Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre), ordina:
Sezione 1: Restrizioni di accesso per utilizzatori privati
Art. 1Definizione di utilizzatore privato
(art. 2 lett. c LPre)
Conformemente all’articolo 2 lettera c LPre s’intende per:
- a.
uso a fini di formazione o di ricerca: l’uso di un precursore nell’ambito dell’insegnamento o della ricerca negli istituti di formazione quali scuole o scuole universitarie;
- b.
uso nell’ambito di un’attività di pubblica utilità: l’uso di un precursore da parte di un’istituzione di pubblica utilità per l’esercizio di un’attività commerciale.
Art. 2Restrizioni di accesso
1 I precursori soggetti a restrizioni di accesso sono stabiliti nell’allegato 1.
2 Per ciascun precursore di cui all’allegato 1 è stabilito il livello di accesso applicabile ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c LPre, in funzione della sua concentrazione:
- a.
- b.
accesso soggetto ad autorizzazione;
- c.
3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce i precursori soggetti a restrizioni di accesso che, fino a una determinata quantità massima e concentrazione, possono essere acquistati in un negozio specializzato senza autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale (art. 3 cpv. 2 lett. d LPre). Esso consulta previamente le organizzazioni dei negozi specializzati.
4 Per negozi specializzati s’intendono:
- a.
farmacie pubbliche e farmacie ospedaliere di cui all’articolo 4 lettere i e j della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici;
- b.
drogherie con autorizzazione cantonale.
- RS 812.21
Art. 3Deroghe alle restrizioni di accesso
1 Sono considerati oggetti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 primo periodo LPre i prodotti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim).
2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 4 LPre sono esclusi dalle restrizioni di accesso:
- a.
i medicamenti per uso umano e veterinario delle categorie di dispensazione A, B e D secondo gli articoli 41–43 dell’ordinanza del 21 settembre 20182 sui medicamenti;
- b.
- c.
- d.
le capsule a percussione per giocattoli.
- RS 813.11
- RS 812.212.21
Sezione 2: Autorizzazioni di acquisto e autorizzazioni eccezionali
Art. 4Presentazione della domanda di autorizzazione di acquisto
(art. 6 cpv. 2 LPre)
La domanda di autorizzazione di acquisto può essere presentata nel portale online dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) o per posta.
Art. 5Indicazioni contenute nella domanda di autorizzazione di acquisto
(art. 6 cpv. 3 e 26 LPre)
1 Quando presenta la domanda di autorizzazione di acquisto, il richiedente deve fornire a fedpol le indicazioni di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPre e il suo numero d’assicurato AVS.
2 Rientrano nelle generalità di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre:
- a.
il nome e il cognome completi;
- b.
- c.
- d.
per i cittadini svizzeri, il luogo o i luoghi d’origine e per gli stranieri, la cittadinanza;
- e.
l’indirizzo di domicilio completo;
- f.
l’indirizzo di recapito, se diverso da quello di domicilio.
Art. 6Rilascio dell’autorizzazione di acquisto
1 Fedpol stabilisce nell’autorizzazione di acquisto:
- a.
le indicazioni sui precursori (art. 11) oggetto dell’autorizzazione di acquisto;
- b.
la durata di validità dell’autorizzazione;
- c.
il numero dell’autorizzazione.
2 L’autorizzazione di acquisto vale tre anni. In casi eccezionali può essere rilasciata per un periodo più breve.
3 Se la domanda è stata presentata per via elettronica, anche l’autorizzazione sarà rilasciata così.
Art. 7Verifica dell’autorizzazione di acquisto
(art. 9 cpv. 1 LPre)
Fedpol può verificare periodicamente l’autorizzazione di acquisto. La verifica ogni qual volta, per il numero dell’autorizzazione corrispondente, nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 LPre (sistema d’informazione sui precursori) viene registrata la fornitura, l’importazione o l’esportazione di un precursore.
Art. 8Autorizzazione eccezionale
1 Fedpol rilascia un’autorizzazione eccezionale se per un determinato uso previsto un utilizzatore privato ha assolutamente bisogno di un precursore di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre e se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 7 LPre.
2 L’utilizzatore privato deve comprovare l’uso previsto indicato del precursore.
3 Fedpol rilascia l’autorizzazione eccezionale di norma per tre anni. In singoli casi può fissare una durata di validità più breve.
