Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1988 (2011), 2255 (2015) e 2615 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Sezione 2 Misure coercitive
Art. 2Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui all’allegato.
2 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari, alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese o alle entità di cui all’allegato.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico2.
- RS 946.202
- RS 514.51
Art. 3Blocco degli averi e delle risorse economiche
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
- a.
di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui all’allegato;
- b.
di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alla lettera a;
- c.
di gruppi, imprese ed entità di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alle lettere a o b.
2 È vietato fornire averi alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o di altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali delle persone in Afghanistan.
4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
- a.
prevenire casi di rigore;
- b.
rispettare contratti esistenti;
- c.
soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale esitente.
5 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.
Art. 4Divieto di entrata e di transito
1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.
3 La SEM può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 conformemente alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e della SECO, può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se la salvaguardia degli interessi svizzeri lo richiede.
Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.
3 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 6Dichiarazione obbligatoria
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.
2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 7Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
Sezione 4 Recepimento automatico di liste e publicazioni
1 Le liste delle persone fisiche, imprese ed entità, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono recepite automaticamente.
2 La pubblicazione delle voci secondo l’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Sezione 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2025.
Allegati
- Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di messa a disposizione di materiale d’armamento, nonché gruppi, imprese ed entità soggetti alle sanzioni finanziarie
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.