Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 11 e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1Scopo e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’attuazione della Convenzione del 13 gennaio 19931 sulle armi chimiche (CAC).
2 La presente ordinanza si applica ai composti chimici di cui all’allegato (tabelle dei composti chimici).
3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aggiorna le tabelle dei composti chimici se lo esigono gli obblighi internazionali della Svizzera.
- RS 0.515.08
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
produzione: formazione di un composto chimico mediante una reazione chimica oppure un processo biochimico o biologico;
- b.
lavorazione: processo fisico, come la formulazione, l’estrazione o la purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;
- c.
consumo: trasformazione di un composto chimico in un altro composto chimico mediante una reazione chimica oppure un processo biochimico o biologico;
- d.
sito d’impianti: più impianti situati nel medesimo luogo;
- e.
impianto: settore autonomo comprendente una o più unità;
- f.
unità: installazione per la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico, comprese le attrezzature a ciò necessarie;
- g.
composti DOC: tutti i composti chimici organici secondo la definizione conforme allo stato delle conoscenze scientifiche, eccettuati:
- 1.
i composti chimici che figurano nelle tabelle dei composti chimici dell’allegato,
- 2.
i composti chimici formati unicamente da idrocarburi o da carbonio e metalli,
- 3.
le molecole formate da tre o più unità ripetitive, come gli oligomeri o i polimeri;
- h.
composto PSF: composto DOC che contiene uno o più tra gli elementi fosforo, zolfo o fluoro, e che non figura nelle tabelle;
- i.
sottoprodotto inevitabile: composto chimico che si è formato per effetto di una reazione chimica oppure di un processo biochimico o biologico, in mancanza di un adeguato procedimento alternativo;
- j.
Stato contraente: Stato che ha ratificato la CAC1;
- k.
Paese di origine: Paese in cui un composto chimico è stato interamente ottenuto o prodotto oppure ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione sufficiente;
- l.
Paese di provenienza: Paese in cui un composto chimico è stato sdoganato l’ultima volta prima di essere inviato nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera;
- m.
Paese di destinazione: Paese in cui è previsto che un composto chimico venga impiegato secondo la sua finalità d’uso, lavorato, perfezionato o trasformato in altro modo.
- RS 0.515.08
Art. 3Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali
Le forniture da e per rappresentanze diplomatiche o consolari nonché organizzazioni internazionali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono equiparate a importazioni rispettivamente esportazioni ai sensi della presente ordinanza e sottostanno ai medesimi obblighi d’autorizzazione e dichiarazione.
Capitolo 2: Competenze
Art. 4Autorità preposta all’autorizzazione1
1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rilascia le autorizzazioni. È fatto salvo l’articolo 4b.
2 A fini di consulenza tecnica, la SECO può consultare altre unità della Confederazione, segnatamente il Laboratorio Spiez, nonché associazioni di categoria, organizzazioni specializzate e periti. Il personale delle associazioni di categoria e delle organizzazioni specializzate nonché i periti sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale2.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- RS 311.0
Art. 4aDecisione sull’autorizzazione1
1 La SECO rilascia l’autorizzazione in assenza di indizi di uno dei motivi di rifiuto secondo l’articolo 20.
2 La SECO nega l’autorizzazione in presenza di un motivo di rifiuto secondo l’articolo 20.
3 In presenza di un indizio di motivo di rifiuto, la SECO decide sul rilascio di un’autorizzazione d’intesa con le unità competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). In mancanza di accordo, decide il Consiglio federale su proposta del DEFR.
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 4bAutorizzazione per la produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 11
1 Le autorizzazioni per la produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici secondo l’articolo 11 capoverso 2 sono rilasciate dal Consiglio federale.
2 Le autorizzazioni secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera b sono rilasciate dalla SECO d’intesa con il Laboratorio Spiez, se il quantitativo totale annuo di composto chimico per impianto è inferiore a 100 g.
3 La SECO informa il SIC sulle autorizzazioni rilasciate.
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 5Dichiarazioni
1 Il Laboratorio Spiez riceve le dichiarazioni ai sensi della presente ordinanza, le esamina secondo le direttive della SECO e le classifica conformemente alle disposizioni della CAC1.
2 Il Laboratorio Spiez fornisce i moduli necessari.2
- RS 0.515.08
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 6Autorità nazionale CAC
1 L’attuazione della CAC1 in Svizzera è di competenza di un gruppo di lavoro costituito all’interno dell’Amministrazione federale e denominato «Autorità nazionale CAC».