4 Per il resto si applicano gli articoli 4–7.
Sezione 3: Importazione ed esportazione da parte di utilizzatori privati
(art. 11 cpv. 1 lett. b e 12 cpv. 1 lett. b LPre)
1 Le indicazioni di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettera b e 12 capoverso 1 lettera b LPre devono essere registrate nel portale online di fedpol prima dell’importazione o dell’esportazione.
2 Le indicazioni sull’importazione secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre sono le seguenti:
- a.
l’indicazione se l’importazione avviene nel traffico passeggeri o mediante ordinazione;
- b.
in caso d’importazione nel traffico passeggeri, la data dell’importazione;
- c.
in caso d’importazione mediante ordinazione, la data dell’ordinazione e il Paese di provenienza.
3 La data dell’esportazione rientra nelle indicazioni sull’esportazione secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre.
Sezione 4: Messa a disposizione sul mercato
Art. 10Obblighi per la fornitura a utilizzatori privati
1 Chiunque intende fornire a utilizzatori privati precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre, deve chiedere a fedpol un accesso elettronico al sistema d’informazione sui precursori.
2 La verifica dell’identità per la fornitura di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre va eseguita mediante un documento d’identità ufficiale in corso di validità di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre. Il DFGP può ammettere altri tipi di documenti d’identità.
3 I punti vendita che accettano ordinazioni online possono verificare l’identità dell’utilizzatore privato con altri metodi equivalenti.
4 Chiunque fornisce un precursore non soggetto ad autorizzazione secondo l’articolo 2 capoversi 3 e 4, non è tenuto a verificare l’identità dell’utilizzatore privato né a registrare la fornitura. Deve informare quest’ultimo in merito al divieto di alienare il precursore ad altri utilizzatori privati (art. 5 LPre) e all’obbligo di registrare le indicazioni necessarie prima di un’eventuale esportazione (art. 12 cpv. 1 lett. b LPre).
Art. 11Indicazioni da registrare nel sistema d’informazione sui precursori
1 Rientrano nelle indicazioni sul precursore di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera c LPre:
- a.
- b.
- c.
2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1 può essere registrata la denominazione del prodotto che contiene il precursore fornito.
3 La data della fornitura rientra nelle indicazioni sulla fornitura secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera d LPre.
Art. 12Informazione nella catena di fornitura
(art. 15 LPre)
L’informazione di cui all’articolo 15 LPre deve essere fornita in una forma comprovabile, nello specifico:
- a.
mediante contrassegno sul prodotto stesso;
- b.
sulla scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 18–23 OPChim; o
- c.
su un altro documento di accompagnamento.
Sezione 5: Comunicazione elettronica con fedpol
Art. 13Utilizzatori privati
1 Per accedere al portale online di fedpol gli utilizzatori privati devono disporre di un conto utente personale.
2 Affinché l’utilizzatore privato possa aprire un conto utente personale, fedpol può chiedere le seguenti indicazioni:
- a.
le indicazioni di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre;
- b.
l’indirizzo di posta elettronica personale;
- c.
un numero di telefono personale abilitato alla ricezione di SMS.
3 Fedpol può utilizzare l’indirizzo di posta elettronica personale e il numero di telefono personale unicamente per la gestione del conto utente. L’utilizzatore privato può autorizzare fedpol a utilizzarli anche per contattarlo.
Chiunque fornisce a utilizzatori privati precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LPre (punto vendita) deve chiedere a fedpol un accesso elettronico al sistema d’informazione sui precursori e produrre le indicazioni necessarie per l’autentificazione del punto vendita e della persona che forniscono il precursore.
Sezione 6: Trattamento dei dati e sistema d’informazione
Art. 15Accesso automatico ai sistemi d’informazione
(art. 18 cpv. 1 LPre)
Fedpol può prevedere che la consultazione elettronica dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 18 capoverso 1 LPre si attivi automaticamente.
Art. 16Contenuto del sistema d’informazione sui precursori
1 Le generalità delle persone che segnalano eventi sospetti non sono registrate nel sistema d’informazione sui precursori. Possono esservi registrati i recapiti di tali persone.
2 I risultati scaturiti dalle informazioni raccolte in virtù degli articoli 18, 19 e 29 LPre possono essere registrati nel sistema d’informazione sui precursori se:
- a.
un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale è stata rifiutata o revocata perché sussiste un motivo d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPre; o
- b.
è pervenuta una segnalazione di eventi sospetti.
3 Rientrano nelle informazioni di cui all’articolo 22 lettera f LPre:
- a.
le sentenze penali e le decisioni penali comunicate a fedpol in virtù dell’articolo 20 LPre o pronunciate da fedpol nella procedura penale amministrativa conformemente agli articoli 31–37 LPre, in forma non anonimizzata;
- b.
altre informazioni su eventi con precursori o sostanze esplodenti, in forma anonimizzata.
