Législation

Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità)

RS 941.261In vigoreStato 01.01.20139 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti degli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale nonché i requisiti degli strumenti di misurazione per l’esame degli indicatori di velocità;

  2. b.

    le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;

  3. c.

    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica agli:

  1. a.

    strumenti di misurazione per il controllo ufficiale della velocità nella circolazione stradale;

  2. b.

    strumenti di misurazione per la sorveglianza ufficiale della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale;

  3. c.

    strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità secondo l’articolo 55 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.

  1. RS 741.41

Art. 3Definizioni

1

 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    strumenti di misurazione per i controlli della velocità: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari alla determinazione della velocità nonché all’attribuzione della stessa al veicolo oggetto della misurazione;

  2. b.

    strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa ai semafori: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari all’accertamento del mancato rispetto della fase rossa ai semafori nonché all’attribuzione dello stesso al veicolo responsabile;

  3. c.

    strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari alla determinazione del valore della velocità misurata.

2

 Tra gli strumenti di misurazione di cui al capoverso 1 si annoverano in particolare anche tutti gli elementi che, pur non contribuendo direttamente alla determinazione del valore misurato possono influenzarlo, come gli elementi inseriti nel manto stradale e le coperture o protezioni contro le intemperie, oppure che possono influire sui dati trasferiti a un servizio centrale di valutazione.

Art. 4Requisiti essenziali

1

 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 20081 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale.

2

 Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l’integrità dei dati. L’Istituto federale di metrologia (METAS)2 emana istruzioni sull’integrità dei dati.

3

 Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requisiti della classe E2 o E3 conformemente all’allegato 1 numero 1.3.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Il METAS emana istruzioni secondo l’attuale stato della tecnica.

4

 La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l’accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d’accesso.

  1. RS 741.013.1
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5Procedure per l’immissione sul mercato

1

 Per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

2

 Per gli strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità è prescritta la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 6Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 Gli strumenti di misurazione devono essere presentati al METAS o a un ufficio di verificazione legittimato per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

2

 La verificazione successiva degli strumenti di misurazione ha luogo:

  1. a.

    ogni anno per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e per gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori;

  2. b.

    ogni due anni per gli strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità.

3

 Il METAS può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono.

4

 Se non sono verificati entro sei mesi dalla scadenza della validità della verificazione, prima di una nuova verificazione gli strumenti di misurazione devono essere sottoposti a revisione.

Art. 7Diritto previgente: abrogazione

[RU 1999 1388, 2006 4197]

L’ordinanza del DFGP del 1° marzo 1999 sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale è abrogata.

Art. 8Disposizioni transitorie

1

 Gli strumenti di misurazione ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione fino alla scadenza dell’ammissione.

2

 Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell’ammissione.

3

 Nella verificazione lo scarto standard s degli scarti non deve superare l’1,2 per cento in tutti gli strumenti di misurazione. Per il rimanente si applicano gli errori massimi tollerati di cui all’allegato della presente ordinanza.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2009.

Allegati

  • Disposizioni generali

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).