2 L’Autorità nazionale CAC è il corrispondente nazionale per l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche2 (OPAC) secondo l’articolo VII paragrafo 4 CAC, per gli Stati contraenti, per le associazioni nonché per le ditte soggette ad obblighi di autorizzazione, dichiarazione o ispezione ai sensi della CAC.
3 L’Autorità nazionale CAC è formata da rappresentanti della SECO, dello Stato maggiore dell’esercito e del Laboratorio Spiez.
4 La direzione dell’Autorità nazionale CAC spetta alla Direzione politica del DFAE.
5 I membri del gruppo di lavoro si riuniscono almeno una volta all’anno.
- RS 0.515.08
- www.opcw.org
Capitolo 3: Divieti
Art. 7Composti chimici della tabella 1 presenti come prodotti intermedi o sottoprodotti
1 Sono vietati i composti chimici della tabella 1 che si formano come prodotti intermedi o sottoprodotti. Fanno eccezione i composti chimici della tabella 1 che si formano come prodotti intermedi e la cui velocità di reazione è così elevata da renderne impossibile la separazione anche cambiando o interrompendo il processo.
2 Se un composto chimico della tabella 1 si forma come sottoprodotto inevitabile, una concentrazione totale inferiore allo 0,5 per cento in peso è considerata quantità nulla.
Art. 8Divieto di importazione e di esportazione di composti chimici della tabella 1
1 L’importazione di composti chimici della tabella 1 da Stati non contraenti come pure l’esportazione verso questi ultimi sono vietate. Il divieto vale anche per miscele con composti chimici della tabella 1, indipendentemente dalla loro concentrazione.
2 Se un composto chimico della tabella 1 si forma come sottoprodotto inevitabile, una concentrazione totale inferiore allo 0,5 per cento in peso è considerata quantità nulla.
Art. 9Divieto di riesportazione di composti chimici della tabella 1
La riesportazione di composti chimici della tabella 1 è vietata.
Art. 10Divieto di importazione e di esportazione di composti chimici della tabella 2
1 L’importazione di composti chimici della tabella 2 da Stati non contraenti come pure l’esportazione verso questi ultimi sono vietate.
2 Il divieto suddetto vale anche per miscele con composti chimici della tabella 2. Fanno eccezione:
- a.
le miscele con composti chimici della tabella 2A, se questi sono presenti in quantità inferiore all’1 per cento in peso;
- b.
le miscele con composti chimici della tabella 2B, se questi sono presenti in quantità inferiore al 10 per cento in peso;
- c.
i prodotti contenenti composti chimici della tabella 2 come ingredienti abituali e che sono imballati per la vendita al dettaglio e destinati ad un uso personale, oppure i prodotti contenenti composti chimici della tabella 2 come ingredienti abituali e che sono imballati per uso individuale.
Capitolo 4: Obblighi di autorizzazione
Sezione 1: Produzione, lavorazione e consumo
Art. 11Composti chimici della tabella 1
1 La produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 sono soggetti ad autorizzazione. Sono esenti da autorizzazione la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 se il quantitativo totale annuo per impianto è di 100 g al massimo.1
2 L’autorizzazione può essere rilasciata:
- a.
per le finalità di un impianto statale su scala ridotta connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica, oppure alla sicurezza;
- b.
per le finalità degli impianti connessi alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica, se il quantitativo totale annuo per impianto è di 10 kg al massimo.
3 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:2
- a.
nome e indirizzo del richiedente;
- b.
una descrizione tecnica dettagliata dell’unità e delle sue parti interessate;
- c.
una descrizione dell’attività prevista.
3bis La domanda per un’attività di cui all’articolo 4b capoverso 1 deve essere inoltrata alla SECO almeno 200 giorni prima che l’attività soggetta ad autorizzazione sia avviata per la prima volta. Il Consiglio federale stabilisce la durata di validità dell’autorizzazione.3
3ter La domanda per un’attività di cui all’articolo 4b capoverso 2 deve essere inoltrata alla SECO almeno 40 giorni prima che l’attività soggetta ad autorizzazione sia avviata per la prima volta. L’autorizzazione è valida cinque anni.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Introdotto dal n. I dell’O del 28 gen. 2015 (RU 2015 517). Abrogato dal n. I dell’O del 17 set. 2021, con effetto dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 12Limitazioni quantitative
1 Per finalità connesse alla protezione dai composti chimici tossici e dalle armi chimiche, il Laboratorio Spiez può produrre annualmente un quantitativo massimo totale di 10 kg di composti chimici della tabella 1, come pure trattare, consumare o immagazzinare composti chimici della tabella 1.
