Législation

Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl)

RS 941.411 · 148 articoli

OEspl (RS 941.411) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (148 articoli)

Art. 1, Rapporto con le legislazioni sui prodotti chimici e la protezione dell’ambiente

1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici vanno imballati e contrassegnati unicamente secondo le prescrizioni della presente ordinanza, indipendentemente dal…

Art. 1 a, Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. sicurezza: b. esplosivi: a c. fuochi d’artificio: ); d. fuochi d’artificio professionali: e. messa a disposizione sul mercato: e bis immissione sul mercato: f. comme…

Art. 2, Materie esplosive

Sono considerate materie esplosive in particolare: a. i composti puri come pentrite, trinitrotoluolo ed esogeno; b. i miscugli esplosivi come la polvere nera da mina (polvere esplosiva), le materie esplosive contene…

Art. 3, Mezzi d’innesco per brillamenti

1 Sono considerati mezzi d’innesco in particolare le capsule detonanti, i detonatori (come quelli elettrici, elettronici e non elettrici), i detonatori a scoppio ritardato nonché le micce di sicurezza…

Art. 4, Materie e mezzi d’innesco messi a disposizione sul mercato

per scopi diversi dal brillamento I requisiti di cui agli articoli 8–23 non sono applicabili alle materie giusta l’articolo 2 e ai mezzi d’innesco che sono messi a disposizio…

Art. 5, Pezzi pirotecnici

1 I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi. 2 Le cariche innescanti…

Art. 6, Pezzi pirotecnici per scopi professionali

1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l’articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P…

Art. 7, Fuochi d’artificio

1 I fuochi d’artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1–F4 secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 2. 2 I fuochi d’artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).