Législation

Ordinanza del 18 maggio 2016 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

RS 946.231.127.6In vigoreStato 01.06.202333 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Definizioni1
  2. Sezione 2: Misure coercitive2–15a
  3. Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali16–19
  4. Sezione 4: Recepimento automatico di liste e pubblicazione20
  5. Sezione 5: Disposizioni finali21–23

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017) e 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione di averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle seguenti persone:

  1. a.

    persone fisiche di cui all’allegato 1;

  2. b.

    persone che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all’allegato 1;

  3. c.

    persone che violano la presente ordinanza o le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite1 o che forniscono aiuti per eluderle.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1, in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

  1. Nova espr. giusta il n. I 6 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2aDivieto di rilascio di permessi di lavoro1

1

 Il rilascio di permessi di lavoro a cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea è vietato.

2

 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SEM può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se esse sono necessarie per:

  1. a.

    fornire aiuti umanitari;

  2. b.

    contribuire alla denuclearizzazione; oppure

  3. c.

    ulteriori scopi compatibili con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).

Art. 2bRevoca dei permessi rilasciati sulla base del diritto in materia di stranieri1

1

 Le autorità competenti revocano con effetto immediato i permessi rilasciati sulla base del diritto in materia di stranieri dei lavoratori cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea.

2

 D’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), la SEM può autorizzare deroghe alla misura di cui al capoverso 1, se la revoca dei permessi rilasciati sulla base del diritto in materia di stranieri non è compatibile con la legislazione nazionale o con il diritto internazionale.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).

Art. 3Divieto di frequentare determinati cicli di studio1

1

 Ai cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea è vietato frequentare cicli di studio in fisica delle particelle elementari, simulazione computerizzata avanzata, scienze informatiche collegate, navigazione spaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale e discipline correlate, scienza dei materiali avanzata, ingegneria chimica, meccanica, elettrica e industriale avanzate presso scuole universitarie o scuole universitarie professionali in Svizzera. Il divieto non si applica agli studi fino al diploma di bachelor compreso.

2

 È sospesa qualsiasi cooperazione tecnica e scientifica con persone o gruppi sostenuti ufficialmente dalla Repubblica popolare democratica di Corea o che rappresentano la Repubblica popolare democratica di Corea, ad eccezione della cooperazione in ambito medico.

3

D’intesa con i competenti uffici del DFAE e conformemente alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe alle sospensioni di cui al capoverso 2 se la cooperazione non favorisce i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).

Art. 4Divieto concernente determinati servizi di formazione

È vietato impartire una formazione militare, paramilitare o di polizia a formatori, consulenti e altri membri delle autorità della Repubblica popolare democratica di Corea.

Art. 5Divieti concernenti materiale d’armamento e beni in relazione con armi di distruzione di massa

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei seguenti beni:

  1. a.

    beni di cui all’allegato 2, inclusi tecnologie e software;

  2. b.

    beni finalizzati a rafforzare direttamente le capacità operative delle forze armate della Repubblica popolare democratica di Corea, esclusi medicamenti, derrate alimentari e beni impiegabili esclusivamente per scopi umanitari o di sussistenza, purché il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia stato informato in precedenza.1

2

 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui al capoverso 1 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

3

 Sono vietati la fornitura e l’ottenimento di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, la mediazione, la formazione e la consulenza tecniche, nonché la mesa a disposizione e l’accettazione di averi connessi alla vendita, alla fornitura, all’importazione, all’esportazione, al transito, al transporto, all’acquisizione, all’acquisto, alla produzione, alla manutenzione e all’utilizzazione dei beni di cui al capoverso 1.

4

 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dal 22 feb. 2017 (RU 2017 653).
  2. RS 946.202
  3. RS 514.51

Art. 5aDivieti concernenti macchinari industriali, metalli e veicoli di trasporto1

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei macchinari industriali, metalli e veicoli di trasporto di cui all’allegato 2a.2

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla fornitura di pezzi di ricambio per aerei civili commerciali della Repubblica popolare democratica di Corea destinati al trasporto di passeggeri.