2 Il quantitativo di composti chimici della tabella 1 che si può produrre, immagazzinare o importare in Svizzera complessivamente in un anno è di al massimo 1 t.
Sezione 2: Importazione, esportazione e transito
Art. 13Composti chimici della tabella 1
1 L’importazione di composti chimici della tabella 1 da Stati contraenti come pure l’esportazione verso questi ultimi sono soggette ad autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione vale anche per miscele con composti chimici della tabella 1, indipendentemente dalla loro concentrazione.
2 Se un composto chimico della tabella 1 si forma come sottoprodotto inevitabile, una sua concentrazione totale inferiore allo 0,5 per cento in peso è considerata quantità nulla.
3 La domanda ai sensi del capoverso 1 va inoltrata alla SECO almeno 40 giorni prima dell’importazione o dell’esportazione e deve contenere le indicazioni seguenti:
- a.
la denominazione chimica con il numero del Chemical Abstract Service (numero CAS)1 e il quantitativo esatto del composto chimico;
- b.
nome e indirizzo del destinatario finale;
- c.
una descrizione dettagliata della prevista utilizzazione del composto chimico;
- d.
la conferma che il composto chimico sarà utilizzato esclusivamente per finalità connesse alla ricerca o alla sicurezza, alla medicina o alla farmaceutica;
- e.
la conferma che il composto chimico non sarà riesportato.
4 In caso di esportazione l’esportatore è tenuto a far certificare dal Paese di destinazione le indicazioni di cui al capoverso 3.
- Si tratta del numero di identificazione delle sostanze stabilito dal Chemical Abstract Service (www.cas.org).
Art. 14Composti chimici della tabella 2
1 L’esportazione di composti chimici della tabella 2 è soggetta ad autorizzazione. Sono esenti da autorizzazione le esportazioni di:
- a.
composti chimici della tabella 2B verso Stati contraenti, se i composti chimici costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 100 g;
- b.
miscele con composti chimici della tabella 2A, se questi sono presenti in quantità inferiore all’1 per cento in peso;
- c.
miscele con composti chimici della tabella 2B, se questi sono presenti in quantità inferiore al 30 per cento in peso.
3 La SECO può chiedere la conferma al richiedente che il composto chimico non sarà riesportato.
- Abrogato dal n. I dell’O del 28 gen. 2015, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 517).
Art. 15Composti chimici della tabella 3
1 L’esportazione di composti chimici della tabella 3 è soggetta ad autorizzazione. Sono esenti da autorizzazione le esportazioni di:
- a.
composti chimici della tabella 3, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg;
- b.
miscele con composti chimici della tabella 3, se questi sono presenti in quantità inferiore al 30 per cento in peso.
2 Se l’esportazione è destinata a uno Stato non contraente, la domanda va inoltrata alla SECO unitamente a un certificato del Paese di destinazione che contenga le indicazioni seguenti:1
- a.
la denominazione chimica con il numero CAS e il quantitativo esatto del composto chimico;
- b.
nome e indirizzo del destinatario finale;
- c.
una descrizione dettagliata della prevista utilizzazione del composto chimico;
- d.
la conferma che il composto chimico sarà utilizzato esclusivamente per finalità non vietate dalla CAC2;
- e.
la conferma che il composto chimico non sarà riesportato.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 2015, in vigore il 1° mar. 2015 (RU 2015 517).
- RS 0.515.08
- Abrogato dal n. I dell’O del 28 gen. 2015, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 517).
Art. 16Prove interlaboratorio
1 L’importazione da Stati contraenti e l’esportazione verso questi ultimi di campioni analitici contenenti composti chimici delle tabelle 1 o 2A possono essere autorizzate se finalizzate al controllo della qualità dei laboratori (prove interlaboratorio) da parte di organizzazioni internazionali o istituti scientifici riconosciuti.