4 Le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b non devono essere anonimizzate se, per il medesimo evento, la persona in questione è oggetto di una sentenza penale o di una decisione penale di cui al capoverso 3 lettera a.
Art. 17Accesso al sistema d’informazione sui precursori
Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione sui precursori unicamente i servizi di fedpol competenti per il trattamento di domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per la verifica di tali autorizzazioni e per il trattamento di segnalazioni di eventi sospetti. Sono fatti salvi gli accessi e le segnalazioni in virtù degli articoli 24 e 25 LPre.
Art. 18Accesso delle autorità nei settori armi ed esplosivi
(art. 24 cpv. 1 lett. a LPre)
1 Mediante procedura di richiamo, i servizi seguenti possono accedere al sistema d’informazione sui precursori per adempiere i seguenti compiti:
- a.
le autorità cantonali competenti per il rilascio di permessi d’acquisto di armi e di altre autorizzazioni secondo la legge del 20 giugno 19971 sulle armi (LArm) e l’ordinanza del 2 luglio 20082 sulle armi (OArm), per esaminare i motivi d’impedimento al rilascio di tali autorizzazioni;
- b.
l’Ufficio centrale di cui all’articolo 31c LArm, per esaminare i motivi d’impedimento al rilascio di autorizzazioni secondo la LArm e l’OArm;
- c.
le autorità cantonali d’esecuzione di cui all’articolo 42 capoverso 2 della legge del 25 marzo 19773 sugli esplosivi (LEspl), per esaminare i motivi d’impedimento al rilascio di permessi d’acquisto (art. 12 LEspl) e permessi d’uso (art. 14 LEspl);
- d.
l’Ufficio centrale di cui all’articolo 33 capoverso 1 LEspl, per esaminare i motivi d’impedimento al rilascio di autorizzazioni di fabbricazione e d’importazione secondo la LEspl.
2 L’accesso di cui al capoverso 1 può comprendere le informazioni seguenti:
- a.
le generalità di persone alle quali è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPre, oppure che sono state oggetto di misure adottate a causa di eventi sospetti;
- b.
le informazioni di cui all’articolo 22 lettera f LPre.
- RS 514.54
- RS 514.541
- RS 941.41
Art. 19Accesso della polizia e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
(art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPre)
1 Mediante procedura di richiamo, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), la Polizia giudiziaria federale e i corpi di polizia cantonali possono accedere alle informazioni di cui all’articolo 22 lettera a LPre e alle informazioni sulle autorizzazioni rilasciate, per verificare se a una persona è stata rilasciata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale e se la fornitura, l’importazione o l’esportazione di un precursore è stata registrata correttamente.
2 Mediante procedura di richiamo, l’UDSC può accedere alle generalità delle persone di cui all’articolo 24 capoverso 2 LPre.
Art. 20Accesso delle autorità cantonali d’esecuzione
(art. 24 cpv. 1 lett. c LPre)
Mediante procedura di richiamo, le autorità cantonali possono accedere ai dati registrati nel sistema d’informazione sui precursori se:
- a.
sono competenti per l’esecuzione dei controlli a campione presso i punti vendita;
- b.
nell’ambito dei loro accertamenti, partecipano all’esecuzione della LPre.
Art. 21Cancellazione delle informazioni
(art. 27 LPre)
Le informazioni contenute nel sistema d’informazione sui precursori sono cancellate come segue:
- a.
le informazioni di cui all’articolo 22 lettera a LPre: dopo dieci anni;
- b.
le informazioni di cui all’articolo 22 lettera b LPre:
- 1.
se l’autorizzazione è stata rilasciata: 15 anni dopo la scadenza della sua validità,
- 2.
se l’autorizzazione è stata rifiutata o revocata per un motivo d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPre: 30 anni dopo il rifiuto o la revoca,
- 3.
se l’autorizzazione è stata rifiutata o revocata per un altro motivo: 15 anni dopo il rifiuto o la revoca;
- c.
le informazioni di cui all’articolo 22 lettere c e d LPre:
- 1.
in caso di segnalazioni di eventi sospetti che non hanno condotto all’adozione di misure: dopo 15 anni,
- 2.
in caso di segnalazioni di eventi sospetti che hanno condotto all’adozione di misure: dopo 30 anni;
- d.