3

 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1.3

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  2. Correzione del 23 mag. 2018 (RU 2018 2137).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3509).

Art. 6Divieti concernenti il carburante per aeromobili

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito dei beni di cui all’allegato 3 a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea.

2

 Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 1:

  1. a.

    le forniture per scopi umanitari comprovati;

  2. b.

    la vendita e la fornitura per aerei civili destinati al trasporto di passeggeri al di fuori della Repubblica popolare democratica di Corea per l’utilizzo esclusivo durante il volo verso la Repubblica popolare democratica di Corea e durante il volo di ritorno.

3

 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può concedere deroghe per le forniture per scopi umanitari comprovati.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dal 22 feb. 2017 (RU 2017 653).

Art. 7Divieti concernenti le materie prime

1

 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto delle materie prime di cui all’allegato 4 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

2

 Il carbone che ha origine al di fuori della Repubblica popolare democratica di Corea è escluso dal divieto di cui al capoverso 1 se:

  1. a.

    il prodotto è stato trasportato attraverso la Repubblica popolare democratica di Corea esclusivamente per l’esportazione dal porto di Rason; e

  2. b.

    la transazione non è legata al conseguimento di entrate per i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza.1

2bis

 ...2

2ter

 ...3

3

 ...4

4

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei seguenti beni:

  1. a.

    condensati e condensati del gas naturale di cui all’allegato 4 numero 13;

  2. b.

    prodotti derivati dal petrolio di cui all’allegato 4 numero 14;

  3. c.

    petrolio greggio di cui all’allegato 4 numero 15.5

5

 Il divieto di cui al capoverso 4 lettera b non si applica se:

  1. a.

    le importazioni della Repubblica popolare democratica di Corea non superano i 500 000 barili per anno civile;

  2. b.

    nella transazione non sono coinvolte persone fisiche, imprese e organizzazioni legate ai programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza, comprese le persone, le imprese e le organizzazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1; e

  3. c.

    la transazione è finalizzata esclusivamente a scopi di sussistenza e non è legata al conseguimento di entrate per i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza.6

6

 Il divieto di cui al capoverso 4 lettera c non si applica se:

  1. a.

    le importazioni della Repubblica popolare democratica di Corea non superano i 4 milioni di barili o le 525 000 tonnellate in un periodo di 12 mesi, che inizia il 23 dicembre; e

  2. b.

    la transazione è finalizzata esclusivamente a scopi di sussistenza e non è legata ai programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza.7

7

 Le transazioni previste di cui ai capoversi 2 e 5 devono essere preventivamente notificate alla SECO, che informa il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.8

8

 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare le transazioni previste di cui al capoverso 6.9

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 22 feb. 2017 (RU 2017 653). Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 22 feb. 2017 (RU 2017 653). Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  4. Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  7. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 5249). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  8. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 5249). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  9. Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).

Art. 7aDivieti concernenti statue e tessuti12

1

 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di statue provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

2

 ...3

2bis

 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di tessuti, comprese stoffe, capi d’abbigliamento semilavorati o finiti, provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.4

3

 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2bis.5

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  3. Abrogato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 5249). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).

Art. 7bDivieti concernenti pesce, frutti di mare, derrate alimentari di origine vegetale e prodotti agricoli1

1

 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di pesce e frutti di mare, compresi crostacei, molluschi e altri invertebrati marini di ogni tipo nonché derrate alimentari di origine vegetale e prodotti agricoli di cui all’allegato 7 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

2

 Sono vietati l’acquisto o l’accettazione di diritti di pesca della Repubblica popolare democratica di Corea.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 5249). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).

Art. 7cDivieti concernenti macchinari, apparecchi elettrici e imbarcazioni1

Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di macchinari, apparecchi elettrici e imbarcazioni di cui all’allegato 8 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).

Art. 8Divieti concernenti i beni di lusso

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni di lusso di cui all’allegato 5.

Art. 8aDivieti concernenti joint venture e cooperative1

1

 Sono vietati il mantenimento e la gestione di joint venture esistenti nonché la costituzione di nuove joint venture o cooperative con persone fisiche, imprese o organizzazioni della Repubblica popolare democratica di Corea.