2 Il divieto di riesportazione di cui all’articolo 9 non è applicabile.
Art. 17Obblighi al momento dell’importazione e dell’esportazione1
1 Chi esporta composti chimici figuranti nei capitoli 28–30 (voci di tariffa 3002.1200–9000), 34, 36–40 e 81 della tariffa doganale2 non soggetti ad autorizzazione di esportazione è tenuto ad apporre la menzione «esente da autorizzazione» sulla dichiarazione di esportazione.3
2 Su richiesta della SECO, l’esportatore deve poter provare in qualsiasi momento la regolarità dell’esportazione in esenzione da autorizzazione. L’obbligo della prova cessa dieci anni dopo l’imposizione doganale.
3 Chiunque importa o esporta merci con un’autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l’autorità preposta all’autorizzazione e il numero dell’autorizzazione.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- RS 632.10, allegato
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 17 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 445).
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
1 Gli agenti di dogana possono fermare per accertamenti i trasporti di composti chimici in transito.
2 La SECO rifiuta il transito se l’esportazione viola le prescrizioni del Paese di origine o del Paese di provenienza o se vi è motivo di ritenere che il transito contravvenga alle disposizioni della CAC1.2
3 All’entrata nel territorio doganale l’impresa incaricata del transito è tenuta a presentare la prova della conformità secondo il capoverso 2. In casi motivati, d’intesa con le autorità competenti la prova può essere presentata successivamente.
5 L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è equiparata al transito.
- RS 0.515.08
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Abrogato dal n. I dell’O del 17 set. 2021, con effetto dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Sezione 3: Procedura
Art. 19Certificati del Paese di destinazione1
2 I certificati del Paese di destinazione di cui agli articoli 13 capoverso 4 e 15 capoverso 2 possono essere redatti in tedesco, francese, italiano o in inglese. Le traduzioni da altre lingue devono essere autenticate.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Abrogato dal n. I dell’O del 17 set. 2021, con effetto dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 2015, in vigore il 1° mar. 2015 (RU 2015 517).
Art. 19aPresupposti per il rilascio dell’autorizzazione1
1 Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio oppure la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero oppure in una enclave doganale svizzera.
2 Per il rilascio dell’autorizzazione a una persona giuridica dev’essere fornita la prova di controlli affidabili in seno all’azienda inerenti al rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di controllo dei beni a duplice impiego.
3 I permessi generali d’esportazione (PG) sono rilasciati soltanto a persone giuridiche iscritte al registro di commercio svizzero o del Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche.
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 20Rifiuto di autorizzazioni1
1 Il rifiuto di autorizzazioni è disciplinato dall’articolo 6 LBDI.
2 Un PG non viene rilasciato se la persona giuridica richiedente o i membri degli organi della persona giuridica richiedente nei due anni che precedono l’inoltro della domanda sono stati oggetto di una condanna passata in giudicato per infrazioni:
- a.
- b.
alla legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico;
- c.
alla legge del 20 giugno 19973 sulle armi;
- d.
alla legge federale del 25 marzo 19774 sugli esplosivi;
- e.
alla legge federale del 21 marzo 20035 sull’energia nucleare;
- f.
alla legge federale del 25 giugno 19826 sulle misure economiche esterne.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- RS 514.51
- RS 514.54
- RS 941.41
- RS 732.1
- RS 946.201
Art. 21Autorizzazioni singole
1 Le autorizzazioni singole sono rilasciate per l’importazione di composti chimici della tabella 1 e per l’esportazione di composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3.1
2 L’autorizzazione singola non è trasferibile.
3 È valida due anni. La sua validità può essere prorogata una volta di due anni.2
4 L’autorizzazione singola può essere vincolata a condizioni ed oneri.
5 La SECO revoca l’autorizzazione se:
- a
non sussistono più i presupposti per il rilascio;
- b.
le condizioni e gli oneri vincolati all’autorizzazione non sono adempiuti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Nuovo testo giusta l’all. 8 n. 3 dell’O del 3 giu. 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2195).
Art. 22Permesso generale d’esportazione
1 I PG sono rilasciati per l’esportazione di composti chimici delle tabelle 2B e 3.1
2 Un PG può essere rilasciato anche per prove interlaboratorio ai sensi dell’articolo 16.
3 Un PG non è trasferibile.
5 La SECO revoca il permesso se:
- a
non sussistono più i presupposti per il rilascio;
- b.
le condizioni e gli oneri ad esso vincolati non sono adempiuti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 23Prove per il rilascio di un PG1
RS 0.515.08Un PG può essere rilasciato se i composti chimici sono destinati a un destinatario finale con sede o domicilio in uno Stato contraente della CAC e il richiedente può dimostrare che:
- a.
l’attività del destinatario finale è compatibile con la CAC; e
- b.
svolge in modo regolamentare le sue attività transfrontaliere.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 24Oneri a carico dei titolari di un PG
Il titolare di un PG deve adempiere agli oneri seguenti:
- a.
indicare il numero del PG nella dichiarazione doganale;
- b.
apporre sui documenti commerciali relativi all’esportazione l’indicazione «Questi beni sottostanno ai controlli internazionali delle esportazioni» o un’indicazione ad essa equivalente per contenuto;
- c.
conservare per dieci anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale tutti i documenti essenziali in relazione all’esportazione e, dietro richiesta, presentarli alle autorità competenti.
