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Ordinanza del 21 dicembre 2005 concernente le misure contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri

RS 946.231.10In vigoreStato 15.03.20248 articoli

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  • RU 2023 236atto di base Ordinanza concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentaliin vigore il 01.06.2023
    modificato: art. 1, 3
  • RU 2016 671atto di base Ordinanza sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unitein vigore il 04.03.2016
    modificato: art. 6a
  • RU 2013 255atto di base Ordinanza sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghiin vigore il 01.02.2013
    introdotto: art. 7

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Misure coercitive1–3
  2. Sezione 2Esecuzione e disposizioni penali4–6
  3. Sezione 3Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore6a–7

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1636 (2005) e 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati.

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  6. f.

    ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.1

4

 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  2. Introdotto dal n. I 3 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

Art. 2Definizione delle nozioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 3Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 4Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.

2

 La SEM1 sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.

3

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 5Obblighi di comunicazione

1

 Le persone1 e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1, devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

  1. N. 1 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107).

Art. 6Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 1 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque viola l’articolo 5 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 6aRecepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche soggette alle sanzioni1

Le liste delle persone fisiche e giuridiche, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

  1. Introdotto dal n. I 5 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

Art. 7Entrata in vigore1

La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 2006.

  1. Introdotta dal n. I 5 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).

Allegati

  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; persone giuridiche soggette alle sanzioni finanziarie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.03.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).