2

 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può concedere deroghe, in particolare per progetti infrastrutturali non commerciali

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).

Art. 9Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche, incluse le navi di cui all’allegato 6, di proprietà o sotto il controllo di:

  1. a.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 1;

  2. b.

    persone fisiche, imprese o organizzazioni che agiscono in nome o per conto di persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    imprese o organizzazioni di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a o b.

2

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche, incluse le navi di cui all’allegato 6, che presentano un legame con i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza, in particolare se gli averi o le risorse economiche, incluse le navi di cui all’allegato 6, sono di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. a.

    di istituzioni del Governo della Repubblica popolare democratica di Corea;

  2. b.

    del Partito del lavoro della Repubblica popolare democratica di Corea;

  3. c.

    di persone fisiche, imprese o organizzazioni che agiscono in nome o per conto di un’istituzione di cui alla lettera a o del Partito della Repubblica popolare democratica di Corea;

  4. d.

    di imprese o organizzazioni di proprietà o sotto il controllo di un’istituzione di cui alla lettera a o del Partito del lavoro della Repubblica popolare democratica di Corea.

3

 Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 2 i beni e le risorse economiche necessari per l’attività delle rappresentanze diplomatiche della Repubblica popolare democratica di Corea.

Art. 10Divieti concernenti servizi finanziari e trasferimenti di averi

1

 È vietato fornire servizi finanziari, compreso il clearing, o mettere a disposizione averi e risorse economiche, inclusi denaro contante e oro, in relazione con i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza.1

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco di cui all’articolo 9 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle transazioni finanziarie con la banca per il commercio estero o la compagnia d’assicurazioni nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea necessarie per la gestione delle rappresentanze diplomatiche o consolari nella Repubblica popolare democratica di Corea o che d’intesa con le Nazioni Unite servono a scopi umanitari.2

4

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  6. f.

    ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.3

5

 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    rispettare contratti esistenti;

  3. c.

    onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  4. d.

    fornire aiuti umanitari;

  5. e.

    contribuire alla denuclearizzazione.4

6

 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 5 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  3. Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 5249). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  5. Introdotto dal n. I 6 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

Art. 10aDivieti in materia di rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera e nella Repubblica popolare democratica di Corea1

1

 Alle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica popolare democratica di Corea è vietato essere titolari di più di un conto bancario per singola rappresentanza.

2

 Ai collaboratori diplomatici e consolari della Repubblica popolare democratica di Corea accreditati in Svizzera e ai membri delle loro famiglie è vietato essere titolari di più di un conto bancario per persona.

3

 è vietato usare gli immobili la cui proprietà o il cui contratto di affitto appartengono alla Repubblica popolare democratica di Corea per scopi diversi dalle attività diplomatiche e consolari.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).

Art. 11Succursali di banche della Repubblica popolare democratica di Corea in Svizzera

1

 Sono vietate l’apertura e la gestione in Svizzera di succursali, filiali e rappresentanze di banche della Repubblica popolare democratica di Corea.

2

 Agli istituti finanziari operanti in Svizzera è vietato:

  1. a.

    costituire joint venture con banche della Repubblica popolare democratica di Corea;

  2. b.

    acquisire partecipazioni di banche della Repubblica popolare democratica di Corea; oppure

  3. c.

    instaurare e intrattenere relazioni di corrispondenza con banche della Repubblica popolare democratica di Corea.

3

 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 2.

Art. 12Succursali di banche svizzere nella Repubblica popolare democratica di Corea1

1

 Sono vietate l’apertura e la gestione di succursali, filiali e rappresentanze nonché di conti bancari da parte di banche svizzere nella Repubblica popolare democratica di Corea.

2

 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per:

  1. a.

    fornire aiuti umanitari;

  2. b.

    garantire l’attività delle missioni diplomatiche;

  3. c.

    garantire l’attività delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e delle sue organizzazioni correlate;

  4. d.

    ulteriori scopi compatibili con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).

Art. 13Divieto concernente il sostegno finanziario del commercio1

1

 È vietato qualunque tipo di sostegno finanziario pubblico o privato del commercio con la Repubblica popolare democratica di Corea, inclusa la concessione di crediti, garanzie e assicurazioni alle esportazioni.