Capitolo 5: Obblighi di dichiarazione
Sezione 1: Produzione, lavorazione e consumo
Art. 25Composti chimici della tabella 1
1 Il Laboratorio Spiez e il titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 sono tenuti a dichiarare al Laboratorio Spiez quanto segue entro i termini sotto indicati:
- a.
entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno: produzione, lavorazione e consumo di composti chimici della tabella 1 dell’anno civile precedente, indicando i quantitativi esatti, inclusi i quantitativi immagazzinati;
- b.
entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno: tutte le modifiche apportate all’unità nell’anno civile precedente;
- c.
almeno 120 giorni prima della fine dell’anno: le attività previste per l’anno civile successivo.1
2 Le modifiche dell’unità previste vanno dichiarate al Laboratorio Spiez almeno 200 giorni prima della loro realizzazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 26Composti chimici della tabella 2
1 La produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 2 vanno dichiarati al Laboratorio Spiez ogni anno, se in uno dei tre anni civili precedenti in sito d’impianti sono stati superati i quantitativi seguenti, o se ciò è previsto per l’anno civile successivo:
- a.
1 kg di un composto chimico della tabella 2A contrassegnato con «*»;
- b.
100 kg di un composto chimico della tabella 2A non contrassegnato con «*»;
- c.
1 t di un composto chimico della tabella 2B.
2 Entro i termini sotto indicati vanno dichiarate:
- a.
entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno: le attività svolte nell’anno civile precedente;
- b.
almeno 105 giorni prima della fine dell’anno: le attività previste per l’anno civile successivo.1
3 Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni seguenti:
- a.
una descrizione del sito d’impianti, la sua esatta ubicazione con l’indirizzo e la denominazione della ditta che lo gestisce;
- b.
l’indicazione di tutti gli impianti all’interno del sito d’impianti in cui è stata svolta o è prevista un’attività soggetta a dichiarazione secondo il capoverso 1, con le esatte ubicazioni e la denominazione delle ditte che li gestiscono, nonché l’indicazione delle loro attività principali e delle loro capacità di produzione relative ai composti chimici dichiarati;
- c.
l’esatta denominazione dei composti chimici, con l’indicazione dei loro quantitativi e degli usi previsti;
- d.
in caso di attività soggette a dichiarazione: il periodo in cui verranno svolte.
4 Se dopo l’inoltro della dichiarazione ai sensi del capoverso 2 lettera b si pianifica un’attività supplementare, quest’ultima va dichiarata almeno dieci giorni prima del suo inizio.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 27Composti chimici della tabella 2 presenti in miscele e come prodotti intermedi o sottoprodotti
1 Gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 26 valgono anche per i composti chimici:
- a.
della tabella 2A in miscele, se:
- 1.
presenti in quantità inferiore al 10 per cento in peso e se il quantitativo totale è superiore a 10 kg,
- 2.
presenti in quantità superiore al 10 per cento in peso e se il quantitativo totale è superiore a 1 kg;
- b.
della tabella 2A, se presenti soltanto come sottoprodotti o prodotti intermedi, se immediatamente distrutti e se in un qualsiasi momento nel corso del processo la loro concentrazione è superiore all’1 per cento in peso;
- c.
della tabella 2B in miscele, se presenti in quantità superiore al 30 per cento in peso;
- d.
della tabella 2B, presenti soltanto come sottoprodotti o prodotti intermedi e immediatamente distrutti, se in un qualsiasi momento nel corso del processo la loro concentrazione è superiore al 30 per cento in peso.
2 Fanno eccezione i prodotti intermedi la cui velocità di reazione è così elevata da renderne impossibile la separazione anche cambiando o interrompendo il processo.
