Législation

Legge federale del 18 giugno 1993 concernente i viaggi «tutto compreso»

RS 944.3In vigoreStato 20.08.202120 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Definizioni1–2
  2. Sezione 2: Prospetti3
  3. Sezione 3: Informazione destinata al consumatore4–5
  4. Sezione 4: Contenuto del contratto6
  5. Sezione 5: Aumenti di prezzo7
  6. Sezione 6: Modificazioni sostanziali del contratto8–10
  7. Sezione 7: Annullamento del viaggio «tutto compreso»11
  8. Sezione 8: Inadempimento e cattiva esecuzione del contratto12–16
  9. Sezione 9: Cessione della prenotazione del viaggio «tutto compreso»17
  10. Sezione 10: Garanzia18
  11. Sezione 11: Diritto cogente19
  12. Sezione 12: Referendum e entrata in vigore20

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31sexies e 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993, decreta:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1Viaggio «tutto compreso»

1

 Si intende per viaggio «tutto compreso» la combinazione prefissata di almeno due delle prestazioni seguenti, se è offerta a un prezzo forfettario e dura più di 24 ore o include un pernottamento:

  1. a.

    trasporto;

  2. b.

    alloggio;

  3. c.

    altre prestazioni turistiche non accessorie del trasporto o dell’alloggio e costituenti una parte significativa della prestazione globale.

2

 La presente legge si applica pure se singole prestazioni di uno stesso viaggio «tutto compreso» sono fatturate separatamente.

Art. 2Organizzatore, venditore e consumatore

1

 Si intende per organizzatore qualsiasi persona che organizza i viaggi «tutto compreso» non solo occasionalmente e li offre direttamente o tramite un venditore.

2

 Si intende per venditore la persona che offre i viaggi «tutto compreso» proposti dall’organizzatore.

3

 Si intende per consumatore:

  1. a.

    qualsiasi persona che prenota o si impegna a prenotare il viaggio «tutto compreso»;

  2. b.

    qualsiasi persona a nome o a favore della quale un viaggio «tutto compreso» è prenotato o un impegno di prenotazione è assunto;

  3. c.

    qualsiasi persona alla quale il viaggio «tutto compreso» è ceduto giusta l’articolo 17.

Sezione 2: Prospetti

Art. 3

Le indicazioni contenute nei prospetti sono vincolanti per l’organizzatore o il venditore che li pubblica; possono essere modificate unicamente:

  1. a.

    da un ulteriore accordo tra i contraenti;

  2. b.

    se il prospetto richiama espressamente l’attenzione su questa possibilità e la modificazione è comunicata chiaramente al consumatore prima della conclusione del contratto.

Sezione 3: Informazione destinata al consumatore

Art. 4Prima della conclusione del contratto

1

 L’organizzatore o il venditore devono comunicare per scritto al consumatore tutte le condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto.

2

 Le condizioni contrattuali possono essere trasmesse al consumatore anche in un’altra forma appropriata; in questo caso, prima della stipulazione, gli deve essere confermata per scritto. L’obbligo di conferma viene meno, qualora il suo adempimento impedisca una prenotazione o la conclusione del contratto.

3

 Nella misura in cui sia importante per il viaggio «tutto compreso», l’organizzatore o il venditore devono informare in generale il consumatore per scritto o in un altra forma appropriata prima della conclusione del contratto:

  1. a.

    sulle esigenze applicabili ai cittadini della CE e dell’AELS in materia di passaporti e visti, segnatamente sui termini per ottenere questi documenti;

  2. b.

    sulle formalità della polizia sanitaria, necessarie per il viaggio e il soggiorno.

4

 I cittadini di altri Stati hanno diritto alle informazioni di cui al capoverso 3 lettera a, se le esigono senza indugio.