2

 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).

Art. 14Divieto di onorare determinati crediti

È vietato onorare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza:

  1. a.

    il governo della Repubblica popolare democratica di Corea;

  2. b.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni che si trovano nella Repubblica popolare democratica di Corea;

  3. c.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 1;

  4. d.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano in nome o per conto del Governo oppure persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere b e c.

Art. 15Divieti concernenti il traffico marittimo12

1

 È vietato stipulare con la Repubblica popolare democratica di Corea contratti di noleggio o di leasing per navi iscritte nel registro svizzero.3

2

 È vietato fornire servizi di assistenza agli equipaggi di navi della Repubblica popolare democratica di Corea o fornire tali servizi nella Repubblica popolare democratica di Corea.4

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all’allegato 1, nonché per tutte le altre persone fisiche, imprese e organizzazioni che hanno violato le misure della presente ordinanza o che agiscono in nome o per conto delle suddette persone fisiche, imprese o organizzazioni.

4

 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 3.

5

 È vietato registrare navi nella Repubblica popolare democratica di Corea, ottenere l’autorizzazione affinché una nave batta la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea o essere proprietario, assuntore di leasing o gestore di una nave battente bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea, noleggiare una simile nave oppure fornire servizi correlati, inclusi servizi assicurativi.5

5bis

 È vietata qualsiasi attività di trasbordo da una nave a un’altra con navi che battono la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea di beni provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea o ad essa destinati nonché fornire qualsiasi forma di assistenza a tali attività trasbordo.6

6

 è vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione per navi appartenenti alla Repubblica popolare democratica di Corea o da essa controllate o gestite.

6bis

 È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione per navi se c’è motivo di ritenere che:

  1. a.

    a bordo di queste navi ci siano stati beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transito viola la presente ordinanza; o

  2. b.

    con queste navi siano state svolte attività vietate secondo la presente ordinanza.7

7

 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 6 e 6bis se le attività delle navi servono esclusivamente:8

  1. a.

    a soddisfare il fabbisogno vitale e non sono esercitate da persone e imprese della Repubblica popolare democratica di Corea per conseguire entrate; o

  2. b.

    a scopi umanitari.

8

 Il Consiglio federale può decidere la cancellazione delle navi iscritte nel registro svizzero se c’è motivo di ritenere che:

  1. a.

    a bordo di queste navi ci siano stati beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transito viola la presente ordinanza; o

  2. b.

    con queste navi siano state svolte attività vietate secondo la presente ordinanza.9

9

 È vietato:

  1. a.

    fornire servizi di classificazione per le navi di cui al capoverso 8; oppure

  2. b.

    iscrivere nel registro svizzero navi che sono state cancellate dal registro di un altro Paese perché c’è motivo di ritenere che:

    1. 1.

      a bordo di queste navi ci siano stati beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transito violano la presente ordinanza; o

    2. 2.

      con queste navi siano state svolte attività vietate secondo la presente ordinanza.10

10

 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 9.11

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  7. Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  11. Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).

Art. 15aDivieti concernenti il traffico aereo1

1

 È vietato stipulare con la Repubblica popolare democratica di Corea contratti di noleggio o di leasing per aerei iscritti in registri svizzeri.

2

 È vietato fornire servizi di assistenza agli equipaggi di aerei della Repubblica popolare democratica di Corea o fornire tali servizi nella Repubblica popolare democratica di Corea.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all’allegato 1, nonché per tutte le altre persone fisiche, imprese e organizzazioni che hanno violato le misure della presente ordinanza o che agiscono in nome o per conto delle suddette persone fisiche, imprese o organizzazioni.

4

 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 3.

5

 I diritti di decollo, atterraggio e sorvolo non vengono concessi se c’è motivo di ritenere che a bordo ci siano beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transito violano la presente ordinanza.

6

 Il divieto di cui al capoverso 5 non si applica in caso di atterraggio d’emergenza o di atterraggio per scopi di verifica.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 16Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 3–14, 15 capoversi 4, 6 e 7 e 18.1

1bis

 L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 15a.2

1ter

 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima sorveglia l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, per quanto concerne le navi battenti la bandiera della Svizzera.3

2

 La SEM sorveglia l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, 2a e 2b.4

3

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)5.

