Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 2653 (2022), 2664 (2022), 2699 (2023) e 2752 (2024) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Sezione 2 Misure coercitive
Art. 2Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine1
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito a destinazione di Haiti di materiale d’armamento di ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio.
2 È vietata la fornitura a destinazione di Haiti di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, l’assistenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, o in relazione ad attività militari.
3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
- a.
alla vendita, alla fornitura, all’esportazione o al transito di beni a destinazione delle Nazioni Unite o delle missioni o dei servizi di sicurezza autorizzati dalle Nazioni Unite che sottostanno al comando del Governo haitiano, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione, a condizione che servano esclusivamente alla promozione della pace e della stabilità ad Haiti;
- b.
alla fornitura di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione, a condizione che servano esclusivamente a promuovere la pace e la stabilità ad Haiti.
4 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), e previa approvazione da parte del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 2026, in vigore dal 28 gen. 2026 alle ore 23.00 (RU 2026 44).
Art. 3Blocco degli averi e delle risorse economiche
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
- a.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
- b.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui agli allegati 1 e 2;
- c.
delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a o b.1
2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
- a.
Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b.
organizzazioni internazionali;
- c.
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d.
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e.
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- f.
ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.2
4 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi e alla messa a disposizione di averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 2 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.3
5 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
- a.
interessi e altri redditi di tali conti;
- b.
pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
- c.
pagamenti a persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 2, effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo (SEE) o nel Regno Unito.4
6 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.5
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 2026, in vigore dal 28 gen. 2026 alle ore 23.00 (RU 2026 44).
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 8 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 2026, in vigore dal 28 gen. 2026 alle ore 23.00 (RU 2026 44).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 2026, in vigore dal 28 gen. 2026 alle ore 23.00 (RU 2026 44).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 gen. 2026, in vigore dal 28 gen. 2026 alle ore 23.00 (RU 2026 44).
Art. 3aDisposizioni derogatorie concernenti averi o risorse economiche bloccati1
1 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche per prevenire casi di rigore.
2 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 1 per:
- a.
rispettare contratti esistenti;
- b.
onorare crediti oggetto di:
- 1.
una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o
- 2.
una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria.
3 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 2 per:
- a.
rispettare contratti esistenti;
- b.
onorare crediti oggetto di:
- 1.
una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o
- 2.
una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.
4 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a favore di una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 2 per:
- a.
svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;
- b.
svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- c.
tutelare interessi svizzeri.
5 La SECO autorizza le deroghe di cui ai capoversi 1–4 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 gen. 2026, in vigore dal 28 gen. 2026 alle ore 23.00 (RU 2026 44).
Art. 4Divieto di entrata e di transito1
1 L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 1 e 2.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe per le persone fisiche di cui all’allegato 1:
- a.
se l’entrata o il transito sono necessari per partecipare a un procedimento giudiziario; o
- b.
in conformità con il paragrafo 5 della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3 La SEM può autorizzare deroghe per le persone fisiche di cui all’allegato 2:
- a.
per motivi umanitari comprovati;
- b.
per la partecipazione a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti Haiti;
- c.
per la partecipazione a procedimenti giudiziari; o
- d.
per tutelare interessi svizzeri.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 2026, in vigore dal 28 gen. 2026 alle ore 23.00 (RU 2026 44).
Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.
3 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 6Dichiarazioni obbligatorie1
1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.
2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3 Gli accrediti secondo l’articolo 3 capoverso 6 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 2026, in vigore dal 28 gen. 2026 alle ore 23.00 (RU 2026 44).
Art. 7Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.
Sezione 4 Recepimento automatico e pubblicazione
1 Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono recepite automaticamente nell’allegato 1.
2 Il contenuto dell’allegato 2 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.
Sezione 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2022 alle ore 18.00.
Allegati
- Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
- Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.