Art. 28Composti chimici della tabella 3
1 La produzione di composti chimici della tabella 3 va dichiarata al Laboratorio Spiez ogni anno se nell’anno civile precedente in un sito d’impianti ne sono state prodotte più di 30 t, o se ciò è previsto per l’anno civile successivo.
2 Entro i termini sotto indicati vanno dichiarate:
- a.
entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno: le attività svolte nell’anno civile precedente;
- b.
almeno 105 giorni prima della fine dell’anno: le attività previste per l’anno civile successivo.1
3 Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni seguenti:
- a.
una descrizione del sito d’impianti, la sua esatta ubicazione con l’indirizzo e la denominazione della ditta che lo gestisce;
- b.
l’indicazione di tutti gli impianti all’interno del sito d’impianti in cui sono state prodotte o si prevede di produrre più di 30 t di un composto chimico della tabella 3, con le esatte ubicazioni e la denominazione delle ditte che li gestiscono, nonché l’indicazione delle loro attività principali;
- c.
l’esatta denominazione dei composti chimici, con l’indicazione approssimativa dei quantitativi di produzione e degli usi previsti.
4 Se dopo l’inoltro della dichiarazione ai sensi del capoverso 2 lettera b si pianifica un’attività supplementare, quest’ultima va dichiarata almeno dieci giorni prima del suo inizio.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 29Composti chimici della tabella 3 presenti in miscele e come prodotti intermedi o sottoprodotti
1 Gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 28 valgono anche per i composti chimici:
- a.
in miscele, se presenti in quantità superiore al 30 per cento in peso;
- b.
presenti soltanto come prodotti intermedi o sottoprodotti anche se immediatamente distrutti, se in un qualsiasi momento nel corso del processo la loro concentrazione è superiore al 30 per cento in peso.
2 Fanno eccezione i prodotti intermedi la cui velocità di reazione è così elevata da renderne impossibile la separazione anche cambiando o interrompendo il processo.
Art. 30Siti d’impianti che producono composti DOC
1 I produttori di composti DOC sono tenuti a dichiarare al Laboratorio Spiez entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno:1
- a.
in quale sito d’impianti nell’anno civile precedente sono state prodotte complessivamente più di 200 t di composti DOC;
- b.
in quale impianto o in quali impianti del sito d’impianti oggetto della dichiarazione, nell’anno civile precedente sono state prodotte più di 30 t di un composto PSF.
2 I siti d’impianti che producono esclusivamente esplosivi o idrocarburi e i siti d’impianti che producono composti DOC esclusivamente mediante processi biochimici o biologici non devono essere dichiarati.2
3 Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni seguenti:
- a.
una descrizione del sito d’impianti;
- b.
le sue attività principali;
- c.
la sua esatta ubicazione con l’indirizzo;
- d.
la denominazione della ditta che lo gestisce.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Sezione 2: Importazione ed esportazione
Art. 31Importazione ed esportazione di composti chimici della tabella 1
1 Entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno il titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o 22 è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici della tabella 1 effettivamente importati ed esportati nell’anno civile precedente, indicando i Paesi di provenienza e di destinazione.1
2 Per le miscele va indicata la quantità presente di composto chimico soggetto ad autorizzazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Art. 32Importazione ed esportazione di composti chimici delle tabelle 2 e 3
1 Entro 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’anno, il titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o 22 è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici delle tabelle 2 e 3 effettivamente esportati nell’anno civile precedente, indicando il Paese di destinazione, se i quantitativi seguenti vengono superati:1
- a.
1 kg di un composto chimico della tabella 2A contrassegnato con «*»;
- b.
100 kg di un composto chimico della tabella 2A non contrassegnato con «*»;
- c
100 kg di un composto chimico della tabella 2B;
- d.
100 kg di un composto chimico della tabella 3.
2 All’inizio dell’anno è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici delle tabelle 2 e 3 effettivamente importati nell’anno civile precedente, indicando i Paesi di provenienza, se i quantitativi seguenti vengono superati:
- a.
1 kg di un composto chimico della tabella 2A contrassegnato con «*»;
- b.
100 kg di un composto chimico della tabella 2A non contrassegnato con «*»;
- c
100 kg di un composto chimico della tabella 2B;
- d.
100 kg di un composto chimico della tabella 3.
