Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb), ordina:
Art. 1Beni d’armamento1
1 Sono vietate la fornitura, la vendita e l’attività di mediazione di beni d’armamento a destinatari nella Repubblica dell’Iraq, fatti salvi il Governo iracheno e la forza multinazionale ai sensi della risoluzione 1546 (2004)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.3
2 Il capoverso 1 si applica in quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico e la legge del 13 dicembre 19965 sul controllo dei beni a duplice impiego come pure le relative ordinanze d’esecuzione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
- La risoluzione è consultabile in francese e inglese all’indirizzo www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
- Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
- RS 514.51
- RS 946.202
1 Sono vietati l’importazione, il transito e l’esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l’attività di mediazione, l’acquisto e qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell’Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.
2 L’esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia provato che esso si trovava nella Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.
- Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche12
1 Sono bloccati gli averi e risorse economiche:
- a.
di proprietà o sotto il controllo del precedente Governo iracheno oppure sotto il controllo di imprese o enti controllati dal precedente Governo iracheno. Il blocco non riguarda gli averi e le risorse economiche delle rappresentanze irachene in Svizzera nonché gli averi e le risorse economiche investiti in Svizzera da imprese o enti pubblici iracheni dopo il 22 maggio 2003 o che sono stati versati in loro favore o trasferiti loro dopo tale data;
- b.
di proprietà o sotto il controllo di alti pubblici ufficiali del precedente Governo iracheno e dei loro famigliari diretti;
- c.
di proprietà o sotto il controllo di imprese o enti controllati a loro volta da persone di cui alla lettera b o gestiti da persone che agiscono in nome o secondo le istruzioni delle suddette persone.3
2 Le persone fisiche, imprese o enti interessati dalle misure menzionate nel capoverso 1 sono elencati nell’allegato.4
3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.5
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2581).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2581).
- Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2581).
Art. 2aDichiarazioni obbligatorie12
1Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al SECO.3
1bis Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al SECO.4
2 La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi e delle risorse economiche bloccati.5
3 Le persone e le istituzioni in possesso di beni culturali secondo l’articolo 1a devono dichiararli senza indugio all’Ufficio federale della cultura.6
- Introdotto dal n. I dell’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 10 apr. 2003 (RU 2003 864).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2581).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2581).
- Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
- a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti che attestino la detenzione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b.
blocco degli averi: impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
- c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano, materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.
- Introdotto dal n. I dell’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 10 apr. 2003 (RU 2003 864).
Art. 2cEsecuzione del blocco delle risorse economiche1
Su indicazione del SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2581).
Art. 3Prestazioni di garanzia1
È vietato soddisfare prestazioni di garanzia nei confronti delle persone menzionate qui di seguito, se riconducibili a un contratto o a un affare la cui esecuzione è stata pregiudicata direttamente o indirettamente da misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’ambito della risoluzione 661 (1990) e delle risoluzioni ad essa correlate:
- a.
il precedente Governo iracheno;
- b.
persone fisiche o giuridiche nella Repubblica dell’Iraq;
- c.
persone fisiche o giuridiche che agiscono direttamente o indirettamente per conto o a favore di una delle persone menzionate nelle lettere a e b.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
- Abrogato dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, con effetto dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
Non possono essere sequestrati o pignorati:
- a.
il petrolio e i prodotti petroliferi esportati dall’Iraq, finché sono di proprietà irachena;
- b.
le polizze di carico e altri documenti come pure i pagamenti in relazione a esportazioni secondo la lettera a;
- c.
il ricavato della vendita di petrolio e di prodotti petroliferi secondo la lettera a.
- Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996 (RU 1996 1995). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
- Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996 (RU 1996 1995). Abrogato dal n. I dell’O del 30 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3959).
1 Il SECO effettua i controlli.
2 Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2.
3 Il controllo delle misure in materia di beni culturali spetta all’Ufficio federale della cultura.3
- Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3959).
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
Art. 5Disposizioni penali1
1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 2 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.2
1bisChiunque viola l’articolo 2a della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.3
2 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dal SECO; esso può ordinare sequestri o confische.
3 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 LEmb.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3959).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
- Introdotto dal n. I dell’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 10 apr. 2003 (RU 2003 864).
Art. 5aRecepimento automatico di liste di persone, imprese o enti soggetti alle sanzioni1
Le liste delle persone fisiche, imprese o enti, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
- Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996 (RU 1996 1995). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).
- Abrogato dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, con effetto dal 25 giu. 2003 (RU 2003 1887).
Art. 7Disposizioni transitorie e entrata in vigore
1 La presente ordinanza si applica a tutte le operazioni non ancora concluse con adempimento bilaterale al momento dell’entrata in vigore.
2 Essa entra in vigore il 7 agosto 1990 alle ore 11.