Législation

Ordinanza del 21 marzo 2025 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e dei gruppi legati ai Talebani

RS 946.231.07In vigoreStato 15.05.20259 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Definizioni1
  2. Sezione 2Misure coercitive2–4
  3. Sezione 3Esecuzione e disposizioni penali5–7
  4. Sezione 4Recepimento automatico di liste e publicazioni8
  5. Sezione 5Entrata in vigore9

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1988 (2011), 2255 (2015) e 2615 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 2Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui all’allegato.

2

 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari, alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese o alle entità di cui all’allegato.

3

 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico2.

  1. RS 946.202
  2. RS 514.51

Art. 3Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. a.

    di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui all’allegato;

  2. b.

    di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alla lettera a;

  3. c.

    di gruppi, imprese ed entità di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alle lettere a o b.

2

 È vietato fornire averi alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o di altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali delle persone in Afghanistan.

4

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    rispettare contratti esistenti;

  3. c.

    soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale esitente.

5

 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.

Art. 4Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.

3

 La SEM può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 conformemente alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e della SECO, può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se la salvaguardia degli interessi svizzeri lo richiede.

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.

2

 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

3

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

4

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6Dichiarazione obbligatoria

1

 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Recepimento automatico di liste e publicazioni

Art. 8

1

 Le liste delle persone fisiche, imprese ed entità, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono recepite automaticamente.

2

 La pubblicazione delle voci secondo l’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2025.

Allegati

  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di messa a disposizione di materiale d’armamento, nonché gruppi, imprese ed entità soggetti alle sanzioni finanziarie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.05.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).