Législation

Ordinanza del 5 luglio 2006 sugli emolumenti dell'Istituto federale di metrologia (Oem-METAS)

RS 941.298.2In vigoreStato 01.01.202511 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia, ordina:

Art. 1Oggetto1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7245).

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.

  1. RS 172.041.1

Art. 3Assoggettamento

1

 Chi sollecita una decisione o richiede una prestazione del METAS1 è tenuto a pagare un emolumento.

2

 L’assoggettamento vale anche per:

  1. a.

    le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettere a–d dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione quando queste possono addebitare a terzi le prestazioni del METAS; e

  2. b.

    le autorità e le istituzioni dei Cantoni e dei Comuni quando queste, pur usufruendo delle prestazioni del METAS nell’ambito dell’esecuzione della legge, possono addebitarle a terzi.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7245). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. RS 172.010.1

Art. 4Determinazione degli emolumenti

1

 Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.

2

 La tariffa oraria è di:

franchi

  1. a.

    per il personale del settore amministrativo

132.–

  1. b.

    per i collaboratori del settore metrologico

225.– . 1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 28 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 759).

Art. 4aAdeguamento al rincaro1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4803).

Art. 5Supplemento

Il METAS può riscuotere i seguenti supplementi:

  1. a.

    fino al 50 per cento per le attività che a richiesta sono effettuate d’urgenza o fuori dell’orario normale di lavoro; e

  2. b.

    fino al 100 per cento per le attività per il cui disbrigo vengono sfruttate particolari esperienze da attività precedenti qualora, senza tale supplemento, la persona assoggettata pagherebbe un emolumento ingiustificatamente inferiore rispetto a quello pagato dai predecessori.

Art. 6Disborsi particolari

1

 Sono considerate disborsi in particolare le spese per l’utilizzazione di impianti di misurazione e prova, di materiali sperimentali, di impianti completivi e di software.

2

 In caso di riutilizzazione, le spese possono essere suddivise.

Art. 7Fatture parziali

1

 Per lavori di lunga durata il METAS può fatturare prestazioni parziali.

2

 Se l’attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per colpa della persona assoggettata sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento.

3

 In caso di morosità, l’esecuzione dell’attività assoggettata può essere interrotta.

Art. 8Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 6 novembre 20021 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia è abrogata.

  1. [RU 2002 4342; 2006 1089 cifra III n. 5]

Art. 9Disposizione transitoria

1

 Per le attività assoggettate non ancora terminate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano i previgenti disciplinamenti sugli emolumenti.

2

 Per le prestazioni parziali iniziate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni della medesima.

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).