3 L’obbligo di dichiarazione delle miscele di composti chimici delle tabelle 2 e 3 si applica alle soglie di concentrazione di cui all’articolo 27 o 29. Per queste miscele va indicato il peso effettivo del composto chimico soggetto ad autorizzazione.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
Sezione 3: Misure di protezione
Art. 33Agenti per il controllo dell’ordine pubblico
1 L’acquisizione di sostanze irritanti utilizzate in caso di disordini e di missioni speciali, nonché l’acquisizione di agenti chimici da utilizzare a fini di coercizione di polizia, vanno dichiarate al Laboratorio Spiez entro dieci giorni dall’acquisizione indicando la denominazione chimica dei componenti attivi e il numero CAS.
2 Non sono da dichiarare gli agenti che come componenti attivi contengono unicamente le seguenti sostanze:
- a.
CS, o-clorobenzilidenemalodinitrile, n. CAS 2698-41-1;
- b.
CN, -cloroacetofenone, n. CAS 532-27-4;
- c.
capsaicina, n. CAS 404-86-4;
- d.
capsaicina sintetica, vanillilammide dell’acido pelargonico, n. CAS 2444-46-4.
Art. 34Programmi e misure di protezione dalle armi chimiche
Ogni anno vanno dichiarati al Laboratorio Spiez i programmi e le misure di protezione dalle armi chimiche attuati durante l’anno civile precedente.
Capitolo 6: Obblighi in materia d’ispezione
1 L’OPAC può verificare le dichiarazioni ai sensi degli articoli 3, 25, 26, 28 e 30–34 nel quadro di ispezioni in loco.
2 L’OPAC può verificare le dichiarazioni concernenti la produzione di composti chimici della tabella 1 anche mediante un’apposita strumentazione installata in loco.
Art. 36Svolgimento delle ispezioni
1 Le ispezioni sono svolte da rappresentanti della OPAC (squadra ispettiva).
2 La squadra ispettiva è coadiuvata da personale dell’Autorità nazionale CAC (gruppo d’accompagnamento). Il gruppo d’accompagnamento opera in stretta collaborazione con i rappresentanti del sito d’impianti.
3 Il gruppo d’accompagnamento è diretto dalla SECO. Le ispezioni a unità militari sono dirette dallo Stato maggiore dell’esercito. Il potere decisionale spetta alla direzione del gruppo d’accompagnamento.
4 La direzione del gruppo d’accompagnamento prende i provvedimenti necessari ai fini dello svolgimento dell’ispezione e provvede alla tutela di interessi legittimi.
Art. 37Compiti del gruppo d’accompagnamento
1 Il gruppo di accompagnamento svolge, tra gli altri, i compiti seguenti:
- a.
provvede affinché al settore ispezionato siano arrecati soltanto i disagi inevitabili ai fini dell’ispezione;
- b.
provvede alla tutela di dati e impianti confidenziali;
- c.
provvede alla classificazione delle informazioni accessibili;
- d.
decide d’intesa con i rappresentanti del sito d’impianti quali informazioni confidenziali debbano essere accessibili alla squadra ispettiva;
- e.
provvede, dietro richiesta dei rappresentanti del sito d’impianti, affinché nel rapporto non vengano menzionate informazioni confidenziali;
- f.
definisce in collaborazione con la squadra ispettiva procedure e modalità operative volte alla tutela di parti di unità e oggetti sensibili;
- g.
decide in merito ai ricorsi e alle eventuali misure che ne derivano;
- h.
riceve il rapporto con le constatazioni provvisorie della squadra ispettiva e provvede affinché questo sia a disposizione dei rappresentanti del sito d’impianti.
2 In materia di responsabilità per danni riconducibili ad un comportamento illecito da parte di rappresentanti della Confederazione in seno al gruppo d’accompagnamento, si applica la legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità.
- RS 170.32
Art. 38Accordi d’ispezione
1 La direzione del gruppo d’accompagnamento stipula accordi concernenti ispezioni ricorrenti delle unità in cui sono prodotti composti chimici della tabella 1.
2 Prima della stipulazione dell’accordo consulta un rappresentante del sito d’impianti.
Art. 39Annuncio di ispezioni e obbligo di cooperazione
1 Quando l’OPAC annuncia un’ispezione, la direzione del gruppo d’accompagnamento informa senza indugio i responsabili del sito d’impianti. Comunica i tempi e i luoghi dell’ispezione, la composizione della squadra ispettiva nonché i nomi dei membri del gruppo d’accompagnamento.
