L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000, decreta:
1 La Confederazione promuove le esportazioni delle imprese svizzere, segnatamente per il tramite dei suoi servizi esterni e del versamento di aiuti finanziari e di indennità agli attori economici incaricati della promozione delle esportazioni. A tal fine tiene conto in particolare degli interessi delle piccole e medie imprese svizzere (PMI).
2 Scopo della promozione delle esportazioni, in quanto destinata a completare l’iniziativa privata, è in particolare quello di:
- a.
consentire l’identificazione e lo sfruttamento di sbocchi all’estero per i prodotti svizzeri;
- b.
rendere le esportazioni svizzere competitive a livello internazionale;
- c.
facilitare l’accesso ai mercati esteri conformemente all’articolo 2.
La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di:
- a.
informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;
- b.
offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all’estero;
- c.
fare pubblicità in generale all’estero per prodotti e servizi svizzeri, incluse la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.
1 L’ufficio federale competente1 (Ufficio federale) affida, tramite mandato di prestazioni, la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).
1bis Il mandato di promuovere le esportazioni secondo la presente legge non è considerato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 20192 sugli appalti pubblici.3
2 Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l’Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.
- Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
- RS 172.056.1
- Introdotto dall’all. 7 n. II 8 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
Art. 4Indennità e aiuti finanziari
1 Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.
2 L’Ufficio federale calcola l’importo dei contributi secondo l’importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.
Art. 5Obblighi del mandatario
1 Il mandatario ha l’obbligo:
- a.
di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese e lavoro amministrativi minimi;
- b.
di prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione;
- c.
di fare in modo che i servizi esterni siano in grado di adempiere efficacemente le missioni affidate in virtù della presente legge;
- d.
di garantire il coordinamento tra i servizi incaricati della promozione delle esportazioni;
- e.
di prevedere un sistema di controlling;
- f.
di rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del 21 giugno 20191 sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella misura in cui queste siano applicabili.
2 L’Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.
- RS 172.056.1
Art. 6Rimedi giuridici
1 Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti i mandati.1
3 Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.
- Nuovo testo giusta il n. 140 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
- Abrogato dal n. 140 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 7Finanziamento
L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.
Art. 8Rapporto con la legge sui sussidi
RS 616.1In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.
Art. 9Aiuto finanziario unico
La Confederazione partecipaalle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
2 Se necessario all’esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.
Art. 11Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 Sono abrogati:
- a.
la legge federale del 6 ottobre 19891 che assegna un contributo all’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (USEC);
- b.
il decreto federale del 31 marzo 19272 che accorda un sussidio all’USEC.
- [RU 1990 244, 1998 1822 art. 17, 2000 187 art. 14]
- [CS 10 513]
- Le mod. possono essere consultate alla RU 2001 1029.
Art. 12Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 2001