Art. 5Prima dell’inizio del viaggio

L’organizzatore o il venditore devono comunicare tempestivamente al consumatore, prima della data della partenza, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata:

  1. a.

    gli orari e i luoghi delle soste intermedie e delle coincidenze;

  2. b.

    il posto che il viaggiatore deve occupare;

  3. c.

    il nome, l’indirizzo e il numero di telefono della rappresentanza locale dell’organizzatore o del venditore o, se detta rappresentanza non esiste, gli uffici locali che possono prestare aiuto al consumatore in caso di difficoltà; se detti uffici non esistono, occorre in ogni caso comunicare al consumatore un numero telefonico d’emergenza o qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l’organizzatore o il venditore;

  4. d.

    nel caso di viaggi e di soggiorni all’estero di minorenni, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minorenne o con il responsabile locale del suo soggiorno;

  5. e.

    informazioni sulla possibilità di stipulare un’assicurazione che copra le spese di annullamento del viaggio o un’assicurazione che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

Sezione 4: Contenuto del contratto

Art. 6

1

 Indipendentemente dalla natura delle prestazioni convenute, il contratto deve indicare:

  1. a.

    il nome e l’indirizzo dell’organizzatore e dell’eventuale venditore;

  2. b.

    la data, l’ora e il luogo dell’inizio e della fine del viaggio;

  3. c.

    i desideri particolari del consumatore, accettati dall’organizzatore o dal venditore;

  4. d.

    se la realizzazione del viaggio «tutto compreso» esige un numero minimo di partecipanti e, se questo è il caso, quando, al più tardi, deve essere comunicato al consumatore l’eventuale annullamento del viaggio;

  5. e.

    il prezzo del viaggio «tutto compreso», nonché le scadenze e le modalità di pagamento;

  6. f.

    il termine entro cui il consumatore deve presentare reclamo per inadempimento o cattiva esecuzione del contratto;

  7. g.

    il nome e l’indirizzo dell’eventuale assicuratore.

2

 A seconda della natura delle prestazioni convenute, il contratto deve anche indicare:

  1. a.

    la destinazione del viaggio e, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, la durata e le date relative;

  2. b.

    l’itinerario;

  3. c.

    i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;

  4. d.

    il numero dei pasti compresi nel prezzo del viaggio «tutto compreso»;

  5. e.

    l’ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali dell’alloggio, nonché la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato di destinazione;

  6. f.

    le visite, escursioni e altre prestazioni incluse nel prezzo del viaggio «tutto compreso»;

  7. g.

    le condizioni di un eventuale aumento di prezzo giusta l’articolo 7;

  8. h.

    eventuali tasse per determinate prestazioni, come tasse d’atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti, nonché tasse di soggiorno non incluse nel prezzo.

Sezione 5: Aumenti di prezzo

Art. 7

Un aumento del prezzo convenuto contrattualmente è ammissibile soltanto se:

  1. a.

    il contratto prevede espressamente questa possibilità e determina le modalità precise di calcolo del nuovo prezzo;

  2. b.

    si produce almeno tre settimane prima della data della partenza; e

  3. c.

    è motivato con l’aumento dei costi di trasporto, compresi quelli dei carburanti, delle tasse per determinate prestazioni, come tasse d’atterraggio, di sbarco e d’imbarco in porti e aeroporti o con una modificazione dei tassi di cambio applicati.

Sezione 6: Modificazioni sostanziali del contratto

Art. 8Definizione

1

 Si intende per modificazione sostanziale del contratto ogni significativa modificazione di un elemento essenziale a cui l’organizzatore del viaggio proceda prima della data della partenza.

2

 Un aumento di prezzo di più del 10 per cento è considerato modificazione sostanziale.

Art. 9Obbligo d’informare

L’organizzatore comunica al consumatore, il più presto possibile, qualsiasi modificazione sostanziale del contratto e la relativa incidenza sul prezzo.

Art. 10Diritti del consumatore

1

 Il consumatore può accettare una modificazione sostanziale del contratto oppure recedere senza dovere indennizzo.

2

 Se recede dal contratto, ne informa il più presto possibile l’organizzatore o il venditore.

3

 Se recede dal contratto, il consumatore ha diritto:

  1. a.

    a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità equivalente o superiore se l’organizzatore o il venditore glielo può proporre;

  2. b.

    a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità inferiore, nonché al rimborso della differenza; o

  3. c.

    al rimborso più rapido possibile di tutte le somme versate.

4

 È salva la pretesa al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto.

Sezione 7: Annullamento del viaggio «tutto compreso»

Art. 11

1

 Se l’organizzatore annulla il viaggio prima della data della partenza per una circostanza non imputabile al consumatore, quest’ultimo può far valere le pretese di cui nell’articolo 10.