2 In caso di ispezione i rappresentanti del sito d’impianti sono tenuti a cooperare, provvedendo in particolare a:
- a.
designare una persona autorizzata a impartire le istruzioni interne necessarie per lo svolgimento dell’ispezione e dotata di facoltà decisionali;
- b.
informare la squadra ispettiva sul sito d’impianti interessato, sulle attività che vi si svolgono, sulle misure di sicurezza necessarie ai fini dell’ispezione nonché sui pertinenti aspetti amministrativi e logistici;
- c.
mettere a disposizione della squadra ispettiva e del gruppo d’accompagnamento installazioni di telecomunicazione, locali di lavoro dotati di corrente elettrica e mezzi di trasporto da utilizzare all’interno del sito d’impianti, se ciò è necessario ai fini di un regolare svolgimento dell’ispezione;
- d.
garantire l’assistenza necessaria all’adempimento del mandato ispettivo;
- e.
su richiesta della squadra ispettiva, prelevare campioni e fotografare oggetti o edifici all’interno del sito d’impianti, o assistere il gruppo d’accompagnamento nello svolgimento di queste attività;
- f.
su richiesta della squadra ispettiva e in presenza di quest’ultima, effettuare analisi o prestare assistenza in relazione a tale attività, se ciò è necessario per lo svolgimento dell’ispezione e non vi si oppongono considerazioni di sicurezza;
- g.
dimostrare alla squadra ispettiva, esibendo la documentazione necessaria o in altro modo, che le parti e gli oggetti del sito d’impianti ai quali è stato negato l’accesso nel corso dell’ispezione o dell’inchiesta non sono stati e non sono impiegati per scopi vietati ai sensi della CAC1;
- h.
contribuire alla verifica di quanto accertato in via provvisoria dall’ispezione e al chiarimento di eventuali dubbi;
- i.
fornire alle autorità federali le informazioni necessarie alla definizione e alla stipulazione di accordi d’ispezione.
3 I rappresentanti del complesso industriale assumono i costi loro derivanti dallo svolgimento dell’ispezione. Possono chiedere un rimborso all’OPAC. La domanda va inoltrata alla SECO.
4 Se nel quadro di ispezioni i rappresentanti del sito d’impianti subiscono danni provocati da terzi, la Confederazione, nei limiti delle sue competenze legali, li assiste nell’attuazione delle loro pretese giuridiche.
- RS 0.515.08
Art. 40Prerogative in materia d’ispezione
1 Se necessario ai fini dello svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli VI e IX CAC1, la squadra ispettiva è in particolare autorizzata a:
- a.
accedere a terreni e locali e ispezionarli durante gli orari d’esercizio e di lavoro usuali;
- b.
utilizzare un’attrezzatura approvata ai sensi della CAC tenuto conto delle prescrizioni di sicurezza vigenti nell’unità;
- c.
intervistare il personale;
- d.
esaminare documenti, incartamenti e registrazioni;;
- e.
prelevare campioni, previo accordo del rappresentante del complesso industriale o della direzione del gruppo d’accompagnamento;
- f.
analizzare all’interno del complesso industriale i campioni mediante l’attrezzatura approvata oppure farli analizzare da un laboratorio designato dall’OPAC;
- g.
installare in unità in cui sono prodotti composti chimici della tabella 1 strumentazione per la sorveglianza continua, se ciò non ostacola il funzionamento delle unità interessate, e depositarvi fotografie, piani e altri documenti.
2 Se necessario ai fini dello svolgimento delle ispezioni ai sensi dell’articolo IX CAC, la squadra ispettiva è inoltre autorizzata in particolare a:
- a.
accedere a terreni e locali e ispezionarli anche al di fuori degli orari d’esercizio e di lavoro usuali;
- b.
richiedere dati relativi a tutti i movimenti di veicoli del complesso industriale adibiti a trasporto via terra, acqua o aria;
- c.
sorvegliare e ispezionare i veicoli di trasporto che lasciano il complesso industriale, eccettuate le automobili private.
- RS 0.515.08
Capitolo 7: Disposizioni penali
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).Secondo l’articolo 15 LBDI è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:
- a
intenzionalmente o per negligenza trasgredisce gli obblighi di dichiarazione di cui agli articoli 3, 25, 26, 28 e 30–34;
- b.
impedisce le ispezioni di cui all’articolo 35 o si rifiuta di adempiere agli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 39 in occasione di dette ispezioni.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 42Diritto previgente: abrogazione
[RU 2007 5057, 2009 6937 all. 4 n. II 23]L’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul controllo dei prodotti chimici è abrogata.
Art. 43Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.