina a mano armata in mare, conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 1846 (2008) e al paragrafo 6 della risoluzione 1851 (2008);
- d.
beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, incluso l’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o la nuova missione;
- e.
beni e servizi destinati esclusivamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e a fornire sicurezza al popolo somalo, esclusi i beni di cui all’allegato 2.
5 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite2, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:
- a.
equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione;
- b.
beni e assistenza tecnica messi a disposizione da Stati e destinati esclusivamente a contribuire allo sviluppo di istituzioni nel settore della sicurezza, conformemente al processo politico menzionato nei paragrafi 1–5 della risoluzione 1772 (2007);
- c.
assistenza tecnica messa a disposizione da Stati e organizzazioni interessate, tra cui l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), per migliorare la sicurezza delle coste e della navigazione marittima al largo della Somalia e degli Stati confinanti, conformemente al paragrafo 5 della risoluzione 1846 (2008).
6 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).
- Nuova espressione giusta il n. I 12 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
- RS 946.202
- RS 514.51
Art. 1aDivieti concernenti il carbone di legna1
1 Per quanto concerne il carbone di legna di cui all’allegato 3, sono vietati:
- a.
l’importazione o il trasporto, qualora tale prodotto sia originario della Somalia o sia stato esportato dalla Somalia;
- b.
l’acquisto, qualora si trovi in Somalia o sia originario della Somalia.
2 È vietato mettere a disposizione direttamente o indirettamente mezzi finanziari o fornire sostegno finanziario, assicurazioni o riassicurazioni, concernenti le attività di cui al capoverso 1.
- Introdotto dal n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).
Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 1.1
2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
- a.
Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b.
organizzazioni internazionali;
- c.
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d.
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e.
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- f.
ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.2
4 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, nonché previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).
- Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
- Introdotto dal n. I 12 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
- c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.
Art. 4Divieto di entrata e di transito
1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.1
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)2 può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a e 2.1
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.
3 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2.
4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Art. 6Dichiarazioni obbligatorie
1 Le persone1 e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, li dichiarano senza indugio alla SECO.
2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
- N. 10 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107).
Art. 7Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1
2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2013, in vigore dal 23 mag. 2013 (RU 2013 1545).
Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 7aRecepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni1
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
- Introdotto dal n. I 17 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
Art. 8Entrata in vigore1
La presente ordinanza entra in vigore il 25 maggio 2009.
- Introdotta dal n. I 17 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).
Allegati
- Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
- Beni a cui non si applica l’eccezione di cui all’articolo 1 capoverso 4 lettera e
- Beni a cui si applica il divieto di cui all’articolo 1a
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.