2

 Il consumatore tuttavia non ha diritto al risarcimento dei danni per inadempienza:

  1. a.

    se l’annullamento è dovuto a un numero di prenotazioni inferiore al minimo richiesto e il consumatore ne è informato per scritto entro il termine indicato nel contratto; o

  2. b.

    se l’annullamento è dovuto a forza maggiore. L’eccesso di prenotazioni non è considerato forza maggiore.

Sezione 8: Inadempimento e cattiva esecuzione del contratto

Art. 12Reclamo

1

 Il consumatore deve segnalare al più presto al prestatore dei servizi o all’organizzatore o venditore, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata, qualsiasi mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco.

2

 In caso di reclamo, l’organizzatore o il venditore o il suo rappresentante locale devono adoperarsi sollecitamente per trovare una soluzione appropriata.

Art. 13Provvedimenti alternativi

1

 Se, dopo la partenza, non è fornita una parte essenziale delle prestazioni convenute o l’organizzatore si rende conto che non la può fornire, egli è tenuto a:

  1. a.

    predisporre soluzioni alternative affinché il viaggio «tutto compreso» possa essere continuato;

  2. b.

    risarcire al consumatore eventuali danni; l’importo risarcito è la differenza tra il prezzo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni fornite.

2

 Se non sono possibili alternative o se il consumatore non le accetta per validi motivi, l’organizzatore deve adoperarsi per fornirgli un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto.1 Inoltre l’organizzatore è tenuto a risarcirgli il danno.

3

 I provvedimenti di cui nel presente articolo non danno diritto ad alcun supplemento di prezzo.

  1. Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 20 ago. 2021 (RU 2021 496).

Art. 14Responsabilità; principio

1

 L’organizzatore o il venditore contraente è responsabile nei confronti del consumatore della buona esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che egli stesso o altri prestatori debbano fornire i servizi.

2

 L’organizzatore e il venditore possono rivalersi presso gli altri prestatori di servizi.

3

 Sono salvi i limiti del risarcimento dei danni in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione del contratto, previsti nelle convenzioni internazionali.

Art. 15Eccezioni

1

 L’organizzatore e il venditore non sono responsabili v3erso il consumatore, se l’inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto è imputabile a:

  1. a.

    mancanze del consumatore;

  2. b.

    mancanze imprevedibili o insormontabili di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste nel contratto;

  3. c.

    forza maggiore o avvenimento che l’organizzatore o il venditore o il prestatore di servizi, malgrado tutta la necessaria diligenza, non potevano prevedere o risolvere.

2

 Nei casi indicati nel capoverso 1 lettere b e c, l’organizzatore o il venditore contraente devono agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.

Art. 16Limitazione ed esclusione della responsabilità

1

 La responsabilità per i danni corporali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto non può essere limitata mediante il medesimo.

2

 Per altri danni, eccettuati quelli intenzionali o dovuti a colpa grave, il risarcimento può essere limitato contrattualmente al doppio del prezzo del viaggio «tutto compreso».

Sezione 9: Cessione della prenotazione del viaggio «tutto compreso»

Art. 17

1

 Il consumatore che sia impedito di intraprendere il viaggio «tutto compreso» può cedere la prenotazione a una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste, se ne informa precedentemente l’organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della data della partenza.

2

 Il cessionario e il consumatore sono solidalmente responsabili nei confronti dell’organizzatore o del venditore contraente per il pagamento del prezzo e delle eventuali spese supplementari risultanti dalla cessione.

Sezione 10: Garanzia

Art. 18

1

 L’organizzatore o il venditore contraente devono garantire il rimborso degli ammontari pagati e il viaggio di ritorno del consumatore in caso d’insolvenza o di fallimento.

2

 Su domanda del consumatore, devono provare di disporre di garanzie. Se non ne viene fornita la prova, il consumatore può recedere dal contratto.

3

 Il recesso deve essere comunicato per scritto all’organizzatore o al venditore, prima della data della partenza.

Sezione 11: Diritto cogente

Art. 19

Non si può derogare alle disposizioni della presente legge a detrimento del consumatore, salvo nei casi espressamente previsti.

Sezione 12: Referendum e entrata in vigore

Art. 20

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 30 nov. 1993

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1994

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 20.08.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).