Législation

Ordinanza del 21 marzo 2025 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità legati alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda

RS 946.231.08In vigoreStato 15.05.202510 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Definizioni1
  2. Sezione 2Misure coercitive2–4
  3. Sezione 3Esecuzione e disposizioni penali5–7
  4. Sezione 4Recepimento automatico di liste e pubblicazioni8
  5. Sezione 5Disposizioni finali9–10

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), 2664 (2022) e 2734 (2024) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 2Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui all’allegato.

2

 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui all’allegato.

3

 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico.

  1. RS 946.202
  2. RS 514.51

Art. 3Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. a.

    di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui all’allegato;

  2. b.

    di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alla lettera a;

  3. c.

    di gruppi, imprese e entità di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui alle lettere a o b.

2

 È vietato fornire averi alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri entità e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle entità di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  6. f.

    ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    rispettare contratti esistenti;

  3. c.

    soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale esistente.

5

 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.

Art. 4Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.

3

 La SEM può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 conformemente alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e della SECO, può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se la salvaguardia degli interessi svizzeri lo richiede

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.

2

 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

3

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

4

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6Dichiarazione obbligatoria

1

 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Recepimento automatico di liste e pubblicazioni

Art. 8

1

 Le liste delle persone fisiche, imprese ed entità, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato) sono recepite automaticamente.

2

 La pubblicazione delle voci secondo l’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2025.

Allegati

  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di messa a disposizione di materiale d’armamento, nonché gruppi, imprese ed entità soggetti alle sanzioni finanziarie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.05.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).