le informazioni di cui all’articolo 22 lettera e LPre: secondo le norme sulla cancellazione di cui alle lettere b e c;
- e.
le informazioni di cui all’articolo 22 lettera f LPre:
- 1.
le sentenze penali e le decisioni penali nell’ambito delle quali è pronunciata una pena pecuniaria o detentiva oppure una misura privativa della libertà: dopo 30 anni,
- 2.
altre informazioni di cui all’articolo 22 lettera f LPre: dopo 15 anni;
- f.
le informazioni di cui all’articolo 22 lettera g LPre:
- 1.
le decisioni con le quali è rifiutata o revocata un’autorizzazione per un motivo d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPre: dopo 30 anni,
- 2.
altre decisioni: dopo 15 anni.
Sezione 7: Controlli presso i punti vendita
1 Il Cantone designa le autorità cantonali che eseguono i controlli a campione presso i punti vendita su incarico di fedpol.
2 Fedpol consulta previamente le autorità cantonali competenti prima di incaricarle dell’esecuzione dei controlli.
Sezione 8: Emolumenti
Art. 23Emolumenti per autorizzazioni e altre decisioni
1 Fedpol riscuote gli emolumenti seguenti per il rilascio di autorizzazioni e l’emanazione di altre decisioni:
- a.
per le autorizzazioni di acquisto:
- 1.
se la domanda è stata presentata per via elettronica: 30 franchi,
- 2.
se la domanda è stata presentata per posta: 40 franchi;
- b.
per le autorizzazioni eccezionali:
- 1.
se la domanda è stata presentata per via elettronica: da 60 a 500 franchi,
- 2.
se la domanda è stata presentata per posta: da 70 a 510 franchi;
- c.
per altre decisioni: da 100 a 3000 franchi.
2 All’emolumento di cui al capoverso 1 lettera c possono aggiungersi eventuali esborsi secondo l’articolo 6 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti (OgeEm).
- RS 172.041.1
Art. 24Altri emolumenti
(art. 30 cpv. 2 e 3 LPre)
1 Se durante un controllo a campione presso un punto vendita sono state constatate irregolarità, per l’esecuzione del controllo e per eventuali controlli successivi fedpol riscuote emolumenti tra i 200 e i 500 franchi per controllo.
2 La riscossione di emolumenti per i controlli eseguiti dai Cantoni durante i quali sono state constatate irregolarità è retta dal diritto cantonale.
3 Per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti confiscati fedpol riscuote gli emolumenti seguenti:
- a.
per piccoli quantitativi: 100 franchi;
- b.
per quantitativi più elevati: l’emolumento corrisponde alle spese effettive.
4 La riscossione di emolumenti per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti è retta dal diritto cantonale se la confisca è stata eseguita da un Cantone.
5 Se, considerate le circostanze, la riscossione di emolumenti ai sensi del capoverso 1 o 3 sembra inopportuna, fedpol può ridurre l’emolumento o rinunciare completamente a riscuoterlo.
Art. 25Determinazione dell’emolumento entro i limiti del quadro tariffario
L’emolumento è fissato entro i limiti del quadro tariffario di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 24 capoverso 1 in funzione dell’entità e della complessità della questione. Nel caso dell’articolo 23 capoverso 1 lettera b, l’emolumento va fissato così da essere proporzionale all’utilità dell’autorizzazione eccezionale per il richiedente.
Art. 26Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
RS 172.041.1Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’OgeEm.
Sezione 9: Procedura penale amministrativa
Art. 27Pronuncia di avvertimenti
Nei decreti di abbandono possono essere pronunciati avvertimenti retti dagli articoli 31 capoverso 4, 32 capoverso 3, 33 capoverso 2, 34 capoverso 3 o 35 capoverso 3 LPre.
Art. 28Spese procedurali
1 L’importo delle tasse di decisione e di stesura nonché dei disborsi è retto dall’ordinanza del 25 novembre 19741 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
2 I disborsi contemplano anche le spese per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti confiscati. L’articolo 24 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.
- RS 313.32
Art. 29Spese ripetibili accordate alle parti e indennità accordate ai difensori d’ufficio
1 Per la determinazione delle spese ripetibili da accordare alle parti, le spese della difesa sono calcolate conformemente al regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 20101 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF). Per il resto, l’importo delle spese ripetibili accordate alle parti è retto dall’ordinanza del 25 novembre 19742 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
2 L’importo delle indennità accordate ai difensori d’ufficio è retto dal RSPPF.
- RS 173.713.162
- RS 313.32
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 30Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 31Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023