Législation

Ordinanza del 28 giugno 2023 che istituisce provvedimenti concernenti la Moldova

RS 946.231.156.5In vigoreStato 11.08.20269 articoli

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  • RU 2025 528atto di base Ordinanza concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioniin vigore il 15.09.2025
    modificato: art. 2, 6 · introdotto: art. 4

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Definizioni1
  2. Sezione 2Misure coercitive2–4
  3. Sezione 3Esecuzione e disposizioni penali5–7
  4. Sezione 4Pubblicazione ed entrata in vigore8–9

Il Consiglio federale, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. a.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

  2. b.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in Moldova da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile.

4

 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. a.

    interessi e altri redditi di tali conti;

  2. b.

    pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;

  3. c.

    pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.1

5

 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.2

6

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. a.

    tutelare interessi svizzeri;

  2. b.

    soddisfare crediti in applicazione di:

    1. 1.

      una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure

    2. 2.

      una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.3

7

 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;

  3. c.

    tutelare interessi svizzeri;

  4. d.

    svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.4

8

 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  4. Introdotto dalla cifra I n. 9 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  5. Introdotto dalla cifra I n. 9 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 3Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

  1. a.

    per motivi umanitari comprovati;

  2. b.

    per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici riguardanti la Moldova; oppure

  3. c.

    per tutelare interessi svizzeri.

Art. 4Divieto di soddisfare determinati crediti

1

 È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione è stata impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti:

  1. a.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato; oppure

  2. b.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

2

 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.1

  1. Introdotto dalla cifra I n. 9 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 2 e 4.

2

 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.

3

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

4

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano le misure necessarie al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6Dichiarazioni obbligatorie1

1

 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

3

 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

4

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 7Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8Pubblicazione

La pubblicazione delle voci di cui all’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2023 alle ore 18.00.

Allegati

  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 11.08.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).