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Ordinanza del 14 marzo 2014 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

RS 946.231.123.6In vigoreStato 15.03.20249 articoli

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  • RU 2023 236atto di base Ordinanza concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentaliin vigore il 01.06.2023
    modificato: art. 1, 2
  • RU 2018 4553atto di base Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricanain vigore il 14.12.2018
    modificato: art. 1
  • RU 2016 671atto di base Ordinanza sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unitein vigore il 04.03.2016
    modificato: art. 8

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Misure coercitive1–4
  2. Sezione 2Esecuzione e disposizioni penali5–7
  3. Sezione 3Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore8–9

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017), 2399 (2018) e 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica Centrafricana o per un uso in Repubblica Centrafricana, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

2

 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari in Repubblica Centrafricana .

3

 Sono esclusi dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:

  1. a.

    di beni destinati esclusivamente a sostenere le seguenti organizzazioni o a essere utilizzati da queste ultime:

    1. 1.

      la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Minusca),

    2. 2.

      le forze francesi che sostengono la Minusca,

    3. 3.

      le missioni di formazione dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana,

    4. 4.

      le forze di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, purché l’assistenza fornita di cui al capoverso 4 lettera a sia stata preannunciata al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

  2. b.

    di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile esportati temporaneamente nella Repubblica Centrafricana e destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario.1

4

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite2, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:

  1. a.

    di materiale non letale e la fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa delle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana e delle autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere, in collaborazione con la Minusca, la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo;

  2. b.

    di armi leggere e altro materiale connesso destinati unicamente all’uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per impedire il bracconaggio, il contrabbando di avorio o di armi e qualsiasi attività contraria al diritto interno della Repubblica Centrafricana o al diritto internazionale.3

4bis

 La SECO, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

  1. a.

    la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione;

  2. b.

    la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di armi nonché di ogni altro materiale letale connesso, alle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana, comprese le autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo;

  3. c.

    qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza o di personale.4

5

 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19965 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4553).
  2. Nuova espressione giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4553).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4553).
  5. RS 946.202
  6. RS 514.51

Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. a.

    delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato;

  2. b.

    delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    delle imprese e delle organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  6. f.

    ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.1

4

 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    rispettare contratti esistenti;

  3. c.

    onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

  4. d.

    tutelare interessi svizzeri.2

5

 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  3. Introdotto dal n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

Art. 3Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)1 può concedere deroghe se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria o in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

2

 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

3

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1.

4

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 6Dichiarazioni obbligatorie

1

 Le persone1 e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

  1. N. 5 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107).

Art. 7Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 8Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni1

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2014.

Allegati

  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.03.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).