4

 Su ordine della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, quali la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 22 feb. 2017 (RU 2017 653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 22 feb. 2017 (RU 2017 653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  5. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 17Controlli dell’importazione, dell’esportazione e del transito

1

 L’UDSC controlla materialmente l’importazione, l’esportazione e il transito di beni da e verso la Repubblica popolare democratica di Corea. In caso di dubbi l’UDSC blocca la spedizione e informa la SECO che decide l’iter da seguire. La SECO può ritirare o confiscare i beni.1

2

 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 26 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane notifica per iscritto alla SECO i beni da esportare verso la Repubblica popolare democratica di Corea almeno cinque giorni lavorativi prima dell’esportazione prevista. Conformemente alle istruzioni della SECO trasmette la spedizione a un ufficio doganale ai fini di una verifica.

3

 Le partite in transito da o verso la Repubblica popolare democratica di Corea devono essere notificate in anticipo analogamente al capoverso 2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).
  2. RS 631.0

Art. 18Dichiarazioni obbligatorie

1

 Le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2 li dichiarano senza indugio alla SECO.

1bis

 Le banche devono segnalare immediatamente alla SECO tutti i conti che amministrano per le rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica popolare democratica di Corea e per i loro collaboratori.1

2

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).

Art. 19Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 2–15a o 22 capoversi 1–5 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1

2

 Chiunque viola gli articoli 17 capoverso 2 o 3, 18 o 22 capoverso 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.2

3

 Le violazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).

Sezione 4: Recepimento automatico di liste e pubblicazione

Art. 20

1

 Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni o risorse economiche (allegati 1 e 6) emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vengono recepite automaticamente.

2

 Le voci secondo gli allegati 1 e 6 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 22Disposizioni transitorie

1

 Le succursali, le filiali e le rappresentanze di banche della Repubblica popolare democratica di Corea presenti in Svizzera devono essere chiuse entro il 2 giugno 2016.

2

 Le partecipazioni e le relazioni esistenti secondo l’articolo 11 capoverso 2 devono essere interrotte definitivamente entro il 2 giugno 2016.

3

 ...1

4

 Le succursali, le filiali e le rappresentanze nonché i conti bancari delle banche svizzere esistenti nella Repubblica popolare democratica di Corea devono essere chiusi entro il 31 marzo 2017.2

5

 I conti bancari in soprannumero secondo l’articolo 10a capoversi 1 e 2 devono essere chiusi entro il 31 marzo 2017.3

6

 La cessazione delle relazioni commerciali di cui ai capoversi 1–5 deve essere comunicata immediatamente alla SECO.4

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 22 feb. 2017, con effetto dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dalle ore 18.00 del 22 feb. 2017 (RU 2017 653).

Art. 22aDisposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 20171

1

 Il divieto di cui all’articolo 2a capoverso 1 non si applica al rilascio di permessi di lavoro:

  1. a.

    relativi a contratti scritti stipulati prima dell’11 settembre 2017; e

  2. b.

    alle persone che hanno ottenuto un permesso di soggiorno prima dell’11 settembre 2017.

2

 Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017 vale, anziché il numero massimo di 2 milioni di barili di cui all’articolo 7 capoverso 5 lettera a, il numero massimo di 500 000 barili.

3

 Il divieto di cui all’articolo 7a capoverso 2bis non si applica ai contratti scritti riguardanti l’importazione di tessuti stipulati prima dell’11 settembre 2017. Tali importazioni possono essere effettuate al più tardi il 10 dicembre 2017.

4

 Le transazioni di cui al capoverso 3 devono essere segnalate immediatamente alla SECO affinché il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possa essere informato al più tardi il 24 gennaio 2018.

5

 Le joint venture e le cooperative esistenti di cui all’articolo 8a devono essere sciolte entro il 9 gennaio 2018.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dalle ore 18.00 dal 18 ott. 2017 (RU 2017 5249).

Art. 23Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2016 alle ore 18.00.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).